Riassunti dal testo: Compendio di diritto scolastico
A cura di Rosanna Sangiuliano (aggiornato alla Riforma Moratti)
Il diritto scolastico nella legislazione antecedente alla Costituzione italiana
Il diritto scolastico si configura come parte del diritto pubblico che regola l’amministrazione scolastica, cioè gli organi, strutture e soggetti attraverso cui lo Stato esercita la funzione pubblica dell’insegnamento.
Breve cronistoria del diritto scolastico e della sua evoluzione
Legge Casati - 1859
Nasce la legislazione scolastica italiana e con essa si pone a carico dello Stato italiano la responsabilità dell’azione educativa del popolo.
Viene introdotto il Principio dell’Obbligatorietà e gratuità dell’istruzione attraverso cui viene affrontato il problema dell’analfabetismo (78% della popolazione), ma non lo debella perché il principio dell’obbligatorietà non viene poi praticato del tutto in quanto:
- Vi è l’assenza di prescrizione della frequenza scolastica.
- Assenza di sanzioni.
- Viene affidata ai Comuni la responsabilità di istituire le scuole in base alle proprie disponibilità economiche, dappertutto precarie.
Legge Coppino - 1877
Predispone lo stanziamento di fondi ai Comuni per istituire le scuole.
- Ai genitori viene imposto di inviare i figli a scuola fino a 9 anni, obbligo scolastico fino ai 9 anni, ma non ci sono sanzioni per gli inadempienti; manca la coscienza popolare della necessità e della valenza dell’istruzione.
- Risultati ancora non positivi in termini di alfabetizzazione.
Legge Orlando - 1904
- Obbligo scolastico esteso da 9 a 12 anni.
- Impone ai Comuni di istituire scuole almeno fino alla IV classe elementare.
- Assistere gli alunni più poveri attraverso contributi statali ai Comuni con modesti bilanci, i quali però ben presto si rivelano inadeguati impedendo così l’istituzione delle scuole.
L’Analfabetismo dunque non decresce, ma acquista sempre maggiore forza il convincimento che sia compito dello Stato e non dei Comuni, la formazione e l’istruzione dei cittadini.
Legge Credaro n. 407 del 1911
- Comincia lentamente il passaggio allo Stato delle competenze e delle funzioni dei Comuni che non sono capoluoghi di provincia, circa la gestione della scuola; mentre le scuole capoluoghi di provincia restano affidate ai Comuni.
- Vengono stanziati vari fondi per l’apertura di nuove scuole, fiorisce l’edilizia scolastica, migliora la retribuzione degli insegnanti, c’è l’istituzione di scuole serali e festive per adulti analfabeti.
Riforma Gentile - 1923
Tale riforma avviene nel periodo immediatamente successivo al primo conflitto mondiale e sono anni in cui lo Stato è fortemente impegnato a dare un nuovo assetto organico al sistema scolastico. Gentile ridisegna l’assetto scolastico ispirandosi all’ideologia politica del tempo e alla filosofia neoidealista.
La Riforma interessa le scuole di ogni ordine e grado e i punti chiave sono:
- Estensione dell’obbligo scolastico fino a 14 anni, con scuola elementare di 5 anni e corso di avviamento professionale per chi non accede alle medie.
- Scuole speciali per sordi e ciechi.
- Insegnamento obbligatorio della religione cattolica.
- Rigidi controlli per inadempienze dell’obbligo scolastico.
- Creazione di scuole Magistrali per la preparazione dei maestri elementari.
- La scuola superiore è riservata a pochi.
Solo il Liceo Classico permette l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie. Alle classi meno abbienti è riservata l’educazione del lavoro.
La scuola democratica: artt. 9, 33, 34 Cost.
La Costituzione Italiana promulgata il 27/12/1947, entrata in vigore il 1/1/1948, dedica alcuni articoli all’istruzione scolastica, considerata uno dei fini di benessere perseguiti dallo Stato mirando ad una scuola democratica, ponte di passaggio tra famiglia (nucleo formativo della persona) e società (luogo di integrazione con gli altri individui e di esplicazione della personalità).
