Concetti Chiave
- L'abrogazione delimita l'efficacia delle norme, mantenendo la loro applicabilità ai fatti avvenuti fino all'entrata in vigore della nuova legge, ad eccezione della decadenza di un decreto legge.
- Le norme abrogate continuano a produrre effetti sui rapporti pregressi, a meno che non sia previsto diversamente dal legislatore, specialmente in materia penale.
- In caso di abrogazione retroattiva, la norma abrogata rimane applicabile ai rapporti esauriti, creando una coesistenza tra la norma abrogata e quella vigente.
- L'abrogazione tacita si verifica quando le nuove norme sono incompatibili con quelle precedenti, senza necessità di una dichiarazione esplicita di abrogazione da parte del legislatore.
- In caso di antinomie normative, l'art. 15 delle preleggi stabilisce che si deve applicare la norma successiva, fornendo una regola chiara per la risoluzione dei conflitti normativi.
Delimitazione dell'efficacia delle norme
Come ha affermato la Corte costituzionale nella sent. 49/1970: «l’abrogazione non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi l’applicabilità, ai fatti verificatisi sino a un certo momento del tempo: che coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla nuova legge, con l’entrata in vigore di quest’ultima». Vi è un solo caso in cui l’ordinamento prevede la cancellazione dell’efficacia di una disposizione, e con effetti ex tunc: la decadenza di un decreto legge per mancata conversione in legge.
Effetti della norma abrogata
Questa affermazione è l’unica compatibile con la tesi pacificamente accolta che la norma abrogata può (anzi deve) continuare a svolgere i propri effetti sui rapporti pregressi – siano essi pendenti o esauriti – maturati in data anteriore all’entrata in vigore della legge abrogatrice, a meno che il legislatore non escluda tale evenienza disponendo retroattivamente. E ciò è vero al punto che, in materia penale, deve applicarsi la norma anteriore, pur abrogata, se più favorevole al reo. Ma anche in caso di abrogazione con effetti retroattivi la norma rimane fonte di disciplina per i rapporti esauriti. Nella stessa materia, dunque, coesisteranno due complessi normativi: quello originario della disposizione abrogata e quello vigente pro futuro derivante dalla successiva disposizione abrogatrice.
Abrogazione tacita e antinomie normative
La cosiddetta abrogazione tacita si determina allorché si verifica una incompatibilità fra le nuove norme e quelle ricavabili da precedenti disposizioni. In questo caso si prescinde dall’espressa volontà del legislatore di abrogare la normativa precedente e, quindi, solo impropriamente si può parlare di abrogazione. L’art. 15 delle preleggi, al di là dell’espressione usata, impone all’interprete, in caso di contrasto fra norme che si succedono nel tempo, di applicare la norma successiva. È questa cioè una delle regole per la risoluzione delle antinomie normative.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra abrogazione e cancellazione dell’efficacia di una norma?
- Come influisce l'abrogazione su rapporti giuridici pregressi?
- Cosa si intende per abrogazione tacita e come si risolvono le antinomie normative?
L'abrogazione delimita la sfera di efficacia di una norma senza estinguerla completamente, mentre la cancellazione avviene solo in un caso specifico, come la decadenza di un decreto legge per mancata conversione, con effetti ex tunc (Corte costituzionale, sent. 49/1970).
La norma abrogata continua a produrre effetti sui rapporti pregressi, a meno che il legislatore non disponga diversamente. In materia penale, si applica la norma anteriore se più favorevole al reo, evidenziando la coesistenza di due complessi normativi (quello abrogato e quello vigente).
L'abrogazione tacita si verifica quando nuove norme sono incompatibili con quelle precedenti, senza una volontà esplicita di abrogazione. L'art. 15 delle preleggi stabilisce che, in caso di contrasto, si deve applicare la norma successiva, fornendo una regola per risolvere le antinomie normative.