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RIASSUNTI DI DIRITTO

COSTITUZIONALE

Materiale di studio

Riassunti di diritto costituzionale 1

CAPITOLO I: PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE

ITALIANO

1. Le origini dello Stato italiano: le vicende territoriali

Lo Stato italiano è relativamente giovane. Nasce come Regno d’Italia nel 1861, per trasformazione del

preesistente regno di Piemonte e Sardegna. Il territorio della penisola italiana, all’inizio del XIX secolo era diviso in

numerosi Stati.

• A nord-ovest il Regno di Piemonte e Sardegna sotto la casa dei Savoia con capitale a Torino.

• I territori di Lombardia, veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia facevano,

invece, parte dell’impero austro-ungarico.

• Al centro vi erano il Ducato di Parma, il Granducato di Toscana e lo Stato pontificio.

• A sud si estendeva il Regno delle due Sicilie, sotto i Borboni, con capitale a Napoli.

I moti rivoluzionari liberali del 1821 e del 1848 avevano dato luogo alla costituzione di governi provvisori, ma solo

nel Regno di Piemonte e Sardegna lo Statuto concesso da re Carlo Alberto nel 1848 sopravvisse alla sconfitta dei

moti liberali. Nelle aspirazioni politiche di quest’ultimi vi era la realizzazione dell’unità politica della penisola, in

nome di un principio nazionale. Il programma di unificazione politica si realizzò attraverso l’espansione del Regno

sabaudo al quella, in seguito alle guerre di indipendenza, furono annessi gli altri territori italiani. A seguito della

seconda guerra d’indipendenza del 1859, in cui il Piemonte era alleato con la Francia contro l’Austria, venne

annessa la Lombardia, mentre veniva ceduta alla Francia la Savoia. Poco dopo al Regno di Piemonte furono

annessi il Ducato di Parma e il Granducato di Toscana e quasi tutti il territorio dello stato pontificio, ad esclusione

di Roma. Infine, con la “spedizione dei Mille”, capeggiata da Giuseppe Garibaldi furono annessi anche i territori

delle Due Sicilie. In questi territori furono organizzati dei plebisciti che ratificarono l’annessione al Regno sabaudo

il quale, nel 1861, comprendeva nei propri confini tutta la penisola italiana ad esclusione di Roma e delle Venezie.

Il Parlamento di Torino proclamò il 17/3/1861 il Regno d’Italia. La terza guerra d’indipendenza del 1866 si concluse

con l’annessione di Venezia e del Veneto. Nel 1870 le truppe italiane occuparono Roma e la capitale, spostata a

Firenze per un breve periodo, fu portata a Roma, dove rimase definitivamente. Restavano fuori dai confini del

regno i territori del Trentino e del Friuli-Venezia Giulia che solo in seguito alla prima guerra mondiale e alla

scomparsa dell’Impero austriaco entrarono a far parte dello Stato italiano insieme ad Alto Adige e Sud Tirolo.

2. Il sistema costituzionale del Regno d’Italia

Il Regno d’Italia rimase nelle sue strutture costituzionali e giuridiche nient’altro che il Regno di Piemonte e

Sardegna. La base di legittimità del nuovo Regno continuò a far capo alla monarchia dei Savoia e allo Stato che

Carlo Alberto aveva concesso nel 1848. La nascita dello Stato italiano, quindi, non coincise con un processo

costituente vero e proprio: lo Statuto Albertino divenne la prima Costituzione dello Stato italiano. Le leggi civili,

penali e amministrative del regno di Piemonte furono estese anche ai nuovi territori. La struttura amministrativa del

Regno sabaudo, modellata su quella francese, divenne la struttura del Regno d’Italia. L’unità politica così si

sovrappose alla profonde differenze esistenti tra le diverse aree del Paese sotto il profilo economico, culturale e

sociale. I territori confluiti nel nuovo Stato venivano sì da esperienze politiche diverse, ma sempre di

assoggettamento solitamente ad un altro Stato europeo.

Per questo motivo il nuovo Stato non dovette fronteggiare resistenze collegate alle esperienze preunitarie. Nel

1865 si raggiunse l’unificazione legislativa: l’Italia, sul modello francese, si diede codici unitari. Dal punto di vista

costituzionale, lo Stato era una tipica monarchia “costituzionale”:

• Al Parlamento spettava di deliberare le leggi ma con l’assenso da parte del Re. Nella prassi,

tuttavia, era frequente il ricorso a leggi di delega che attribuivano il potere legislativo al Governo, e a decreti-legge

ovvero provvedimenti legislativi adottati per ragioni d’urgenza dal Governo e successivamente ratificati dal

Parlamento.

