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La famiglia di fatto

Schemi delle lezioni – Diritto di famigliaTorino – a. a. 2008/2009 – J. Long

Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una nozione giuridica unitaria ed univoca di famiglia, dal latino famulus, servitore. Viene definita come “società naturale fondata sul matrimonio”, quindi per qualificare un nucleo sociale come famiglia, talvolta si richiede un atto formale: es. il matrimonio o l’atto di riconoscimento del figlio naturale ecc. In altri casi l’ordinamento vigente attribuisce rilevanza anche a situazioni e rapporti di fatto come la convivenza tra due persone che stabilmente, spontaneamente, pubblicamente e reciprocamente adempiono ai doveri ritenuti caratteristici della coppia.

Convivenza more uxorio

La cd. convivenza more uxorio è caratterizzata da due elementi:

  • Elemento oggettivo: la coabitazione.
  • Elemento soggettivo: la comunione spirituale (affectio maritalis).
  • Art. 317 bis c.c., nel testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).
  • Art. 342 bis e ter c.c., nel testo introdotto dalla legge 4 aprile 2001 n. 154: “quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio…”; “il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole”.
  • Artt. 330 e 333 c.c., nel testo introdotto dalla legge 28 marzo 2001 n. 149: “…per gravi motivi, il giudice può ordinare… l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”; “il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre… l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.
  • Artt. 406 + 417 e 408 c.c., nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6: l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno possono essere promosse dal beneficiario stesso, “dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente…”; nella scelta dell’amministratore di sostegno “il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado…” vedi anche artt. 410 c. 3, 411 c. 3, 426 c.c.
  • Art. 5 legge 19 febbraio 2004, n. 40 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita): “possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”.
  • Art. 3, legge 1º aprile 1999, n. 91 (Prelievi e trapianti): “Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento della morte… All'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte… i medici… forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale”.
  • Art. 8, legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Fondo di solidarietà per le vittime del terrorismo): “Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli artt. 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a, b e c, conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.

Le questioni giuridiche

  • È ammissibile, alla luce dell’art. 29 comma 1° Cost., la tutela giuridica della famiglia di fatto?
  • Può la famiglia di fatto essere tutelata mediante estensione analogica della normativa sulla famiglia legittima?

1 Art. 29 Cost: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è fondato sull’eguaglianza morale e giuridica di coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

  • Come rispettare la scelta dei (rectius: di alcuni) conviventi more uxorio di sottrarsi agli effetti che per legge discendono dal matrimonio? Quali strumenti possono essere usati dai conviventi per regolare i reciproci rapporti, personali e patrimoniali?
  • Come e quando deve essere tuttavia garantita protezione ai membri della famiglia di fatto che si trovino in condizione di debolezza?

La situazione italiana odierna

1. I rapporti dei conviventi con i figli

La tutela della filiazione extramatrimoniale (cd. filiazione naturale) è assicurata dagli “artt. 30 commi 1° e 3° Cost. È dovere dei genitori mantenere, educare ed istruire i figli, anche se nati fuori del matrimonio. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio una tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”: ed è stata attuata mediante una pressoché totale parificazione tra figli legittimi e naturali con la Riforma del 1975.

Tutti gli ordinamenti giuridici dei Paesi di matrice culturale europea peraltro garantiscono oggi ex lege ai figli naturali dei conviventi more uxorio diritti sostanzialmente analoghi ex lege ai figli dei conviventi more uxorio (“figli naturali”) diritti sostanzialmente analoghi a quelli che i figli legittimi hanno verso i genitori e verso lo Stato:

  • Diritto alla costituzione del rapporto (mediante riconoscimento ovvero dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale) [rinvio alla costituzione della filiazione naturale].
  • Diritto a essere mantenuti, istruiti ed educati [rinvio all’esercizio della potestà genitoriale].

2. I rapporti reciproci tra i conviventi adulti

I conviventi more uxorio, in quanto non coniugati, sono sottratti al complesso di diritti e doveri reciproci nascenti dal matrimonio (cfr. artt. 143, 144 e 147 c.c.). Mancano norme che disciplinino organicamente i rapporti tra i membri adulti della coppia.

Davanti a una questione concreta concernente un’unione di fatto occorre dunque chiedersi:

Fattispecie concreta: esiste una norma di legge che regola la fattispecie specifica?

Se sì → la si applica.

Se no → in relazione alla singola fattispecie concreta la situazione della coppia convivente more uxorio può essere assimilata a quella di una coppia coniugata?

