DIRITTO DEL LAVORO
Il diritto del lavoro è un ramo del diritto privato, quindi una disciplina
privatistica che regolamenta i rapporti tra soggetti privati, in particolar modo
lavoratore e datore di lavoro. Il diritto del lavoro ha una sua autonomia
rispetto al diritto civile perché è caratterizzato dal fatto che i due soggetti non
operano sullo stesso piano: c’è un contraente debole (lavoratore) e un
contraente forte (datore di lavoro). Infatti, mentre il datore di lavoro può
decidere le clausole del contratto di lavoro, il lavoratore si trova sempre di
fronte alla possibilità di accettare o rifiutare – anche se spesso è indotto ad
accettare comunque: se io ho una garanzia di reddito sono agevolato ad
esempio nel chiedere un mutuo ad una banca, sia per un contratto a tempo
indeterminato che sarebbe più conveniente, sia per un contratto lavorativo di
3 mesi.
ratio
La prevede quindi una normativa di protezione che tuteli il lavoratore in
quanto contraente debole, tant’è che alcune clausole possono essere rese
normativa lavoristica
nulle se danneggiano troppo il lavoratore ,
vincolante nei confronti del datore di lavoro (per esempio non si può licenziare
senza motivo il lavoratore). Dall’inizio del rapporto lavorativo fino alla sua
fine, la debolezza contrattuale e socioeconomica del lavoratore fa sì che il
legislatore possa intervenire in suo favore: per la maggior parte dei lavoratori,
il lavoro è la principale fonte di reddito, per questo la perdita del lavoro non
ha solo una rilevanza contrattuale e giuridica, ma porta anche a una debolezza
economica. Inoltre, l’occupazione rappresenta un momento di inclusione
sociale (essere disoccupato spesso è causa di esclusione sociale, anche perché
se sono disoccupato non ho più una fonte di reddito che mi permette di avere
una vita sociale).
Il lavoro è una prestazione, non può essere regolamentato come un bene, ma
ha bisogno di una disciplina a sé ( “il lavoro non è una merce”). Il diritto del
lavoro, quindi, è una disciplina unidirezionale, favorisce una parte (lavoratore)
a discapito della controparte (datore di lavoro), nel tentativo di recuperare la
disparità tra le due parti, e lo fa ponendo dei vincoli procedurali a carico del
datore di lavoro, ma a tutela del lavoratore (ad esempio servono delle
specifiche esigenze per trasferire un lavoratore). Pertanto, è anche un diritto
diseguale perché tratta i due contraenti in maniera diversa, ma trova una sua
legittimazione giuridica nel secondo comma dell’art. 3 della Costituzione
(principio di uguaglianza sostanziale) se guardassimo solo il primo comma
→
di uguaglianza formale, il diritto del lavoro sarebbe illegittimo, perché
formalmente lavoratore e datore di lavoro nel diritto del lavoro sono trattati in
maniera diseguale, ma l’intera normativa del diritto del lavoro applica il
secondo comma dell’art. 3 cercando di rimuovere gli ostacoli che impediscono
di ottenere l’uguaglianza sostanziale. Il diritto del lavoro ha anche una
funzione sociale nel riconoscere la rilevanza sociale del lavoratore.
Le 2 anime del diritto del lavoro:
1. Dimensione individuale = diritto del lavoro in senso stretto, è la
disciplina che regolamenta i rapporti individuali tra il singolo lavoratore
e il singolo datore di lavoro, dove la normativa di protezione è
determinata dal legislatore presupponendo la condizione di debolezza in
capo al lavoratore. Ad esempio, il singolo lavoratore potrebbe accettare
qualunque condizione retributiva o contrattuale, laddove avesse bisogno
a prescindere del lavoro, ma il legislatore pone dei limiti al datore di
lavoro, e quindi possono esserci interventi eteronomi, ovvero esterni al
rapporto individuale lavoratore/datore di lavoro.
