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Concetti Chiave

  • Tutte le democrazie moderne si fondano sul principio di laicità, garantendo ordinamenti giuridici secolarizzati e l'eliminazione di tendenze teologico-confessionali.
  • La Costituzione repubblicana ha abolito il trattamento privilegiato della religione cattolica, riconoscendo l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose e ponendo fine alla religione di Stato.
  • Il legislatore ha depenalizzato vari reati minori contro il sentimento religioso, trasformandoli in illeciti amministrativi e rispettando il principio di laicità stabilito dalla Corte costituzionale.
  • La Legge 85/2006 ha introdotto modifiche legislative sui reati di opinione, sanzionando l'offesa a confessioni religiose e il turbamento di funzioni religiose con pene specifiche.
  • Il dibattito sul vilipendio del Pontefice evidenzia l'inapplicabilità dell'equiparazione con il Re, mantenendo la definizione del Pontefice come "sacra ed inviolabile" nel diritto internazionale.

Principio di laicità nelle democrazie

Tutte le democrazie moderne si ispirano al principio di laicità e prevedono ordinamenti giuridici secolarizzati, poiché hanno cancellato ogni tendenza teologico-confessionale. Infatti sui parla di ordinamenti di civil law e di ordinamenti di common law).
Con il Concordato del 1929, la religione cattolica, religione di Stato, riceveva un trattamento di favore ed era tutelata penalmente per il suo alto valore sociale e perché era la confessione religiosa di una larga maggioranza di Italiani.

Libertà religiosa nella Costituzione

Con la Costituzione repubblicana, un tale trattamento si configurerebbe come violazione del principio dell’uguale libertà di tutte le confessioni religiose. Pertanto, è stato posto il problema della compatibilità fra principio di libertà ed uguaglianza in campo religioso con il concetto di religione di Stato, vigente nel periodo fascista: il codice penale puniva la bestemmia contro Dio o contro i simboli venerati nella religione di Stato, puniva il vilipendio pubblico alla religione di Stato (differenza qualitativa) e per il turbamento di funzioni religiose di culto cattolico erano previste pene più dure rispetto a quelle previste per gli altri culti (differenza quantitativa).

Vilipendio del Pontefice e immunità

Oggi, molto discusso in dottrina è il problema del vilipendio del Pontefice e della sua immunità. Il Concordato del 1929, art. 8, afferma che le ingiurie rivolte al Pontefice e al Re hanno la stessa portata (concetto che non si ritrova, però, nel nuovo Concordato); oggi , per le offese all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica il c.p. prevede una pena da uno a cinque anni. Una parte della dottrina ritiene ormai inapplicabile tale equiparazione, tipica di uno Stato confessionale, mentre la definizione della persona del Pontefice “sacra ed inviolabile” resterebbe perché prevista dal diritto internazionale.

Libertà di religione e legislazione

Il diritto garantito dalla Costituzione della libertà di religione e del divieto di discriminazione ha come corollario che il sentimento religioso non è un interesse dello Stato, bensì del singolo cittadino e della collettività, senza tener conto della più o meno diffusa adesione ad una confessione religiosa. Fra l’altro, in molte leggi che recepiscono le intese, si dichiara che la fede non necessita di tutela penale diretta oppure si richiede la tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa.

Interventi legislativi e depenalizzazione

Il legislatore è allora intervenuto, limitandosi a depenalizzare diversi reati minori trasformandoli da un illecito penale ad un illecito amministrativo:

il divieto di bestemmia (= inteso come invettive ed oltraggi non più contro la religione di Stato ma contro un concetto di divinità molto generica)

uso abusivo dell’abito ecclesiastico esteso a tutte le religioni

cancellazione del termine “religione di Stato” nel rispetto del sentimento religioso individuale

ridimensionamento del reato di vilipendio, associato al requisito della pubblicità

Successivamente, la Corte costituzionale è intervenuta dichiarando illegittima ogni norma che viola i principi costituzionali in materia religiosa e, tenendo presente il principio supremo di laicità, ha poco per volta ridisegnato l’insieme dei reati contro il sentimento religioso

Reati di opinione e modifiche legislative

La Legge 85/2006 che ha modificato il codice penale in materia di reati di opinione, individua i seguenti reati:

offesa ad una confessione religiosa tramite vilipendio di persone, pubblico o a mezzo stampa. La sanzione amministrativa aumenta nel caso si tratti di vilipendio nei confronti di un ministro di culto.

offesa ad una confessione religiosa tramite vilipendio o danneggiamento di cose che formino oggetto di culto (sanzione amministrativa). In caso di distruzione di tali cose si ha la reclusione fino a due anni

turbamento di funzioni religiose di una confessione religiosa in un luogo pubblico o aperto al pubblico (reclusione)

distruzione o deterioramento di pubbliche affissioni (sanzione amministrativa)

bestemmia ed altri manifestazioni oltraggiose contro la Divinità (sanzione amministrativa)

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Domande da interrogazione

  1. Qual è il principio di laicità nelle democrazie moderne?
  2. Il principio di laicità è fondamentale nelle democrazie moderne, che si basano su ordinamenti giuridici secolarizzati, eliminando ogni tendenza teologico-confessionale.

  3. Come si è evoluta la libertà religiosa nella Costituzione italiana?
  4. Con la Costituzione repubblicana, il trattamento di favore verso la religione cattolica, vigente durante il fascismo, è stato considerato una violazione del principio di uguaglianza tra le confessioni religiose.

  5. Qual è la questione del vilipendio del Pontefice oggi?
  6. Oggi si discute se l'equiparazione tra le ingiurie rivolte al Pontefice e al Presidente della Repubblica sia ancora valida, dato che il nuovo Concordato non la prevede e il diritto internazionale definisce il Pontefice come "sacra ed inviolabile".

  7. Quali sono stati gli interventi legislativi riguardanti la libertà religiosa?
  8. Il legislatore ha depenalizzato reati minori, come il divieto di bestemmia e l'uso abusivo dell'abito ecclesiastico, e ha rimosso il termine "religione di Stato" per rispettare il sentimento religioso individuale.

  9. Cosa prevede la Legge 85/2006 sui reati di opinione?
  10. La Legge 85/2006 ha modificato il codice penale introducendo sanzioni per vilipendio di confessioni religiose, turbamento di funzioni religiose e bestemmia, trasformando alcuni reati in sanzioni amministrative.

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