Concorso alle spese pubbliche
Art. 53 della Costituzione l’abbiamo analizzato nella scorsa lezione e siamo arrivati a parlare del concorso. Cosa vuol dire concorrere? Come ci ricordiamo il primo gancio per capire il concorso è stato l’art. 2 della Costituzione, cioè il principio solidaristico. Il concorrere, in quanto parte partecipi di una realtà, ed è vincolo solidaristico che è previsto nell’art. 2 per cui tutti siamo tenuti ad adempiere ai nostri doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Si è detto che inteso in questo modo, così estremamente generico, il principio solidaristico portava in sé un rischio e il rischio principale è in ragione della solidarietà il prelievo potesse alla fine diventare espropriativo.
Da qui abbiamo parlato del limite quantitativo massimo alla tassazione arrivando a parlare poi della giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca e nella speranza in qualche modo che a quelle conclusioni possa prima o poi arrivare la nostra Corte costituzionale. Però si è detto che in Costituzione in realtà il limite massimo alla tassazione già si può dedurre mettendo insieme, diciamo così, la norma della solidarietà con le norme sulle libertà, ovvero sui diritti individuali. A iniziare dai diritti economici, diritti di proprietà e economici (art. 41 e 42 della Cost.).
Limite quantitativo minimo e minimo vitale
Prima di parlare del limite quantitativo massimo abbiamo fatto cenno al limite quantitativo minimo cioè chi ha una ricchezza a tal punto modesta, e poteva essere appena sufficiente per far fronte ai propri bisogni, a quelli della propria famiglia, non può essere assoggettato al prelievo e a tributi perché altrimenti non manca. O contribuisce alle spese pubbliche o semplicemente fa il “giro del tavolo” e respira l’aria perché non ce la potrebbe fare a sopportare le imposte, e quindi a contribuire alle spese dello Stato. Questo minimo si chiama minimo vitale. Il minimo vitale è costituito da una ricchezza, che essendo appena sufficiente per far fronte ai bisogni primari del suo possessore (cioè del possessore della ricchezza) e della sua famiglia non può essere sottoposta la ricchezza a tassazione. Il minimo vitale è riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Il minimo vitale come si stabilisce? Cioè chi dice che per vivere soddisfacendo le esigenze primarie ci vogliono non so 5000 l’anno, 10000, 9000, 8000? Eh capiamo che questo è un punto che la Costituzione non affronta. Non ci dice dove si ferma il minimo vitale. E quindi è il Parlamento a stabilirlo. Il nostro Parlamento lo ha stabilito intorno a 9000 l’anno. Questa è la cifra che da noi si ritiene non possa essere tassata. Quindi sono circa più di 600 euro al mese per 12 mesi più o meno.
L’esistenza del minimo vitale si desume non soltanto ragionando sul concorso ma anche ragionando sul concetto di capacità contributiva.
Articolo 3 e principio di uguaglianza
Il concorso si stabilisce attraverso un primo gancio costituzionale. Oltre l’art. 2 di cui abbiamo già parlato, vi è anche l’art. 3. Cosa prevede? Detta il principio di uguaglianza → Tutti i cittadini hanno pari dignità senza distinzioni di sesso, lingua, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali (principio di uguaglianza formale - 1° comma). Nel secondo comma il principio di uguaglianza si mette in movimento, inizia a camminare come? Dicendo che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale o di qualsiasi altra natura che limitano le libertà e l’uguaglianza. Questo secondo comma contempla il principio di uguaglianza sostanziale (l’uguaglianza formale messa in moto).
Perché l’art. 3 si rilega ai tributi? Dove sta il punto che lega le due norme 3 e 53? Beh le lega tra due punti di vista: a parità di ricchezza deve esserci parità di imposizione es. Se c’è → un imprenditore che ha 100000 euro di reddito e c’è un avvocato o lavoratore dipendente che ha anch’esso 100000 euro di reddito i due devono essere tassati ugualmente. Principio di uguaglianza orizzontale della tassazione. (A parità di ricchezza - a parità di tasse).
Tuttavia la Corte costituzionale ha introdotto alcune eccezioni e ha detto che il principio di uguaglianza orizzontale può subire delle eccezioni quando il diverso regime di tassazione è funzionale al conseguimento di un interesse costituzionalmente protetto.