2. Dimensione collettiva = diritto sindacale, è la disciplina dei rapporti
collettivi di lavoro. Difficilmente un lavoratore singolarmente riesce a
pattuire a livello di contrattazione individuale una retribuzione maggiore
(il dumping retributivo impedisce che i lavoratori possano farsi la
concorrenza al ribasso), ma possono essere fatte delle contrattazioni
collettive col il soggetto sindacale come soggetto collettivo. I soggetti
referenti non sono più il singolo lavoratore e il singolo datore di lavoro:
c’è il sindacato come soggetto collettivo che tutela l’interesse collettivo
super partes,
dei lavoratori. L’interesse collettivo è l’interesse l’interesse
della collettività dei lavoratori, non la somma dei loro interessi. Ad
esempio, se l’azienda deve ridurre il personale o mettere dei lavoratori
in cassa integrazione, il datore di lavoro deve decidere insieme al
sindacato, che cercherà di trovare delle soluzioni per salvaguardare tutti
i lavoratori, anche se le decisioni possono andare a discapito di alcuni
singoli lavoratori. A differenza del singolo lavoratore, infatti, il sindacato
ha effettivamente la forza contrattuale di pattuire e contrattare con il
datore di lavoro.
La maggior parte della disciplina lavoristica è volta a far valere dei diritti
sociali fondamentali per la persona. Il diritto del lavoro è un bilanciamento tra
le esigenze del lavoratore e le esigenze del datore di lavoro.
Storicamente, il diritto del lavoro nasce quando si passa da un’economia
agraria a un’economia industriale, al momento in cui si avvertiva il bisogno di
tutelare le persone deboli e le situazioni difficoltose dei lavoratori come il
lavoro minorile, la scarsa salute e la scarsa sicurezza sul lavoro. Il diritto del
lavoro è fondamentale nella comprensione che i lavoratori, prima di essere
tali, sono persone, possono essere genitori e possono essere ragazzi giovani
che cercano di guadagnarsi da vivere anche con lavori duri e faticosi, per
questo si dice che il lavoro “non è una merce”.
Origini ed evoluzione storica del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro, a differenza di altre discipline giuridiche, non deriva
direttamente dal diritto romano perché è relativamente più recente e nasce
con la rivoluzione industriale. Con l’introduzione del lavoro attraverso i
macchinari la prestazione lavorativa poteva essere svolta secondo i ritmi delle
macchine, non secondo i ritmi del sole come prima (si lavorava fino al calar
legislazione speciale,
del sole). Nasce così la prima ovvero delle leggi ad hoc
su determinati aspetti volti a dettare delle tutele su alcuni ambiti del lavoro.
Questi singoli interventi legislativi rappresentavano una deroga rispetto al
diritto civilistico, che non volgeva attenzione ai bisogni specifici dei lavoratori,
trattati giuridicamente alla pari di qualunque soggetto contraente. Il bisogno
di tutela è costante, presente per tutta la durata del rapporto di lavoro, non
solo al momento della stipula del contratto. Le normative principali
disciplinavano:
Lavoro minorile (1886)
Infortuni sul lavoro (1898)
Lavoro delle donne (1902) riconoscimento del lavoro delle donne al
pari di quello degli uomini sul piano normativo
Lavoratrici madri (1910)
Orario di lavoro (1923) orario giornaliero, orario settimanale, lavoro
per turni, ferie… Questa normativa è rimasta in vigore fino al 2003, è
stata il cuore dello sviluppo del diritto del lavoro.
Con il Codice civile si arriva a una disciplina a cui ancora oggi facciamo
disciplina codicistica
riferimento, la (1942 periodo corporativo fascista)
che era caratterizzata da un regime liberale, ovvero le norme del Codice civile
che regolamentavano per la prima volta i rapporti di lavoro entravano nella
normativa generale e non erano più leggi speciali, mettevano sullo stesso
piano lavoratore e datore di lavoro. Ad esempio, nel Codice civile la disciplina
del recesso delle parti è volta a trovare applicazione sia nel caso in cui l’atto
unilaterale di recesso viene dal datore di lavoro (licenziamento) o dal
lavoratore (dimissione). Non era ancora riconosciuta la condizione di
debolezza contrattuale del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
Normative:
Legge sindacale (1926) legittimava solo un sindacato, cioè il
sindacato unico legato al partito fascista.
Codice Rocco (1930) sarebbe l’attuale Codice penale, configurava lo
sciopero come reato.
COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO
Nella Costituzione ci sono più norme che riconoscono l’importanza e la
funzione sociale del diritto del lavoro, vengono riconosciute ai lavoratori delle
tutele di rango costituzionale.
Artt. 1-4: il lavoro nei principi fondamentali “…repubblica fondata sul
lavoro” (art. 1), principio di uguaglianza formale e sostanziale con riferimento
a qualunque fattore di discriminazione, compresa l’affiliazione sindacale (art.
