RIASSUNTI DI DIRITTO
COSTITUZIONALE
Materiale di studio
Riassunti di diritto costituzionale 1
CAPITOLO I: PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE
ITALIANO
1. Le origini dello Stato italiano: le vicende territoriali
Lo Stato italiano è relativamente giovane. Nasce come Regno d’Italia nel 1861, per trasformazione del
preesistente regno di Piemonte e Sardegna. Il territorio della penisola italiana, all’inizio del XIX secolo era diviso in
numerosi Stati.
• A nord-ovest il Regno di Piemonte e Sardegna sotto la casa dei Savoia con capitale a Torino.
• I territori di Lombardia, veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia facevano,
invece, parte dell’impero austro-ungarico.
• Al centro vi erano il Ducato di Parma, il Granducato di Toscana e lo Stato pontificio.
• A sud si estendeva il Regno delle due Sicilie, sotto i Borboni, con capitale a Napoli.
I moti rivoluzionari liberali del 1821 e del 1848 avevano dato luogo alla costituzione di governi provvisori, ma solo
nel Regno di Piemonte e Sardegna lo Statuto concesso da re Carlo Alberto nel 1848 sopravvisse alla sconfitta dei
moti liberali. Nelle aspirazioni politiche di quest’ultimi vi era la realizzazione dell’unità politica della penisola, in
nome di un principio nazionale. Il programma di unificazione politica si realizzò attraverso l’espansione del Regno
sabaudo al quella, in seguito alle guerre di indipendenza, furono annessi gli altri territori italiani. A seguito della
seconda guerra d’indipendenza del 1859, in cui il Piemonte era alleato con la Francia contro l’Austria, venne
annessa la Lombardia, mentre veniva ceduta alla Francia la Savoia. Poco dopo al Regno di Piemonte furono
annessi il Ducato di Parma e il Granducato di Toscana e quasi tutti il territorio dello stato pontificio, ad esclusione
di Roma. Infine, con la “spedizione dei Mille”, capeggiata da Giuseppe Garibaldi furono annessi anche i territori
delle Due Sicilie. In questi territori furono organizzati dei plebisciti che ratificarono l’annessione al Regno sabaudo
il quale, nel 1861, comprendeva nei propri confini tutta la penisola italiana ad esclusione di Roma e delle Venezie.
Il Parlamento di Torino proclamò il 17/3/1861 il Regno d’Italia. La terza guerra d’indipendenza del 1866 si concluse
con l’annessione di Venezia e del Veneto. Nel 1870 le truppe italiane occuparono Roma e la capitale, spostata a
Firenze per un breve periodo, fu portata a Roma, dove rimase definitivamente. Restavano fuori dai confini del
regno i territori del Trentino e del Friuli-Venezia Giulia che solo in seguito alla prima guerra mondiale e alla
scomparsa dell’Impero austriaco entrarono a far parte dello Stato italiano insieme ad Alto Adige e Sud Tirolo.
2. Il sistema costituzionale del Regno d’Italia
Il Regno d’Italia rimase nelle sue strutture costituzionali e giuridiche nient’altro che il Regno di Piemonte e
Sardegna. La base di legittimità del nuovo Regno continuò a far capo alla monarchia dei Savoia e allo Stato che
Carlo Alberto aveva concesso nel 1848. La nascita dello Stato italiano, quindi, non coincise con un processo
costituente vero e proprio: lo Statuto Albertino divenne la prima Costituzione dello Stato italiano. Le leggi civili,
penali e amministrative del regno di Piemonte furono estese anche ai nuovi territori. La struttura amministrativa del
Regno sabaudo, modellata su quella francese, divenne la struttura del Regno d’Italia. L’unità politica così si
sovrappose alla profonde differenze esistenti tra le diverse aree del Paese sotto il profilo economico, culturale e
sociale. I territori confluiti nel nuovo Stato venivano sì da esperienze politiche diverse, ma sempre di
assoggettamento solitamente ad un altro Stato europeo.
Per questo motivo il nuovo Stato non dovette fronteggiare resistenze collegate alle esperienze preunitarie. Nel
1865 si raggiunse l’unificazione legislativa: l’Italia, sul modello francese, si diede codici unitari. Dal punto di vista
costituzionale, lo Stato era una tipica monarchia “costituzionale”:
• Al Parlamento spettava di deliberare le leggi ma con l’assenso da parte del Re. Nella prassi,
tuttavia, era frequente il ricorso a leggi di delega che attribuivano il potere legislativo al Governo, e a decreti-legge
ovvero provvedimenti legislativi adottati per ragioni d’urgenza dal Governo e successivamente ratificati dal
Parlamento.