Deroghe all’uguaglianza orizzontale
Facciamo due esempi: abbiamo detto fin’ora che se c’è un reddito di 100 chiunque lo possegga deve avere la stessa tassazione (principio di uguaglianza sostanziale) però con la deroga di cui abbiamo parlato adesso può essere e capita che il legislatore introduca minori tassazioni pure a parità di reddito. Quindi ad esempio io ho due redditi sempre di 100; uno sottostà all’imposta del 40% (a un prelievo del 40%), un altro sottostà a un prelievo del 10%. Capiamo che l’uguaglianza orizzontale non è rispettata però dice la Corte che è possibile che questa accade se la tassazione è inferiore (nel nostro caso quella del 10%) serve per conseguire interessi costituzionali come era ad esempio quello del risparmio (art. 47 Cost. protegge il risparmio). Quindi se sui frutti del risparmio (mettete gli interessi attivi) la legge prevede una tassazione più bassa rispetto ad altri redditi, ad altri frutti magari lavoro o magari d’impresa, questo beneficio è giustificato perché serve a tutelare il risparmio (risparmio = bene giuridico) che è un interesse protetto dalla Costituzione.
Un altro esempio → consideriamo sempre i due redditi. 100 che viene conseguito dalla società Alfa e dall’altra parte sempre 100 ma che viene conseguito dalla società cooperativa pinco pallo beta. La società alfa è una società per azioni, la società beta è una società cooperativa. Se il legislatore prevede una tassazione più modesta per i redditi prodotti dalla società cooperativa rispetto a quelle prodotti per la società per azioni. Questa differenza, ha detto sia la Corte costituzionale sia la Corte di giustizia dell’Unione europea. Le due Corti hanno detto che questa differenza di tassazione si giustifica perché il lavoro in cooperativa deve essere agevolato ai sensi dell’art. 45 della Costituzione il quale prevede che la → Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità che senza fini di speculazione privata e che la legge ne favorisce l’incremento.
Senza fini di speculazione privata = vale a dire che i soci della cooperativa non possono ricevere i dividendi o gli utili dalle loro quote o dalle loro azioni. Per comprendere meglio se io o qualsiasi altro ha delle azioni della Fiat, a fine anno se la Fiat va bene riceve dei dividendi (io ho investito 1000 euro in azioni Fiat, la Fiat ha fatto utili e a fine anno divide i suoi utili con tutti gli azionisti). Se invece io sono dentro la Conad (società cooperativa) allora io sono un → lavoratore della Conad e ho messo dentro la mia società 1000 euro come un altro mio amico che li ha messi in Fiat. Lui prende i dividendi se ci sono dei guadagni per la Fiat, io invece che li ho messi in una società cooperativa non prendo dividendi. Perché? Perché la mia partecipazione alla Conad non può avere una finalità speculativa privata (art. 45 Cost.).
Proprio per questo motivo, proprio perché non esiste una finalità speculativa privata e proprio perché dice l’art. 45 “la legge promuove e favorisce l’incremento della cooperazione” proprio per questo motivo la legge d’imposta detta legittimamente un regime di favore da un beneficio fiscale alle cooperative e quindi deroga all’uguaglianza orizzontale.
Abbiamo visto l’uguaglianza orizzontale e si è detto cos’è l’uguaglianza orizzontale e le deroghe possibili. Quindi il principio della Corte costituzionale per il quale è possibile derogare all’uguaglianza orizzontale quando la deroga è funzionale a perseguire interessi di rilevanza costituzionale e abbiamo fatto i due casi: la tutela del risparmio (art. 47) e la tutela del lavoro cooperativo.
Uguaglianza verticale
Però l’art. 3 della Cost. dal quale si desume il principio di uguaglianza anche un’altra forma di uguaglianza. Non c’è solo l’uguaglianza orizzontale ma c’è anche l’uguaglianza verticale. Cos’è l’uguaglianza verticale? Consiste in questo, che all’incrementare della ricchezza deve incrementarsi più che proporzionalmente la tassazione e ciò per due principi: principio del sacrificio e il principio dell’utilità decrescente della ricchezza.