3); riconoscimento del diritto al lavoro (art. 4).
Art. 32: la tutela della salute tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
che non riguarda solo l’indennità fisica ma anche l’indennità psichica
mobbing).
(infortuni, malattie professionali, ma anche
Art. 35: formazione ed elevazione professionale tutti i programmi adottati
dal Governo in seguito alla pandemia sono fondati su questo articolo, la
formazione è propedeutica all’inserimento e al mantenimento del lavoro, in
quanto l’obsolescenza delle conoscenze lavorative può portare al
licenziamento, ma tutti hanno il diritto costituzionale ad essere formati, in
funzione della tutela occupazionale, cioè della salvaguardia del proprio posto
di lavoro.
Art. 36 comma 1: retribuzione; comma 2: tempo di lavoro la retribuzione
non è solo la controprestazione del datore di lavoro rispetto alla prestazione
lavorativa, ha anche un valore sociale importante che questo articolo
riconosce: “la retribuzione deve essere sufficiente da consentire al lavoratore
e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”, non è solo una mera
controprestazione. Si riconosce inoltre il bisogno di dettare tempi di riposo del
lavoratore, e il diritto alle ferie è un diritto irrinunziabile.
Art. 37: parità di genere e tutela di lavoratrici madri da questa norma parte
tutto il resto della normativa sulla genitorialità
Art. 39: libertà sindacale; art. 40: diritto di sciopero non riguardano il
diritto del singolo lavoratore, ma riguardano la dimensione collettiva dei
lavoratori. Sono le uniche due norme eteronome sull’attività collettiva, le altre
norme sull’attività collettiva sono espressione dell’autonomia collettiva delle
parti, non sono veri e propri atti. Sulla base del primo comma dell’art. 39, il
legislatore ordinario non può intervenire nei sindacati a dettare le proprie
regole. Il fatto che lo sciopero sia riconosciuto come diritto nell’art. 40 è un
grande passo avanti, quindi il lavoratore che aderisce allo sciopero non può
essere perseguito né penalmente né civilmente – non si può licenziare un
lavoratore che sciopera.
Art. 41 comma 1: libertà di iniziativa economica, comma 2: limite della libertà
e dignità umana fondamento del diritto del lavoro; il datore di lavoro è
libero di decidere quali scelte fare, sono scelte insindacabili nel merito delle
quali il legislatore non può intervenire, ma l’esercizio di questa libertà deve
avvenire nel rispetto della dignità dei lavoratori in quanto persone. Tutte le
norme lavoristiche sono frutto di un bilanciamento tra il primo e il secondo
comma dell’art. 41, a seconda dell’impostazione del legislatore, si potrebbero
favorire di più le libertà del datore di lavoro o le libertà del lavoratore.
Tappe essenziali dell’attuazione della Costituzione:
- Anni ’50 e ’60 = periodo di ricostruzione, boom economico, costruzione
del sistema lavoristico di protezione. Non si avvertiva una necessità di
tutela dei lavoratori, non c’erano i problemi di disoccupazione e
licenziamenti perché le aziende crescevano e assumevano a prescindere.
Infatti, contratti a termine e i licenziamenti iniziarono a metà degli anni
’60, quindi le normative a riguardo erano poco vincolanti e rigide; la
prospettiva cambia alla fine degli anni ’60.
- “Autunno caldo” del ’69 e i primi anni del ’70 = contestazioni, in risposta
alle quali c’è una disciplina vincolante per il datore di lavoro sul piano
delle tutele (es. reintegrazione sul posto di lavoro, tutela della
Statuto dei lavoratori,
riservatezza nei rapporti di lavoro) con lo è una
normativa garantista di alcuni diritti della persona. Con lo shock
petrolifero del ’78 si arriva alla prima legislazione dell’emergenza, le
aziende sentono il bisogno di licenziare.
- Anni ’80 = diritto del lavoro nelle crisi, prima c’era una crescita
continua quindi si assumeva a tempo indeterminato. A un certo punto
non si poteva più sostenere certi costi del lavoro e le aziende hanno
iniziato a licenziare. Ci sono state quindi le leggi dell’emergenza, che
dovevano far fronte a una situazione temporanea di crisi (che in realtà è
diventata sistemica ed è persino peggiorata). Il bilanciamento comincia
a tener conto anche delle esigenze del datore di lavoro, delle aziende,
mentre prima con lo Statuto dei lavoratori pesava di più la libertà del
lavoratore.