Riassunti di diritto costituzionale 2
• Il potere esecutivo spettava al Re salvo l’assenso delle Camere per i trattati che
comportassero oneri finanziari o variazioni territoriali. Il re nominava e revocava i Ministri i quali, a differenza del re
che era “sacro e inviolabile” erano responsabili. Nella prassi si instaurò un sistema di tipo parlamentare di stampo
inglese ovvero con la carica di Presidente del Consiglio che veniva affidata a un esponente politico che godesse
del consenso della maggioranza della Camera alla quale rispondeva. Il Parlamento era composto da due Camere
ma una di esse, quella dei Deputati, era elettiva, mentre il Senato era di nomina regia. La Camera era eletta
inizialmente a suffragio ristretto (votava solo il 2% degli abitanti) con sistema maggioritario, nel 1919 si raggiunge il
suffragio universale maschile con un sistema proporzionale a scrutinio di lista
• L’amministrazione dipendete dal governo era organizzata in Ministeri, in periferia affidati a
prefetti. L'amministrazione autonoma era solo quella dei Comuni ma controllati dai prefetti, più tardi anche quella
delle Province
• Il potere giudiziario era esercitato da magistrati di carriera, nominati dal re
La legge, approvata dal Parlamento non incontrava limiti sostanziali (ovvero riguardo il suo contenuto) in norme
superiori, nemmeno in quelle dello Statuto, perché mancava un istituto a cui far valere l’incostituzionalità della
legge. Per questo motivo si parla di Costituzione flessibile ovvero modificabile con una legge ordinaria. Lo Statuto
attribuiva ai cittadini i tradizioni diritti di libertà civile e di libertà economica e sanciva l’uguaglianza dei cittadini
davanti alla legge senza distinzione di “titolo o grado”, nonché l’accesso alle cariche civili e militari. L’assorbimento
nel nuovo Stato unitario del vecchio Stato pontificio e l’occupazione di Roma posero il problema dei rapporti con la
Santa Sede. Lo Statuto stabiliva che la religione cattolica apostolica romana fosse “la religione dello Stato” mentre
gli altri culti erano “tollerati conformemente alle leggi”. La “questione romana” ovvero la controversia con la Santa
Sede rimase aperta fino a quando nel 1871 fu approvata una “legge delle guarentigie” con cui assicurava la libertà
della Chiesa ma nel regime di una certa commistione tra Stato e Chiesa. La Santa Sede, però, mantenne a lungo
la propria opposizione contro lo Stato consigliando anche ai cattolici la non partecipazione alla vita politica del
Regno (il c.d. non expedit). La conciliazione si raggiunse con i “Patti Lateranensi” del 1929 stipulati tra la Santa
Sede e il Governo fascista. Con essi venne ceduto alla sovranità della Chiesa un piccolo territorio attorno alla
basilica di S. Pietro in cui si costituì lo Stato della Città del Vaticano. Il sistema politico-costituzionale si sviluppò
fino ai primi anni 20 del XX secolo. Alle elezioni del 1919 il partito socialista (fondato nel 1892) e il partito popolare
italiano (fondato del 1919 dai cattolici democratici seguaci di Don Luigi Sturzo) improntavano la fisionomia
dell’Assemblea rappresentativa.
3. Il regime fascista
Nel 1922 in Italia si ha l’affermazione del regime fascista che, come più tardi in Germania e Spagna, fondava la
propria dottrina sul rifiuta dei principi su cui si fondava il costituzionalismo liberal-democratico europeo. Il fascismo
non varò una nuova Costituzione e dunque formalmente lo Statuto Albertino continuò a reggere lo Stato, ma le
leggi e la politica del regime ne svuotarono la sostanza:
• i diritti di libertà furono soppressi
• il pluralismo politico abolito con la trasformazione del partito fascista in un’istituzione
statale
• il parlamento fu privato dei suoi poteri a favore del Governo e soprattutto del suo capo
Benito Mussolini, duce del fascismo
• la Camera dei Deputati venne prima svuotata attraverso elezioni a lista unica e senza
segretezza di voto, poi formalmente soppressa e trasformata in “Camera dei fasci e delle corporazioni”
• venne creato un nuovo organo costituzionale “ il Gran Consiglio del fascismo”
• venne istituito il divieto penale dello sciopero
• si sostituirono ai sindaci i Potestà nominati dal Governo
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4. Il crollo del fascismo e la fase costituente
Il 25/7/1943 gli alleati sbarcarono in Sicilia e il Gran Consiglio diede al Re il compito di destituire Mussolini e di
nominare un nuovo Governo, capeggiato dal maresciallo Badoglio, che stipulò l’armistizio con gli alleati. Roma e il
centro-nord del paese furono occupati dai tedeschi, mentre il Re e il Governo si rifugiavano a Brindisi. Nel
centro-nord aveva inizio la resistenza armata in appoggio agli alleati. Nel Nord occupato dai tedeschi si costituì la
“Repubblica sociale italiana” che riproponeva il fascismo in versione repubblicana e sempre più legato al nazismo.