Se sì → riconoscimento in via analogica o con applicazione estensiva ai conviventi dei diritti riconosciuti dalla legge ai coniugi (es. principio di contribuzione; assegnazione della casa familiare in presenza di figli minori; risarcimento per morte o infortunio del convivente; dispensa dalla ferma di leva).

Se no → il giudice deve applicare i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. (es. irripetibilità di quanto spontaneamente versato in adempimento di obbligazioni naturali; ammissibilità dell’utilizzo di accordi e altri strumenti negoziali, testamento, per la regolazione dei rapporti patrimoniali vista della sua rottura).

2.1 I rapporti interni alla coppia

  • Secondo la consolidata giurisprudenza, i conviventi possono concludere contratti atipici (art. 1322 c.c.) aventi ad oggetto la regolazione dei reciproci rapporti patrimoniali durante la convivenza e in seguito alla rottura della stessa.
  • Il convivente more uxorio non ha diritto all’assegno di mantenimento:
    • Durante la convivenza: il reciproco mantenimento si configura quale obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.
    • Post rottura della relazione di coppia: il convivente non ha diritto al mantenimento (eccez. 342 ter comma 2° c.c.).
  • Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il convivente more uxorio ha diritto alla tutela possessoria dell’abitazione familiare in quanto detentore nel proprio interesse.
  • Il convivente more uxorio non è successore legittimo.
  • Il convivente more uxorio non è legittimario e dunque non deve essergli riconosciuto il diritto di abitazione di cui all’art. 540.

2.2. I rapporti con i terzi

  • Il convivente more uxorio ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da morte del proprio convivente.
  • Il convivente more uxorio ha diritto alla successione nel contratto di locazione della casa familiare qualora il contratto fosse intestato al convivente defunto.

Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988: Il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente "more uxorio" del defunto stesso, quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale, al qual fine non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati a scopo di formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla pubblica amministrazione per i fini anagrafici.

Corte costituzionale, 26 maggio 1989, n. 310: la situazione del convivente "more uxorio" è nettamente diversa da quella del coniuge, poiché i caratteri di stabilità e di certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti ed overi nascono solo dal matrimonio; pertanto, gli art. 565 e 592 c.c. non sono in contrasto con gli art. 2 e 3 Cost., per il fatto di non includere fra i successibili "ab intestato", parificandolo al coniuge, il convivente "more uxorio".

Corte costituzionale, 26 maggio 1989, n. 310: L'introduzione nell'ordinamento della successione legittima di una nuova fattispecie rientra nella discrezionalità del legislatore; pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 540 comma 2 c.c., sollevata sotto il profilo che il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare non è concesso al convivente "more uxorio" è inammissibile, poiché costituendo il diritto di abitazione oggetto di una vocazione a titolo particolare collegata alla qualità di legittimario, tale diritto potrebbe essere esteso al convivente "more uxorio", solo dal legislatore, inserendolo fra i legittimari.

Tribunale Savona, 29 giugno 2002: È valido il contratto con cui i conviventi "more uxorio" s'impegnano a partecipare alle spese della famiglia di fatto in misura eguale. In base al canone ermeneutico della buona fede, improntato ad un principio di solidarietà contrattuale, esso va tuttavia interpretato in analogia a quanto dispone, nei rapporti tra coniugi, l'art. 143 c.c., cosicché l'obbligo di contribuzione va determinato in relazione alle sostanze ed alle capacità di lavoro professionale e casalingo dei conviventi. Di conseguenza la convivente che abbia contribuito in misura maggiore, a causa delle difficoltà lavorative dell'altro, non può ripetere le maggiori somme destinate alla vita comune.

Corte costituzionale, 7 aprile 1988, n. 404: È illegittimo, per contrasto con gli art. 2 e 3 Cost. l'art. 6 della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza "more uxorio" in favore del già convivente partner, quando vi sia prole naturale.

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  • Secondo la consolidata giurisprudenza, l’esistenza di una convivenza more uxorio rileva ai fini della quantificazione dell’assegno di separazione e di divorzio sia nel caso in cui a convivere sia il beneficiario, sia nel caso in cui a convivere sia l’obbligato.

Riassumendo: In Italia la coppia convivente diviene titolare di una posizione giuridica soggettiva individuata dalla legge, seppure in maniera frammentaria e disorganica, per il solo fatto della coabitazione protratta nel tempo unita al rispetto reciproco dei doveri ritenuti

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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