Elementi di psicologia giuridica e deontologica
Istruttore: Marco Zuffranieri
Contesto clinico e peritale
Contesto clinico e contesto peritale
| Contesto clinico | Contesto peritale |
|---|---|
| Il paziente si rivolge volontariamente allo psicoterapeuta. | La persona si sottopone a perizia per decisione altrui (il giudice) e spesso suo malgrado. |
| Il titolare dell’interesse clinico e dell’attività psicoterapeutica solitamente coincidono. | Il titolare dell’interesse giuridico e il titolare dell’attività del perito sono diversi. |
| Lo psicoterapeuta ha come punto di riferimento della sua attività il paziente od un suo parente. | Il perito ha come punto di riferimento il giudice o una delle parti attive nel processo (il giudice però non può chiedere di andare contro una norma deontologica). |
| Il paziente cerca di essere sincero. | La persona cerca di gestire ed influenzare le impressioni del perito (gioco di reciproche prospettive). |
| La fonte delle informazioni è il paziente. cr | Il perito triangola le dichiarazioni del periziato con gli altri documenti e le dichiarazioni processuali. |
| L’uso dei test dipende dalle preferenze del clinico. | L’uso dei test è vincolato alla loro validità, sensibilità e specificità. |
| Il paziente cerca di essere compreso ed aiutato. | La persona cerca di far valere le sue ragioni anche attraverso la perizia. |
| Il paziente vuole essere curato poiché esperisce una sintomatologia e/o un comportamento fastidioso o inaccettabile che comunica al terapeuta. | La persona spesso non ritiene di aver bisogno di terapia e non vuole essere curata: dichiara, omette, simula o dissimula propri ed altrui comportamenti o sintomi a seconda del suo interesse personale (a meno che non pensi o sappia che possa volgere a suo vantaggio). |
| L’alleanza terapeutica è il pilastro della psicoterapia (è basata sulla correttezza, sulla disponibilità e sulla chiarezza di intenti → bisogna mostrare molta comprensione e accettazione perché si sa che si potrà lavorare su quel materiale). | Il perito non deve colludere con il periziato (non vi è un’alleanza, il perito deve valutare e poi il suo compito finisce lì → è un contesto in cui ci sarà un termine, tutto ciò che viene raccolto è quello che la persona è disposta ad offrire, non si può promettere nulla dal punto di vista del percorso e del cambiamento che si potrà fare → è una limitazione ma anche una precisazione che fa sì che la persona si comporti nel modo corretto). |
| Lo psicoterapeuta procede per gradi, generalmente senza limiti di tempo, aggiustando nel corso della terapia la diagnosi in funzione delle risposte del paziente ai suoi interventi ed all’evolversi naturale della sua esistenza. | Il perito deve esprimere la sua diagnosi entro termini brevi fissati dal giudice, e non riceve feedback delle proprie valutazioni. |
| La relazione è riservata e coperta da segreto professionale. | Il contenuto dei colloqui è destinato ad essere conosciuto. |
| La durata temporale è flessibile e concordata. | La durata temporale è stabilita dalla legge e dal giudice. |
| Il cliente è libero di scegliere e criticare. | Il periziato non sceglie e teme che criticare per lui potrebbe essere controproducente. |
| Il paziente paga direttamente gli onorari al terapeuta. | Il perito viene pagato secondo le regole della procedura. |
Se una persona prima di essere processata era già seguita da uno psicologo, esso non può prendere le parti del perito, è deontologicamente scorretto → porta ad una violazione, poiché nel riferire determinate cose, vi saranno anche di quelle apprese nel percorso precedente.
I principi del codice deontologico degli psicologi italiani
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi ha il dovere e la responsabilità di vigilare sulla corretta osservazione del codice deontologico.
Le quattro finalità ispiratrici
- La tutela del cliente.
- Rispettare i diritti del cliente (art. 4).
- Segreto professionale e riservatezza (artt. da 11 a 17).
- Non approfittare della propria posizione (artt. 28 e 29).
- Informare correttamente (artt. 9 e 39). → deve esserci una corretta, adeguata e trasparente informazione, dopodiché bisogna assicurarsi che sia stata compresa e avere il consenso.
- Accettare il mandato (cosa si aspetta il cliente) nel limite delle proprie competenze (art. 37).
- La tutela del rapporto con i colleghi.
- Appoggio e sostegno ai Colleghi che vedano compromessa autonomia e rispetto norme deontologiche nell'ambito della propria attività professionale (art. 33).
- Obbligo di indicare la fonte dei contributi altrui (art. 35).
- Astensione dal formulare giudizi negativi verso i Colleghi, relativamente a formazione, competenza e risultati ottenuti (art. 36).
- La tutela della professione.
- Decoro, dignità della professione, autonomia nei confronti di altre professioni (artt. 6 e 38) → nel caso altre professioni chiedano un qualcosa che va contro il codice, non dobbiamo appiattirci, non vale il “me lo ha detto...”.
- Obbligo di denunciare i casi di esercizio abusivo della professione (art. 8) → non in pubblico, ma dobbiamo segnalarlo all’ordine.