Nelle aree del Paese non occupate dai tedeschi, ci si limitò alla semplice eliminazione delle incrostazioni del
fascismo: veniva sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni e si permetteva una nuova elezione, al termine
della guerra, della Camera dei Deputati. I partiti antifascisti si posero con la forza a guidare la fase politica di
transizione verso il nuovo sistema. Vi fu, quindi la cosiddetta “tregua istituzionale” con cui il Re e i partiti antifascisti
stabilirono di rinviare a dopo la fine della guerra la risoluzione della questione istituzionale, cioè la scelta tra la
conservazione della monarchia sabauda o l’instaurazione della repubblica, e in quel periodo le funzione regie
sarebbero state affidate al figlio del Re Vittorio Emanuele III, quelle di governo a gabinetti provvisori. Dopo la
liberazione di Roma il nuovo Governo, presieduto da Bonomi e formato da esponenti di partiti antifascisti, riunitisi
nel Comitato di liberazione nazionale (CLN) affidava ad una Assemblea Costituente, da eleggersi da tutti i cittadini,
la deliberazione sulle nuove istituzioni dello Stato. Per la prima volta nella storia d’Italia si avviava un processo
costituente dal basso. A questo si aggiunse, dopo la nomina di un nuovo Governo provvisorio capeggiato da Parri
poi sostituito nel 1945 da alcide De Gasperi, leader della Democrazia Cristiana e la costituzione di una “Consulta
nazionale” come organo parlamentare, la seconda “Costituzione provvisoria”. Si stabilì, inoltre, che la scelta tra
monarchia e repubblica fosse rimessa a un referendum istituzionale da svolgersi a suffragio universale.
Questo accadde il 2/6/1946 e il referendum diede risultato favorevole alla repubblica (circa 12,5 milioni di voti
contro i 10,5 milioni e 1,5 milione di schede bianche o nulle) con una caratterizzazione tra centro-nord con una
maggioranza repubblicana e un centro-sud a maggioranza monarchica. L’Assemblea Costituente eletta il 2/6 con
un sistema elettorale proporzionale fu formata da 556 membri, i ¾ dei quali erano rappresentanti dei tre maggiori
partiti del CLN: 1. Democrazia Cristiana
2. Partito Socialista Italiano
3. Partito Comunista Italiano
L’Assemblea lavorò per un anno e mezzo. La Costituzione provvisoria del 1946 prevedeva in base ad un accordo
politico, che essa si limitasse a deliberare la nuova Costituzione e che per il resto avesse competenza solo per le
leggi in materia costituzionale, elettorale e per i trattati internazionali. La legislazione ordinaria restava di
competenza del Governo, che operava con decreti legislativi, sentendo il parere di Commissioni dell’Assemblea.
Quest’ultima elesse il Capo provvisorio dello Stato nella persona di De Nicola. In un primo momento il Governo fu
affidato a una coalizione dei tre maggiori partiti ma due crisi portarono a un mutamento:
• Scissione del partito socialista
• Contrapposizione internazionale tra Occidente e Unione Sovietica
Al Governo restò la Democrazia Cristiana mentre i due partiti della sinistra marxista finirono all’opposizione. Iniziò
l’era del “centrismo” che caratterizzò l’Italia fino ai primi anni ’70. Dopo la sua elezione, l’Assemblea Costituente
nominò al proprio interno la Commissione per la Costituzione detta “dei 75” incaricata di redigere il progetto della
nuova Carta e presieduta da Ruini. A sua volta la Commissione si divise in altre 3 sottocommissioni che dovevano
occuparsi di:
1. Diritti e doveri dei cittadini
2. L’ordinamento della Repubblica
3. Diritti e doveri economico-sociali
Il 22/12/1947 si approvò il testo con 453 voti favorevoli e 62 contrari. La costituzione entrò in vigore il 1/1/1948. Il
18/4/1948 si svolsero le prime elezioni per la formazione delle Camere che vide l’attribuzione della maggioranza
assoluta ai deputati della Democrazia Cristiana. Il liberale Einaudi fu eletto Presidente della Repubblica.