- Anni ’90 = crisi economica e occupazionale sempre più forte, si verifica
il problema di inoccupazione, cioè di trovare lavoro anche ai giovani
(primo inserimento nel mondo del lavoro) che fino ad allora non si era
Pacchetto Treu
mai verificato. Il è una legge ordinaria (legge n.196 del
1997) che contiene varie norme che regolano il contratto a termine,
flessibilità in entrata,
introduce elementi di cioè ci sono nuove tipologie
contrattuali a termine. Il datore di lavoro ha l’opportunità di assumere
con contratti diversi dal contratto a tempo indeterminato, i datori di
lavoro non sono più vincolati ad assumere solo a tempo indeterminato,
ma hanno adesso possibilità più ampie di contratti con durata
prestabilita. Assumere solo a tempo indeterminato per un’azienda
significa già conteggiare i costi lordi del lavoro (retribuzioni, contributi,
assicurazioni…) per tutta la durata del rapporto di lavoro fino al
pensionamento (salvo eventi che interrompano il rapporto
antecedentemente): per questo poter assumere solo a tempo
indeterminato durante la crisi era un vincolo forte. Con la flessibilità, ci
sarà anche più occupazione.
Negli anni 2000, dal processo di flessibilizzazione si è iniziato a parlare del
liberalizzazione:
processo di l’impostazione del Pacchetto Treu che
introduceva elementi di flessibilità in entrata con delle regole, porta poi
all’eliminazione dei vincoli attraverso alcuni interventi legislativi in materia di
riforma del mercato del lavoro. Prima le leggi riguardavano singoli istituti
(cassa integrazione, trasferimento), con il Pacchetto Treu si riforma tutto il
mercato del lavoro in ottica complessiva, si tiene conto di tutti gli effetti di una
normativa sul rapporto rispetto a un’altra normativa.
Libro Bianco
Nell’Ottobre 2001 si ha il sul mercato del lavoro, che è più che
altro un atto politico che accentuava la flessibilità in entrata del Pacchetto
flessibilità in uscita,
Treu, proponendo anche la cioè la tutela dei lavoratori in
merito ai licenziamenti illegittimi. È espressione del Libro Bianco il Decreto
Biagi (decreto n.276 del 2003) che introdusse forti elementi di flessibilità, ma
ancora non si arrivò alla flessibilità in uscita. Si inizia a parlare di flessibilità
in uscita con la Riforma Fornero (n.92 del 2012 ≠ riforma del sistema
pensionistico del 2011), con dei bilanciamenti tra flessibilità in entrata e in
uscita, infatti parlava di flessibilità buona e cattiva cercando di diminuire gli
elementi di flessibilità in entrata. Prima la flessibilità in uscita era stata solo
proposta, con la Riforma Fornero fu introdotta ed emanata senza contestazioni
(non c’era un governo politico che portasse avanti contestazioni politiche,
c’era il governo tecnico Monti).
Dal 2003 al 2012 ad ogni cambio di governo ci sono state riforme del mercato
del lavoro.
Jobs Act = corpo normativo espressione di una legge delega (legge n.183 del
2014) con cui il Parlamento ha delegato il Governo, che ha emanato 8 decreti
attuativi della legge delega del Jobs Act (decreti emanati dal 2015),
riformando molti aspetti della normativa statutaria del 1970, che fino ad allora
non era stata mai modificata, e molti aspetti della disciplina del rapporto di
lavoro.
Alcuni di questi decreti sono stati modificati con il primo Governo Conte, con il
Decreto Dignità, che torna a introdurre degli elementi restrittivi rispetto ai
poteri e alle facoltà del datore di lavoro (decreto legislativo n.87 del 2018).
Le fonti del diritto del lavoro
Nel sistema delle fonti del diritto del lavoro troviamo il contratto collettivo
come fonte aggiuntiva oltre alla Costituzione e alle leggi che intervengono in
materia di lavoro, non solo sancendo principi generali, ma anche riconoscendo
dei diritti specifici in capo ai lavoratori come il diritto sindacale.
Gerarchia delle fonti:
1. Costituzione
2. Legge
3. Contrattazione collettiva
4. Contrattazione individuale
contrattazione individuale
La è la fonte gerarchicamente più in basso perché
ha un ruolo marginale nella regolamentazione del rapporto di lavoro, i
rapporti di lavoro sono disciplinati prevalentemente dalla legge e dalla
contrattazi
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