- La responsabilità nei confronti della collettività.
- Dovere di utilizzare le conoscenze sul comportamento umano per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità (artt. 3 e 34) → non per finalità opportunistiche o per plagiare le persone.
I quattro principi generali
- Meritare la fiducia del cliente (art. 39, ma anche art. 22).
- Possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente (artt. 5 e 37).
- Usare con giustizia il proprio potere (tre principi del diritto romano):
- Neminem laedere (art. 22): non nuocere, non fare del male a nessuno.
- Suum cuique tribuere (artt. 4 e 18): dare a ciascuno il suo, essere equo.
- Honeste vivere (artt. 28, 38 e 40): vivere onestamente.
- Difendere l'autonomia professionale (art. 6).
I sei principi deontologici guida per gli psicologi
- Rispetto della dignità, autonomia e autodeterminazione dell'individuo.
- Promozione e tutela del benessere psicologico.
- Integrità relazionale e professionale.
- Competenza e responsabilità professionale.
- Identità professionale.
- Responsabilità sociale.
Art. 365 c.p. - Obbligo di referto
(Atto sanitario; situazione di interesse medico legale; bisogna dare tutta una serie di indicazioni sanitarie).
- Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro → bisogna valutare la gravità e comunque cercare di indurre il paziente stesso a denunciare il fatto.
- Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale → se ce lo dice la vittima possiamo fare referto, se a dircelo è l’autore del reato dobbiamo avere un attimo di attenzione.
Art. 331 c.p.p. - Obbligo di denuncia
(Segnalazione; sono venuta a sapere di una cosa che potrebbe portare ad un reato).
- Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
- La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a ufficiale di polizia giudiziaria.
- Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
- Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
Art. 13 c.d.p.i.
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Art. 11 c.d.p.i.
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti → anche con parenti stretti o con i genitori di un minore (dipende sempre dal caso o dall’età del minore).
Art. 12 c.d.p.i.
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Art. 15 c.d.p.i.
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Art. 16 c.d.p.i.
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione.
Art. 17 c.d.p.i.
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.
Art. 200 c.p.p. - Segreto professionale
Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
- I ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- Gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
- I medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- Gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
Art. 361 c.p. - Omessa o ritardata denuncia da parte di un pubblico ufficiale
- Il pubblico ufficiale [357], il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [331 c.p.p.; 221 coord. c.p.p.], è punito con la multa da 30 euro a 516 euro [363, 384].
- La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [57 c.p.p.], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [331, 347 c.p.p.; 16 att. c.p.p.; 221 coord. c.p.p.].
- Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [120].
Art. 362 c.p. - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
- L'incaricato di un pubblico servizio [358], che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio [331 c.p.p.; 221 coord. c.p.p.], è punito con la multa fino a 103 euro [363, 384].
- Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa [120], né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti adatte per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.
Art. 120 DPR 309/1990 - Terapia involontaria e anonimato
- Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le dipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
- Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.
- Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unità sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
- Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.
- Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 (...) non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili (5).
- Omissis.
- Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.
Art. 01 L. 56/89 categoria professionale degli psicologi
(Introdotto dall'art. 9, c. 4, L. 3/2018).
La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, praticato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.
Deroghe all’obbligo deontologico del segreto professionale
- Consenso del paziente: deve essere valido e dimostrabile (cioè, espresso da persona legalmente capace di intendere e volere ovvero, se il destinatario della prestazione professionale ne è privo, da chi ne ha la rappresentanza legale; il consenso deve essere anche dimostrabile, quindi acquisito in forma scritta). → si può venir meno del segreto professionale quando si ha l’autorizzazione del paziente, valutando sempre però che la salute psichica del paziente sia tutelata.
- Obbligo di referto o di denuncia (e, correlativamente, obbligo di deporre come testimoni: v. sopra art. 200 c.p.p.): in tali casi, la rivelazione del segreto professionale è imposta da norme di legge, ma lo psicologo deve riferire nei limiti dello stretto necessario. L'obbligo di denuncia riguarda il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. È pertanto applicabile a chi lavora all'interno di strutture pubbliche o strutture convenzionate con enti pubblici (dipendenti di ASL; Scuola pubbliche o parificate; Comune/enti locali; professionisti in regime di convenzione con enti pubblici). L'obbligo di referto riguarda, invece, gli esercenti una professione sanitaria ed è dunque applicabile anche allo psicologo libero professionista o allo psicologo che, pur essendo dipendente pubblico, lavori anche in regime di intramoenia o extramoenia.
- Qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi (c.d. stato di necessità). Trattasi di ipotesi derogatoria che viene rimessa alla valutazione, in scienza e coscienza, del professionista, il quale se ravviserà che il mantenimento del segreto su quanto appreso, ad esempio, nel corso di un colloquio possa esporre il paziente o anche soggetti terzi a gravi pericoli per vita o la salute psicofisica, potrà derogare al segreto ed assumere le conseguenti iniziative a tutela del paziente e/o dei terzi.
Art. 622 c.p. - Rivelazione di segreto professionale
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è c
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