Riassunti di diritto costituzionale 2

• Il potere esecutivo spettava al Re salvo l’assenso delle Camere per i trattati che

comportassero oneri finanziari o variazioni territoriali. Il re nominava e revocava i Ministri i quali, a differenza del re

che era “sacro e inviolabile” erano responsabili. Nella prassi si instaurò un sistema di tipo parlamentare di stampo

inglese ovvero con la carica di Presidente del Consiglio che veniva affidata a un esponente politico che godesse

del consenso della maggioranza della Camera alla quale rispondeva. Il Parlamento era composto da due Camere

ma una di esse, quella dei Deputati, era elettiva, mentre il Senato era di nomina regia. La Camera era eletta

inizialmente a suffragio ristretto (votava solo il 2% degli abitanti) con sistema maggioritario, nel 1919 si raggiunge il

suffragio universale maschile con un sistema proporzionale a scrutinio di lista

• L’amministrazione dipendete dal governo era organizzata in Ministeri, in periferia affidati a

prefetti. L'amministrazione autonoma era solo quella dei Comuni ma controllati dai prefetti, più tardi anche quella

delle Province

• Il potere giudiziario era esercitato da magistrati di carriera, nominati dal re

La legge, approvata dal Parlamento non incontrava limiti sostanziali (ovvero riguardo il suo contenuto) in norme

superiori, nemmeno in quelle dello Statuto, perché mancava un istituto a cui far valere l’incostituzionalità della

legge. Per questo motivo si parla di Costituzione flessibile ovvero modificabile con una legge ordinaria. Lo Statuto

attribuiva ai cittadini i tradizioni diritti di libertà civile e di libertà economica e sanciva l’uguaglianza dei cittadini

davanti alla legge senza distinzione di “titolo o grado”, nonché l’accesso alle cariche civili e militari. L’assorbimento

nel nuovo Stato unitario del vecchio Stato pontificio e l’occupazione di Roma posero il problema dei rapporti con la

Santa Sede. Lo Statuto stabiliva che la religione cattolica apostolica romana fosse “la religione dello Stato” mentre

gli altri culti erano “tollerati conformemente alle leggi”. La “questione romana” ovvero la controversia con la Santa

Sede rimase aperta fino a quando nel 1871 fu approvata una “legge delle guarentigie” con cui assicurava la libertà

della Chiesa ma nel regime di una certa commistione tra Stato e Chiesa. La Santa Sede, però, mantenne a lungo

la propria opposizione contro lo Stato consigliando anche ai cattolici la non partecipazione alla vita politica del

Regno (il c.d. non expedit). La conciliazione si raggiunse con i “Patti Lateranensi” del 1929 stipulati tra la Santa

Sede e il Governo fascista. Con essi venne ceduto alla sovranità della Chiesa un piccolo territorio attorno alla

basilica di S. Pietro in cui si costituì lo Stato della Città del Vaticano. Il sistema politico-costituzionale si sviluppò

fino ai primi anni 20 del XX secolo. Alle elezioni del 1919 il partito socialista (fondato nel 1892) e il partito popolare

italiano (fondato del 1919 dai cattolici democratici seguaci di Don Luigi Sturzo) improntavano la fisionomia

dell’Assemblea rappresentativa.

3. Il regime fascista

Nel 1922 in Italia si ha l’affermazione del regime fascista che, come più tardi in Germania e Spagna, fondava la

propria dottrina sul rifiuta dei principi su cui si fondava il costituzionalismo liberal-democratico europeo. Il fascismo

non varò una nuova Costituzione e dunque formalmente lo Statuto Albertino continuò a reggere lo Stato, ma le

leggi e la politica del regime ne svuotarono la sostanza:

• i diritti di libertà furono soppressi

• il pluralismo politico abolito con la trasformazione del partito fascista in un’istituzione

statale

• il parlamento fu privato dei suoi poteri a favore del Governo e soprattutto del suo capo

Benito Mussolini, duce del fascismo

• la Camera dei Deputati venne prima svuotata attraverso elezioni a lista unica e senza

segretezza di voto, poi formalmente soppressa e trasformata in “Camera dei fasci e delle corporazioni”

• venne creato un nuovo organo costituzionale “ il Gran Consiglio del fascismo”

• venne istituito il divieto penale dello sciopero

• si sostituirono ai sindaci i Potestà nominati dal Governo

Riassunti di diritto costituzionale 3

4. Il crollo del fascismo e la fase costituente

Il 25/7/1943 gli alleati sbarcarono in Sicilia e il Gran Consiglio diede al Re il compito di destituire Mussolini e di

nominare un nuovo Governo, capeggiato dal maresciallo Badoglio, che stipulò l’armistizio con gli alleati. Roma e il

centro-nord del paese furono occupati dai tedeschi, mentre il Re e il Governo si rifugiavano a Brindisi. Nel

centro-nord aveva inizio la resistenza armata in appoggio agli alleati. Nel Nord occupato dai tedeschi si costituì la

“Repubblica sociale italiana” che riproponeva il fascismo in versione repubblicana e sempre più legato al nazismo.

