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Domande diritto commerciale

Amministratori

Agli amministratori è affidata in via esclusiva la gestione dell’impresa sociale e di tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

Poteri

- Gli amministratori deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione che per legge non sono riservati all’assemblea.

- Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, manifestano all’esterno la volontà sociale ponendo in essere i singoli atti giuridici.

- Gli amministratori convocano l’assemblea e ne fissano l’ordine del giorno; danno attuazione alle delibere e impugnano quelle che violano la legge o l’atto costitutivo.

- Devono curare la tenuta dei libri e delle scritture contabili della società e devono redigere annualmente il progetto di bilancio. Devono poi provvedere agli adempimenti pubblicitari previsti per legge.

- Devono prevenire il compimento di atti pregiudizievoli per la società o quanto meno attenuare le conseguenze dannose.

Amministrazione congiuntiva e disgiuntiva

Amministrazione disgiuntiva

1. Ciascun socio amministratore può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso o il parere degli altri soci amministratori. Questo potere è temperato dal diritto di opposizione riconosciuto a ciascuno degli altri soci amministrazione. L’opposizione deve essere esercitata prima che l’operazione sia stata compiuta e così paralizza il potere decisorio del singolo amministratore in ordine all’operazione contestata.

Questo modello si applica quando l’amministrazione della società spetta a più soci e il contratto di società nulla dispone in merito alle modalità di amministrazione. Questo tipo di amministrazione ha vantaggi di rapidità delle decisioni, ma presenta dei pericoli dato che il singolo socio amministratore può porre in essere operazioni non proficue per la società all’insaputa degli altri.

Amministrazione congiuntiva

2. È necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. L’atto costitutivo può prevedere che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza dei soci amministratori. L’amministrazione congiuntiva può quindi richiedere l’unanimità per determinati atti e la maggioranza per altri. La maggior rigidità di questa amministrazione è attenuata dal riconoscimento ai singoli amministratori del potere di agire individualmente quando vi sia l’urgenza di evitare un danno alla società. Questo modello deve essere espressamente convenuto nell’atto costitutivo o con modificazione dello stesso.

Annullabilità delle delibere assembleari

La delibera è nulla solo nei 3 casi previsti dall’articolo 2379:

  • Mancata convocazione dell’assemblea
  • Mancanza del verbale

Caratteristiche:

  • La nullità delle delibere può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata anche di ufficio dal giudice.
  • Possono essere impugnate senza limiti di tempo le delibere che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
  • In tutti gli altri casi il termine di decadenza è di 3 anni dall’iscrizione o deposito nel registro delle imprese.
  • La dichiarazione di nullità non pregiudica i diritti acquistati in buona fede da terzi.
  • La nullità non può essere dichiarata se la delibera è sostituta con un’altra presa in conformità della legge.

Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria

L’assemblea è un organo composto dalle persone dei soci, la sua funzione è quella di formare la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall’atto costitutivo. È un organo collegiale che decide secondo il principio maggioritario, la volontà della società vincola tutti i soci (anche assenti o dissenzienti).

Assemblea ordinaria

1. Con la riforma del 2003, le competenze dell’assemblea ordinaria variano a seconda del tipo di sistema adottato.

Sistema tradizionale o monistico:

  • Approva il bilancio
  • Nomina e revoca degli amministratori, sindaci e il presidente del collegio sindacale
  • Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell’atto costitutivo
  • Delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci
  • Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza
  • Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari

Assemblea straordinaria

2. Delibera su:

  • Modifiche dello statuto
  • Sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori
  • Su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza

Assemblea totalitaria

È definita assemblea totalitaria quell’assemblea che pur in assenza di convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Agli assenti deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte. Essa può deliberare su qualsiasi argomento ma la sua competenza è instabile e precaria. Infatti, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga abbastanza informato, impedendo che si arrivi a deliberare su quel punto.

Ausiliari dell’imprenditore

Nello svolgimento della propria attività l’imprenditore può avvalersi e di regola si avvale della collaborazione di altri soggetti. Institori, procuratori e commessi sono automaticamente investiti dal potere di rappresentanza dell’imprenditore e di un potere di rappresentanza ex legge commisurato al tipo di mansioni.

Institore

1. Colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o di una sede secondaria (c.d. direttore generale) o di un ramo particolare della stessa.