Art. 9, comma 1
Si riferisce alla Promozione culturale da parte della Repubblica Italiana, in quanto essa è uno Stato di Cultura con il compito di fornire le condizioni e i presupposti per il libero sviluppo della cultura.
Concretamente, la promozione culturale si svolge mettendo in opera gli articoli 33 e 34 della Costituzione, che riguardano appunto l’istituzione scolastica e che fanno riferimento a:
- Libertà di insegnamento, art. 33 comma 1.
- La presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione, art. 33 comma 2.
- Libera istituzione di scuole da parte di enti o privati, art. 33 comma 3.
- Parificazione delle scuole private a quelle statali sia per gli effetti legali che per il riconoscimento professionale del titolo di studio, art. 33 comma 4.
- Ammissione per esami, ai vari gradi dell’istruzione scolastica e della abilitazione professionale, art. 33 comma 5.
- Libero accesso all’istruzione scolastica senza discriminazioni, art. 34 comma 1.
- Obbligatorietà e gratuità dell’obbligo scolastico, art. 34 comma 2.
- Il riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro privi di mezzi, purché capaci e meritevoli, mediante borse di studio e altre provvidenze, art. 34 comma 3.
Oltre che allo Stato in prima persona tali compiti possono essere svolti anche da altre soggettività quali Regioni, Province, Comuni ecc. in quanto, nell’Art. 9, il termine Repubblica viene adoperato nella sua accezione più ampia ed è inteso come lo Stato in tutte le sue articolazioni che provvede alla promozione culturale.
Non fanno parte invece della Nozione di Repubblica tutti gli Enti di diritto privato (associazioni, istituzioni, fondazioni) pur riconoscendo loro l’enorme contributo fornito allo sviluppo della collettività.
Art. 33
Art. 33 comma 1: libertà di insegnamento: tale articolo sancisce: “l’arte e la scienza sono libere e libero è l’insegnamento”. È ovvio che l’identificazione dei concetti di arte e scienza non è semplice, ma in generale, si è in presenza di manifestazioni artistiche o scientifiche quando l’oggetto dell’attività ha un fine estetico in sé o è trattato con metodo scientifico.
La libertà di insegnamento può essere intesa in 2 modi:
- Libertà di insegnamento dal punto di vista delle metodologie e dei contenuti.
- Libertà di insegnamento dal punto di vista organizzativo e strutturale.
Per quanto riguarda il primo punto, la libertà di insegnamento è intesa come autonomia didattica e libera espressione del docente, ovvero libera scelta di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, e di ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. Essa è finalizzata a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
L’insegnamento può essere impartito in qualsiasi luogo, anche isolatamente sia ai giovani che agli adulti.
La libertà di insegnamento ha però dei limiti che corrispondono:
- All’esposizione degli argomenti attuati con metodo scientifico piuttosto che convinzioni personali.
- Il rispetto del buon costume, con il quale si intendono tutti quegli atti o fatti che in un determinato periodo storico suscitano scandalo o allarme sociale violando il comune senso del pudore o la coscienza collettiva.
- Il rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola.
- Il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni, ovvero i suoi diritti come uomo.
L’insegnamento diventa strumento attraverso il quale dare corpo alla libertà e ai diritti del discente: diritto all’apprendimento, diritto alla continuità, diritto all’azione educativa, diritto alla diversità.
Per quanto riguarda il secondo punto, ovvero la libertà dell’insegnamento dal punto di vista organizzativo e strutturale, questa è intesa come libertà nella gestione dell’istruzione.