Nelle aree del Paese non occupate dai tedeschi, ci si limitò alla semplice eliminazione delle incrostazioni del

fascismo: veniva sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni e si permetteva una nuova elezione, al termine

della guerra, della Camera dei Deputati. I partiti antifascisti si posero con la forza a guidare la fase politica di

transizione verso il nuovo sistema. Vi fu, quindi la cosiddetta “tregua istituzionale” con cui il Re e i partiti antifascisti

stabilirono di rinviare a dopo la fine della guerra la risoluzione della questione istituzionale, cioè la scelta tra la

conservazione della monarchia sabauda o l’instaurazione della repubblica, e in quel periodo le funzione regie

sarebbero state affidate al figlio del Re Vittorio Emanuele III, quelle di governo a gabinetti provvisori. Dopo la

liberazione di Roma il nuovo Governo, presieduto da Bonomi e formato da esponenti di partiti antifascisti, riunitisi

nel Comitato di liberazione nazionale (CLN) affidava ad una Assemblea Costituente, da eleggersi da tutti i cittadini,

la deliberazione sulle nuove istituzioni dello Stato. Per la prima volta nella storia d’Italia si avviava un processo

costituente dal basso. A questo si aggiunse, dopo la nomina di un nuovo Governo provvisorio capeggiato da Parri

poi sostituito nel 1945 da alcide De Gasperi, leader della Democrazia Cristiana e la costituzione di una “Consulta

nazionale” come organo parlamentare, la seconda “Costituzione provvisoria”. Si stabilì, inoltre, che la scelta tra

monarchia e repubblica fosse rimessa a un referendum istituzionale da svolgersi a suffragio universale.

Questo accadde il 2/6/1946 e il referendum diede risultato favorevole alla repubblica (circa 12,5 milioni di voti

contro i 10,5 milioni e 1,5 milione di schede bianche o nulle) con una caratterizzazione tra centro-nord con una

maggioranza repubblicana e un centro-sud a maggioranza monarchica. L’Assemblea Costituente eletta il 2/6 con

un sistema elettorale proporzionale fu formata da 556 membri, i ¾ dei quali erano rappresentanti dei tre maggiori

partiti del CLN: 1. Democrazia Cristiana

2. Partito Socialista Italiano

3. Partito Comunista Italiano

L’Assemblea lavorò per un anno e mezzo. La Costituzione provvisoria del 1946 prevedeva in base ad un accordo

politico, che essa si limitasse a deliberare la nuova Costituzione e che per il resto avesse competenza solo per le

leggi in materia costituzionale, elettorale e per i trattati internazionali. La legislazione ordinaria restava di

competenza del Governo, che operava con decreti legislativi, sentendo il parere di Commissioni dell’Assemblea.

Quest’ultima elesse il Capo provvisorio dello Stato nella persona di De Nicola. In un primo momento il Governo fu

affidato a una coalizione dei tre maggiori partiti ma due crisi portarono a un mutamento:

• Scissione del partito socialista

• Contrapposizione internazionale tra Occidente e Unione Sovietica

Al Governo restò la Democrazia Cristiana mentre i due partiti della sinistra marxista finirono all’opposizione. Iniziò

l’era del “centrismo” che caratterizzò l’Italia fino ai primi anni ’70. Dopo la sua elezione, l’Assemblea Costituente

nominò al proprio interno la Commissione per la Costituzione detta “dei 75” incaricata di redigere il progetto della

nuova Carta e presieduta da Ruini. A sua volta la Commissione si divise in altre 3 sottocommissioni che dovevano

occuparsi di:

1. Diritti e doveri dei cittadini

2. L’ordinamento della Repubblica

3. Diritti e doveri economico-sociali

Il 22/12/1947 si approvò il testo con 453 voti favorevoli e 62 contrari. La costituzione entrò in vigore il 1/1/1948. Il

18/4/1948 si svolsero le prime elezioni per la formazione delle Camere che vide l’attribuzione della maggioranza

assoluta ai deputati della Democrazia Cristiana. Il liberale Einaudi fu eletto Presidente della Repubblica.