  • Esso è investito dal potere di gestione generale
  • L’institore è tenuto congiuntamente con l’imprenditore all’adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e della tenuta delle scritture contabili.
  • In caso di fallimento solo l’imprenditore è dichiarato fallito, ma anche per l’institore ci saranno sanzioni penali.
  • Rappresentanza sostanziale: l’institore può compiere in nome dell’imprenditore tutti gli atti pertinenti all’esercizio di impresa. Non può compiere atti di gestione come vendita, affitto d’azienda o il cambiamento dell’oggetto dell’attività. Gli è vietato di alienare o ipotecare beni immobili del preponente se non è stato autorizzato.
  • Rappresentanza processuale: l’institore può stare in giudizio sia come attore (rappresentanza processuale attiva) sia come convenuto (rappresentanza processuale passiva) per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto.
  • Deve rendere palese al terzo con cui sta trattando che esso è un institore.

Procuratore

2. Colui che in base ad un rapporto continuativo ha il potere di compiere per l’imprenditore atti pertinenti l’esercizio di impresa, pur non essendo preposti ad esso (c.d. direttore settore acquisti / dirigente del personale).

  • Sono degli ausiliari dell’imprenditore di grado inferiore rispetto all’institore perché:
    • Non è posto a capo dell’impresa o di un ramo o di una sede secondaria
    • Il potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo dell’impresa
  • Esso è investito dal potere di rappresentanza generale dell’imprenditore rispetto alla specie di operazione per cui ha potere.
  • Non è soggetto ad obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e della tenuta delle scritture contabili.
  • Non ha rappresentanza processuale.

Commesso

3. È un collaboratore meramente esecutivo dell’imprenditore, gli sono affidate mansioni esecutive o materiali che lo pongono in contatto con terzi (commesso, impiegato di banca, cameriere).

  • Può compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati.
  • Non può esigere il prezzo della merce delle quali non faccia la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano d’uso.
  • Non può esigere il prezzo fuori dai locali stessi, né esigerlo all’interno dell’impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa.
  • Non è prevista un sistema di pubblicità legale.

Atto costitutivo e statuto

Atto costitutivo: contiene la manifestazione di volontà di costituire la società e i dati fondamentali della società che si vuole costituire.

Statuto: è più analitico, contiene le regole di funzionamento della società. Lo statuto si considera parte integrante dell’atto costitutivo, ne consegue che anche lo statuto deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità.

Aumento reale del capitale sociale

La società intende procurarsi nuovi mezzi a titolo di capitale di rischio: nuovi conferimenti. L’aumento reale consiste nell’emissione di nuove azioni a pagamento che vengono sottoscritte dai soci attuali con diritto di opzione, oppure da terzi che diventano così nuovi soci.

Non è consentito un aumento del capitale fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate. Avvenuta la sottoscrizione delle azioni, entro 30 giorni, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito.

La deliberazione:

  • Competente a deliberare l’aumento è l’assemblea straordinaria dei soci.
  • Deve fissare il termine, non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell’offerta, entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccolte.

Sottoscrizione parziale:

  • Può verificarsi che il capitale non sia integralmente sottoscritto.
  • In questo caso, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione di aumento lo abbia espressamente previsto.

Conferimenti:

  • In denaro: il 25% deve essere versato all’atto della sottoscrizione, direttamente alla società.
  • In natura: possono essere utilizzati metodi alternativi di valutazione a quello della stima giurata.

Aumento nominale del capitale sociale

Non dà luogo a nuovi conferimenti e non determina perciò un aumento del patrimonio sociale. È posto in essere dall’assemblea straordinaria e gli imputando a capitale le riserve altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. Non è imputabile a capitale sociale la riserva legale a meno che non superi il 20% del capitale sociale.

Quindi:

  • L’aumento è realizzato utilizzando valori già esistenti nel patrimonio della società
  • Si può attuare in due modi:
    • Aumentando il valore nominale delle azioni in circolazione
    • Mediante l’emissione di nuove azioni che devono avere le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione (assegnate gratuitamente agli azionisti).

Azienda

Essa è un insieme di beni eterogenei (mobili e immobili, materiali e immateriali, fungibili e infungibili), non necessariamente di proprietà dell’imprenditore, che subisce modificazioni qualitative e quantitative, anche radicali, nel corso dell’attività. È quindi l’apparato strumentale (locali, macchinari, materie prime, ..) di cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento della propria attività. I beni organizzati ad azienda consentono la produzione di utilità nuove, diverse e maggiori di quelle ricavabili dai singoli bene isolatamente considerati.