Qui abbiamo una convergenza tra i principi giuridici e le scienze economiche. Cioè il diritto (la lettura dell’art. 3 insieme all’art. 53) si sposa con le teorie economiche sulla tassazione e viceversa cioè le vie economiche sulla tassazione trovano fondamento sul concreto nell’art. 3 della Cost.
Nel principio del sacrificio e nel principio di utilità decrescente della ricchezza si riscontra una rara unione tra i principi giuridici e i principi economici. Per una volta diritto ed economia vanno a braccetto. Perché? Cosa esprime il principio del sacrificio? Esprime che più bassa è la ricchezza, maggiore il sacrificio individuale nel pagare le imposte, più alta è la ricchezza minore è il sacrificio.
Esempio: se io ho una ricchezza pari a cento e devo pagare 80 di tasse il mio sacrificio è molto alta, perché l’80% della mia ricchezza va allo Stato. Se quell’80% lo deve pagare chi ha una ricchezza di 1000. Sempre 80% è ma il sacrificio che sopporta chi ha 1000 è enormemente inferiore di colui che ha 100. Quindi per far sì che chi ha 100 abbia un sacrificio minore e chi ha 1000 possa anche il minimo di sacrificio superiore il principio di uguaglianza verticale → vuole che la tassazione cresca al crescere della ricchezza e diminuisca al diminuire della ricchezza. Chi ha 1000 può sopportare un prelievo anche anziché 80, 200.
Un altro principio che è espressione dell’uguaglianza verticale è l’utilità decrescente della ricchezza. Questo principio si concretizza in questo. Più è alta la ricchezza meno è utile per soddisfare i bisogni essenziali dell’uomo e al contrario più bassa è la ricchezza maggiore è l’utilità per soddisfare i bisogni primari.
Esempio: Reddito di 100 e reddito di 1000. Poniamo che per campare siano necessari 90. Chi ha 100 e deve spendere 90 per campare beh l’utilità dei suoi cento è quasi totale. È utile 100 per vivere insomma.
Chi ha 1000 utilizzerà gli stessi 90 per soddisfare le sue esigenze primarie perché la mia bocca mangia come la bocca di un altro. Chi ha 1000 dunque, sarà meno utile per soddisfare i suoi bisogni primari più che avanza, più che si alza. Anche se io mangio caviale non ci vorranno 90 come chi ha 100 di reddito, magari ce ne vorranno 300 perché mangio tutti i giorni caviale. Però i miei bisogni li soddisfo con un avanzo di ricchezza molto superiore rispetto all’avanzo che rimane di ricchezza che ha chi possiede 100. Ecco perché l’uguaglianza verticale vuole che la tassazione aumenti più che proporzionalmente all’aumentare della ricchezza. Questo è il principio di uguaglianza verticale trascritto nell’art. 3 della Cost. unitamente all’art. 53.
Questo discorso è importante perché ci consente di sviluppare un ragionamento critico anche rispetto a temi di grande attualità.
Spese pubbliche e controlli
L’altro segmento dell’art. 53 è il riferimento del concorso alle spese pubbliche. Quando abbiamo definito l’imposta, abbiamo detto che si caratterizza ad essere diretta non a soddisfare i capricci del re o del dittatore del momento o di una gerarchia ecclesiastica ma con la Costituzione l’elemento finalistico del nostro concorso, delle nostre tasse, sono le spese pubbliche. Cioè le spese che servono per il funzionamento della collettività, dello Stato, degli apparati pubblici, della scuola…
Le spese pubbliche quindi sono l’oggetto da finanziare sostanzialmente. Qui si pone una questione → chi controlla le spese pubbliche? Come si fa a verificare che le spese pubbliche siano corrette? Allora esistono controlli di legittimità (è necessario che la spesa risponda alle regole della legge) e questi sono applicati alla magistratura, soprattutto la magistratura contabile cioè alla Corte dei conti, e poi esistono controlli così detti politici.