Riassunti di diritto costituzionale 4

5. I caratteri fondamentali della Costituzione I

contenuti della nuova costituzione si basavano su:

• La dignità da riconoscere ad ogni uomo

• L’organizzazione dello Stato è per la persona e non viceversa

• L’esistenza di diritti collettivi

• Il principio di eguaglianza

• La promozione della libertà e dell’uguaglianza

• La partecipazione dei cittadini alla formulazione della volontà collettiva

I principi fondamentali sono espressi nei primi 12 articoli della Costituzione. Il potere politico supremo (la sovranità)

appartiene al popolo inteso come insieme di tutti gli individui legati allo Stato da un rapporto di cittadinanza ma che

si esercita nei limiti della Costituzione: si trattava, quindi, di una concezione di democrazia intesa come

legittimazione dal basso ma non come potere illimitato della maggioranza, essendo limitato proprio dalla

Costituzione stessa. I diritti inviolabili sono riconosciuti e garantiti dalla Repubblica e possiamo individuare:

• L’uguaglianza affermata nei riguardi di tutti i cittadini e non solo come divieto di

discriminazione ingiustificata ma anche come strumento per il superamento delle disuguaglianze di fatto

• Diritti sociali fondamentali come il diritto al lavoro, inteso come strumento di realizzazione

della personalità

• Tutela delle minoranza linguistiche e culturali

• Laicità dello Stato nei confronti dello confessioni religiose

• Cultura, ricerca e ambiente

Il testo che segue della Costituzione è diviso in due parti:

1. Dedicata ai diritti e doveri dei cittadini che riguarda la posizione degli individui e dei

gruppi

e dei loro rapporti con gli apparati pubblici

2. Dedicata all’ordinamento della Repubblica ovvero l’organizzazione e l’attività dei

poteri

pubblici La nostra Costituzione non ha un preambolo e le norme sui diritti sono parte integrante del testo: questa

scelta ha voluto sottolineare il pieno valore giuridico delle norme sui diritti. La prima parte è divisa in 4 titoli:

I. Rapporti civili in cui l’individuo è considerato come tale, con i suo diritti per il solo fatto di

essere uomo

II. Rapporti etico-sociali che disciplina le prime forme sociali: la famiglia e la scuola. Si occupa

anche della salute

III. Rapporti economici in cui l’attività economica è vista sotto il profilo individuale (la

proprietà privata) e quello comunitario

IV. Rapporti politici in cui l’individuo è visto come membro della comunità politica ordinata

secondo il principio democratico

La seconda parte della Costituzione, invece, è divisa in 6 titoli ed è scandita in base agli organi supremi e alle

funzioni dello Stato:

I. Il Parlamento diviso in due sezioni (la prima disciplina i due rami del parlamento, la

Riassunti di diritto costituzionale 5

seconda il procedimento legislativo, il referendum abrogativo e le ipotesi di funzione legislativa del Governo)

II. Il Presidente della repubblica (modo di elezione, durata in carica, funzioni fondamentali, i

rapporti con il Governo, la responsabilità)

III. Il Governo (prima sezione: il rapporto di fiducia con il Parlamento; seconda sezione: la

pubblica amministrazione; terza sezione: il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Consiglio di Stato, la

Corte dei Conti)

IV. La Magistratura (prima sezione: esercizio della funzione giurisdizionale e indipendenza

delle magistrature; seconda sezione: modi in cui si svolge la funzione giurisdizionale)

V. Le Regioni, le Province, i Comuni (modificato dalla L. cost. 3/2001)

VI. Garanzie costituzionali (prima sezione: la Corte costituzionale; seconda sezione: la revisione

della costituzione sottraendo la forma repubblicana dello Stato al potere di revisione) La garanzia dei diritti è

affidata alle numerose “riserve di legge” ovvero alle regole costituzionali che impongono di disciplinare

determinare materie con legge, limitando l’intervento delle fonti regolamentari e agli istituti di giustizia

costituzionale.

6. la lenta attuazione della Costituzione

L’Assemblea Costituente, prima di sciogliersi, approvò la legge sulla stampa, le leggi elettorali e gli statuti di 4

delle 5 Regioni speciali. Ma fino al 1956 non entrò in funzione la Corte costituzionale: il controllo sulla legittimità

costituzionale delle leggi avrebbe dovuto essere esercitata dai giudici comuni. Rimase in vigore, largamente

invariata, gran parte della legislazione del periodo fascista e di quello prefascista, compresi i codici (civile, penale,

procedura civile e procedura penale). Solo negli anni ’70 furono varate la legge sul referendum per istituire le

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher arisi.alessandra di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Marco Podetta.

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