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5. I caratteri fondamentali della Costituzione I
contenuti della nuova costituzione si basavano su:
• La dignità da riconoscere ad ogni uomo
• L’organizzazione dello Stato è per la persona e non viceversa
• L’esistenza di diritti collettivi
• Il principio di eguaglianza
• La promozione della libertà e dell’uguaglianza
• La partecipazione dei cittadini alla formulazione della volontà collettiva
I principi fondamentali sono espressi nei primi 12 articoli della Costituzione. Il potere politico supremo (la sovranità)
appartiene al popolo inteso come insieme di tutti gli individui legati allo Stato da un rapporto di cittadinanza ma che
si esercita nei limiti della Costituzione: si trattava, quindi, di una concezione di democrazia intesa come
legittimazione dal basso ma non come potere illimitato della maggioranza, essendo limitato proprio dalla
Costituzione stessa. I diritti inviolabili sono riconosciuti e garantiti dalla Repubblica e possiamo individuare:
• L’uguaglianza affermata nei riguardi di tutti i cittadini e non solo come divieto di
discriminazione ingiustificata ma anche come strumento per il superamento delle disuguaglianze di fatto
• Diritti sociali fondamentali come il diritto al lavoro, inteso come strumento di realizzazione
della personalità
• Tutela delle minoranza linguistiche e culturali
• Laicità dello Stato nei confronti dello confessioni religiose
• Cultura, ricerca e ambiente
Il testo che segue della Costituzione è diviso in due parti:
1. Dedicata ai diritti e doveri dei cittadini che riguarda la posizione degli individui e dei
gruppi
e dei loro rapporti con gli apparati pubblici
2. Dedicata all’ordinamento della Repubblica ovvero l’organizzazione e l’attività dei
poteri
pubblici La nostra Costituzione non ha un preambolo e le norme sui diritti sono parte integrante del testo: questa
scelta ha voluto sottolineare il pieno valore giuridico delle norme sui diritti. La prima parte è divisa in 4 titoli:
I. Rapporti civili in cui l’individuo è considerato come tale, con i suo diritti per il solo fatto di
essere uomo
II. Rapporti etico-sociali che disciplina le prime forme sociali: la famiglia e la scuola. Si occupa
anche della salute
III. Rapporti economici in cui l’attività economica è vista sotto il profilo individuale (la
proprietà privata) e quello comunitario
IV. Rapporti politici in cui l’individuo è visto come membro della comunità politica ordinata
secondo il principio democratico
La seconda parte della Costituzione, invece, è divisa in 6 titoli ed è scandita in base agli organi supremi e alle
funzioni dello Stato:
I. Il Parlamento diviso in due sezioni (la prima disciplina i due rami del parlamento, la
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seconda il procedimento legislativo, il referendum abrogativo e le ipotesi di funzione legislativa del Governo)
II. Il Presidente della repubblica (modo di elezione, durata in carica, funzioni fondamentali, i
rapporti con il Governo, la responsabilità)
III. Il Governo (prima sezione: il rapporto di fiducia con il Parlamento; seconda sezione: la
pubblica amministrazione; terza sezione: il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Consiglio di Stato, la
Corte dei Conti)
IV. La Magistratura (prima sezione: esercizio della funzione giurisdizionale e indipendenza
delle magistrature; seconda sezione: modi in cui si svolge la funzione giurisdizionale)
V. Le Regioni, le Province, i Comuni (modificato dalla L. cost. 3/2001)
VI. Garanzie costituzionali (prima sezione: la Corte costituzionale; seconda sezione: la revisione
della costituzione sottraendo la forma repubblicana dello Stato al potere di revisione) La garanzia dei diritti è
affidata alle numerose “riserve di legge” ovvero alle regole costituzionali che impongono di disciplinare
determinare materie con legge, limitando l’intervento delle fonti regolamentari e agli istituti di giustizia
costituzionale.
6. la lenta attuazione della Costituzione
L’Assemblea Costituente, prima di sciogliersi, approvò la legge sulla stampa, le leggi elettorali e gli statuti di 4
delle 5 Regioni speciali. Ma fino al 1956 non entrò in funzione la Corte costituzionale: il controllo sulla legittimità
costituzionale delle leggi avrebbe dovuto essere esercitata dai giudici comuni. Rimase in vigore, largamente
invariata, gran parte della legislazione del periodo fascista e di quello prefascista, compresi i codici (civile, penale,
procedura civile e procedura penale). Solo negli anni ’70 furono varate la legge sul referendum per istituire le
Regioni a statuto ordina
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