Può essere: venduta, conferita in società, donata, data in usufrutto o in affitto.

Trasferimento

Non è necessario il trasferimento dell’intero complesso aziendale, è possibile anche il trasferimento di un ramo particolare dotato di organicità produttiva. Infatti è necessario e sufficiente che sia trasferito un complesso di beni potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l’esercizio di una determinata attività d’impresa.

Il trasferimento deve avere:

  • Una forma necessaria per la validità del trasferimento: forma scritta a pena di nullità
  • Una forma richiesta ai fini probatori e per l’opponibilità ai terzi: provato per iscritto

Avviamento: è il valore di scambio maggiore rispetto alla somma dei valori dei singoli beni. Rappresenta una qualità immanente ad ogni azienda, che non può essere ceduto separatamente dal complesso ma è normalmente computato nella determinazione del prezzo dell’azienda.

  • Avviamento oggettivo: è ricollegabile ai fattori che permangono anche se muta il titolare d’azienda.
  • Avviamento soggettivo: è dovuto all’abilità operativa dell’imprenditore nel formare, accrescere e conservare la clientela.

Trasferimento d’azienda

1. L’azienda può essere venduta, conferita in società, donata, data in usufrutto o in affitto. Per aversi trasferimento d’azienda, non è necessario che l’atto di disposizione comprenda l’intero complesso aziendale, può essere trasferito anche un ramo particolare dell’azienda, purché dotato di organicità operativa. Necessario e sufficiente è che sia trasferito un insieme di beni potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l’esercizio di una determinata attività d’impresa.

C’è una distinzione tra forma necessaria per la validità del trasferimento e forma richiesta ai fini probatori e per l’opponibilità ai terzi. Per le imprese soggette ad iscrizione, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda, devono essere provati per iscritto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di 30 giorni.

Vendita d’azienda

2. La vendita dell’azienda produce effetti ulteriori che riguardano il divieto di concorrenza dell’alienante, i contratti, i crediti e debiti aziendali. Chi vende un’azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che possa, per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze, sviare la clientela dell’azienda ceduta.

Divieto di concorrenza: è derogabile e ha carattere relativo, sussiste nei limiti in cui la nuova attività di impresa dell’alienante sia potenzialmente idonea a sottrarre clientela all’azienda ceduta.

Successione nei contratti aziendali

3. La disciplina si occupa di favorire il mantenimento dell’unità economica dell’azienda, è quindi agevolato il subingresso dell’acquirente nella trama dei rapporti contrattuali in corso di esecuzione. È previsto che se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Crediti e debiti aziendali

4. Crediti: dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta ha effetto nei confronti dei terzi, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione.

Debiti: l’acquirente d’azienda risponde in solido con l’alienante, anche se non risultano dalle scritture contabili e anche se l’acquirente non ne ha avuto conoscenza all’atto del trasferimento.

Azioni

Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella SPA. Esse sono quote omogenee, standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito. Nelle SPA il capitale sociale sottoscritto è diviso in un numero predeterminato di parti di identico ammontare, ciascuna delle quali costituisce un’azione ed attribuisce identici diritti nella società; sono quindi indivisibili.

L’azione è l’unità minima di partecipazione e ad essa corrisponde un complesso unitario e non frazionabile di diritti e poteri sociali. Le azioni devono essere di egual valore e devono cioè rappresentare un’identica frazione del capitale sociale nominale. Ogni azione costituisce una partecipazione sociale ed attribuisce al suo titolare un complesso unitario di diritti e poteri di natura amministrativa, patrimoniale e anche a contenuto complesso amministrativo-patrimoniale (diritto di opzione, diritto all’assegnazione di azioni gratuite, diritto di recesso).

Le azioni conferiscono ai possessori eguali diritti, ma si tratta di un’uguaglianza relativa e oggettiva:

  • Uguaglianza relativa: è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi e l’uguaglianza deve essere rispettata nell’ambito di ciascuna categoria.
  • Uguaglianza oggettiva: uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce, non i diritti di cui ciascun azionista globalmente risponde.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuli2122 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Bocchiola Maurizio.
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