Infatti gli art. 33 comma 2-3 fanno riferimento alla presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione (comma 2) e libera istituzione di scuole da parte di enti o privati (comma 3), per cui allo Stato compete la disposizione delle scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi dell’istruzione e la creazione di norme generali, ma in virtù del principio costituzionale di libertà di pensiero vi può essere la libera istituzione di scuole private le quali devono costituirsi e gestirsi senza onere per lo Stato. Tuttavia non esclude che lo Stato possa intervenire per le scuole o istituti in difficoltà, ovvero scuole private dove non esistono scuole statali.
Non vi è dunque un Monopolio statale dell’istruzione ma un sistema parallelo, libero nelle forme organizzative e nei contenuti, nella convinzione che ciò garantisca un buon funzionamento per entrambi. Le due diverse tipologie di scuola, statale e non statale, non solo non sono concorrenti, ma sono convergenti, cioè le une devono garantire il buon funzionamento delle altre, in quanto hanno lo stesso scopo, cioè la formazione dei cittadini, la loro esistenza consente poi ai cittadini di attuare il proprio diritto allo studio nella maniera più consona e in strutture scolastiche più aderenti alle proprie scelte culturali.
Art. 33, comma 4
Parificazione delle scuole private a quelle statali, sia per gli effetti legali che per il riconoscimento professionale del titolo di studio.
La parità con le scuole è accordata alle scuole che la richiedono in base alle leggi dello Stato che fissa i diritti e gli obblighi di esse. Questi obblighi fanno riferimento alla legge sulla parità scolastica 62/2000, la quale costituisce un sistema nazionale di istruzione a carattere misto, costituito da scuole statali e da scuole paritarie gestite da privati o da enti locali. Si definiscono scuole paritarie a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da alcuni requisiti di qualità ed efficacia.
Le scuole non statali per ottenere la parità devono avere 8 requisiti:
- Progetto educativo in armonia con la Costituzione.
- Disporre di locali, attrezzature didattiche, arredi conformi alle norme vigenti.
- Organi collegiali che partecipano democraticamente.
- Accettare alunni con handicap.
- Applicare le norme vigenti per la tutela e l’inserimento di alunni con handicap.
- Avere corsi completi, non singole classi.
- Personale docente con titolo di abilitazione.
- Contratti individuali di lavoro per dirigenti e docenti.
Le scuole paritarie sono soggette a valutazione e verifica da parte del Ministero che ne accerta l’originario possesso dei requisiti descritti, nonché la loro permanenza nel tempo, anche i direttori scolastici regionali hanno il potere di disporre accertamenti con periodicità triennale, nell’ipotesi del venir meno a uno dei requisiti, il direttore scolastico regionale, si pone un termine temporale per il ripristino del requisito mancante, e in seguito può anche disporre la sospensione o revoca del riconoscimento.
Art. 33, comma 5
Ammissione per esami, ai vari gradi dell’istruzione scolastica e della abilitazione professionale.
Art. 34
Art. 34 comma 1-2-3: strettamente collegata alla libertà di insegnamento è la libertà di istruzione, nel senso che al dovere statale di istituire su tutto il territorio nazionale, scuole di ogni ordine e grado, fa fronte il diritto di accedere liberamente al sistema scolastico, deducibile dall’art. 34 comma 1 che cita: la scuola è aperta a tutti (libero accesso all’istruzione scolastica senza discriminazioni).
È un dovere e diritto del cittadino frequentare i gradi dell’istruzione inferiore obbligatoria e gratuita per almeno 8 anni ovvero 5 anni scuola elementare + 3 di scuola secondaria di 1° grado (obbligatorietà e gratuità dell’obbligo scolastico, art. 34 comma 2), nonché di accedere ai gradi più alti degli studi anche se privo di mezzi, ma capace e meritevole.
Il comma 3 dell’art. 34, infatti prevede il riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro privi di mezzi, purché capaci e meritevoli, mediante borse di studio e altre provvidenze e aiuti finanziari alle famiglie degli studenti bisognosi, realizzando così l’eguaglianza dei punti di partenza come previsto dall’Art. 3 della Costituzione: tutti i cittadini davanti alla legge sono uguali e hanno pari dignità, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del paese.
