Concetti Chiave
- Il codice civile inizialmente permetteva a entrambe le parti di recedere liberamente dal contratto di lavoro, senza differenziare tra licenziamento e dimissioni.
- La Carta di Nizza ha introdotto il diritto del lavoratore a non essere licenziato senza un giustificato motivo, influenzando la normativa sul licenziamento.
- Le dimissioni sono regolate dall'articolo 2118 c.c., consentendo al lavoratore di recedere liberamente con l'obbligo di un preavviso stabilito dai contratti collettivi nazionali.
- In caso di mancato preavviso, il lavoratore deve pagare un'indennità sostitutiva al datore di lavoro, pari allo stipendio che avrebbe guadagnato durante il periodo di preavviso.
- Il recesso immediato è consentito solo per gravi inadempimenti del datore di lavoro, e in tal caso il lavoratore ha diritto anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
Evoluzione del recesso nel contratto di lavoro
Originariamente, il codice civile consentiva a entrambe le parti del contratto di lavoro di recedere liberamente e provocare la sospensione del rapporto (art. 2118). Il recesso del datore di lavoro (licenziamento) e quello del dipendente (dimissioni) venivano trattati allo stesso modo.
La costituzione non prevede il diritto del lavoratore a non essere licenziato senza un giustificato motivo; questa prerogativa, tuttavia, è stata sancita dalla Carta di Nizza (Cdfue).
Proprio in funzione del riconoscimento comunitario del diritto a non essere licenziati senza che sussista un valido motivo oggettivo, la disciplina civilistica sul licenziamento è stata gradualmente sostituita da nuove fonti legislative, mentre quella sulle dimissioni attiene tutt’oggi alle disposizioni del Codice civile.
Regolamentazione delle dimissioni
Il recesso del lavoratore (dimissioni), è infatti regolato dall’articolo 2118 c.c, secondo il quale entrambe le parti possono recedere ad nutum dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, con il solo obbligo di concedere all'altra parte un preavviso (la durata è stabilita dai Ccnl).
La decisione di dimettersi, quindi, è libera e personale, tranne nel caso in cui il lavoratore si sia impegnato, con un patto ad hoc, a svolgere la propria prestazione lavorativa per un tempo minimo prestabilito.
Conseguenze del mancato preavviso
Durante il periodo di preavviso, il lavoratore continua a svolgere le proprie prestazioni e a percepire la retribuzione. Se il lavoratore recedente non rispetta il periodo di preavviso, è tenuto a corrispondere al datore un'indennità sostitutiva dello stesso, pari allo stipendio che avrebbe ottenuto se avesse lavorato durante il preavviso. L'indennità viene corrisposta tranne nel caso in cui il datore rinunci a fruire del preavviso dato dal lavoratore. Il recesso immediato, però, è ammesso solo nel caso in cui il datore di lavoro si renda responsabile di un gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali a danno del proprio dipendente(molestie morali o sessuali, reiterato non pagamento della retribuzione, ecc.). In aggiunta, il lavoratore che recede dal contratto per giusta causa ha diritto anche all’indennità sostitutiva del preavviso: egli viene trattato come se fosse stato ingiustamente licenziato.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra il recesso del datore di lavoro e quello del lavoratore nel contratto di lavoro?
- Come sono regolamentate le dimissioni secondo il Codice civile?
- Quali sono le conseguenze del mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del lavoratore?
Originariamente, il recesso del datore di lavoro (licenziamento) e quello del dipendente (dimissioni) erano trattati allo stesso modo, ma la disciplina sul licenziamento è stata modificata per garantire il diritto del lavoratore a non essere licenziato senza un giustificato motivo, come sancito dalla Carta di Nizza.
Le dimissioni sono regolate dall'articolo 2118 c.c., che consente al lavoratore di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato con un preavviso, la cui durata è stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl).
Se il lavoratore non rispetta il periodo di preavviso, deve corrispondere al datore un'indennità sostitutiva pari allo stipendio che avrebbe guadagnato durante quel periodo, a meno che il datore non rinunci a tale preavviso.