Se io cittadino pago 1000 euro di imposte e se so che una porzionale, anche minimale, di queste imposte vanno a finanziare gli armamenti piuttosto che spese sociali che io non condivido. Che tipo di controllo ho io cittadino sulla spesa pubblica? Perché la spesa pubblica si finanzia anche con i miei soldi. Come si controlla la spesa? L’unica forma, secondo la Corte costituzionale, di controllo che esiste è il voto. Quindi la spesa se i cittadini non condividono come è stata gestita, possono controllarlo votando alle elezioni. Questa → è la regola democratica che la Corte costituzionale controlla la spesa pubblica.
Capacità contributiva e ricchezza propria
L’ultimo segmento dell’art. 53 in ragione della loro capacità contributiva. Loro chi sono? I tutti (art. 50.). Quindi c’è un rapporto diretto tra i tutti e loro. Significa questo una cosa molto importante. Che ognuno deve sopportare le imposte, le tasse sulla propria ricchezza e non sulla ricchezza di altri. Perché sottolineiamo questo aspetto? Perché fino a 40 anni fa non era così nel nostro paese. È dovuta intervenire la Corte costituzionale proprio in forza di questo legame tra tutti e loro, per dichiarare illegittimo un sistema che veniva chiamato cumulo giuridico dei redditi in capo al marito il → cumulo giuridico dei redditi consisteva che ai fini fiscali la moglie, cioè la donna, non aveva una sua autonomia.
Giuridicamente il titolare era il marito, ed era il marito che doveva adempiere all’obbligazione d’imposta, al pagamento, alla dichiarazione… La Corte costituzionale ha detto nel ’79 che questo sistema non è conforme a due norme costituzionali, all’art. 53 al rapporto che c’è tra tutti e loro e all’art. 29 che pone il principio di parità di dignità dei nomi.
Ecco perché loro va a significare che ognuno paga sulla ricchezza propria.
Origine del concetto di capacità contributiva
La capacità contributiva. In assemblea costituente si parlò molto, → si discusse molto perché era una novità assoluta. La capacità contributiva come concetto economico e poi giuridico è una novità. Fino a quel momento nessuna costituzione nel mondo parlava di capacità contributiva. Dopo la nostra Costituzione, molte costituzioni del mondo si sono poi adeguati a questo concetto. Fino al 1947, alla fondazione della Costituzione, le tasse non venivano pagate sulla capacità contributiva ma venivano pagate sugli averi. Non c’è un concetto di capacità contributiva, c’è un concetto di avere. Lo statuto albertino come altre parlavano proprio di queste imposte sugli averi. Ritenendo che gli averi potessero → comprendere tutto, quanto la ricchezza mobile quanto la ricchezza immobile. Negli anni ’30 e ’40 si è sviluppata in Italia una scuola di scienze delle finanze molto importante che poi ha fatto scuola non solo in Italia, anche in una parte consistente dei paesi americani.
Questa scuola faceva capo all’università di Pavia, infatti si chiama la scuola di Pavia, e alcuni professori dell’università di Pavia poi divennero padri costituenti e dopo ministri delle finanze dell’economia (Vanoni e Tiziotti). Vanoni è stato colui che ha rivoluzionato la tassazione nel nostro paese. Contribuendo a scrivere l’art. 53 ma introducendo una serie di riforme dell’economie e delle finanze.
Questa scuola costruì il concetto di capacità contributiva e questo concetto è stato rivoluzionato perché un principio posto a garanzia → è un principio garantista. Perché garantista? Perché per contribuire non basta avere, per possedere bene, ma occorre avere la capacità. Dove non c’è la capacità anche se ci sono gli averi non può operare la tassazione. Ecco perché è un principio di garanzia dell’individuo. La Corte costituzionale ha operato una formuletta che racchiude il tutto che è stato detto la Corte costituzionale → dice che il principio di capacità contributiva richiede che il soggetto abbia l’attitudine alla contribuzione.
Allora riprendiamo l’art. 53 della Cost. e guardiamo quali sono gli elementi, i fatti sintomatici di capacità contributiva. Se ricordiamo, abbiamo già visto come l’art. 53 della Cost. costituisca la pietra ad angolo del sistema tributario. È come sia proprio il concetto di capacità contributiva l’elemento innovatore dell’art. 53. In precedenza non c’era il principio di capacità contributiva. I costituenti l’hanno posto come elemento di migliore qualificazione → la capacità contributiva è stata introdotta dai costituenti perché, elemento migliorativo rispetto
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