Art. 30: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche quelli nati fuori dal matrimonio. In caso di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
Art. 38: gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Le riforme successive
La nascita della scuola media
Legge 1859 del 1962: scuola media unica.
Il principio costituzionale dell’obbligatorietà e della gratuità dell’istruzione impartita almeno per 8 anni (ovvero dal 6° al 14° anno d’età) trova la sua attuazione in questa legge che istituisce la scuola media unica che istituisce appunto che… l’istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media che ha durata di 3 anni ed è scuola secondaria di I grado.
Questa scuola media unica abolisce le preesistenti scuole inferiori (3 anni ginnasio, 4 anni magistrale e tecnici, scuola avviamento professionale) ancorate all’ideologia e impostazione della riforma Gentile, per entrare in un contesto maggiormente democratico.
La scuola materna statale
La Legge 444 del 1968 istituisce la scuola materna statale che… accoglie bambini da 3 ai 6 anni, ai fini di educazione e sviluppo della personalità infantile, assistenza e preparazione alla scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia. Con questa legge vi è per la prima volta una sensibilizzazione alle problematiche educative degli alunni portatori di handicap, prevedendo delle sezioni speciali per bambini dai 3 ai 6 anni, affetti da disturbi cognitivi e/o comportamentali.
Il carattere statale della scuola materna ne sottolinea la gratuità, mentre precedentemente l’istruzione prescolastica era affidata ad enti locali, ecclesiastici, privati e spesso era a pagamento.
Il tempo pieno
La Legge n. 820 del 1971 istituisce la scuola a tempo pieno.
Con tale legge il numero di alunni per classe è di max 25 e vi sono materie integrative che affiancano le materie curricolari e che richiedono un impegno scolastico maggiore in termini di tempo e un maggiore coinvolgimento dei docenti in lavori integrati e pluridisciplinari. Lo scopo di questa legge è quello di fornire nuovi strumenti e metodi per garantire una piena e completa educazione.
I decreti delegati
Legge n. 477 del 1973: con tale legge il Governo emana norme sul riordino dell’organizzazione della scuola e sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola, a seguito delle contestazioni studentesche del ’68.
I decreti delegati emanati con D.P.R. del /74 (n° 416-417-418-419-420) che confluiscono ora nel Testo unico della scuola contengono norme giuridiche che riguardano:
- Istituzione e riordinamento di organi collegiali della Scuola per ogni ordine e grado.
- Stato giuridico del personale della scuola.
- Compenso per lavoro straordinario del personale scolastico.
- Sperimentazione e ricerca educazione, aggiornamento culturale.
- Stato giuridico del personale non insegnante.
I decreti delegati impostano in modo nuovo la professionalità dei docenti e la scuola diviene una struttura non più verticistica ma orizzontale, in cui l’organizzazione ed il funzionamento sia sul piano amministrativo che su quello didattico ed educativo sono affidati ad organi a carattere collegiale democratico che, nel rispetto delle competenze di ciascuno, assicurano la partecipazione di tutta la comunità scolastica.
L’integrazione degli alunni handicappati
Con la Legge 444/1968 la Scuola Materna Statale avvia il processo di integrazione per gli alunni portatori di handicap. Vi sono poi successive leggi quali quella del Legge 118/1971 con le quali si avvia la graduale eliminazione delle classi differenziali, con limitazione ai casi di gravi deficienze cognitive o gravi menomazioni fisiche, che rendono impossibile l’apprendimento o l’inserimento nelle classi normali.
Con la Legge 517/1977 il principio dell’uguaglianza (Art. 3 della Costituzione) trova riscontro concreto nell’ambito scolastico in quanto sancisce che… per una scuola democratica realmente aperta a tutti, devono trovare posto anche gli alunni handicappati. Per questo v
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