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Diritto penale 2: i delitti contro la vita e l’incollumità personale

Sezione II: delitti di omicidio

L’omicidio costituisce il delitto “naturale” per antonomasia, esso è però disciplinato in forme differenti dal punto di vista delle tecniche di incriminazione via via prescelte.

Nel codice penale vigente sono previste varie fattispecie di omicidio, accomunate però da un fatto-base sempre tipizzato secondo il modello del reato di evento a forma libera, e precisamente consistente nella “causazione della morte di un uomo”.

Dunque non assumono rilievo, ai fini della punibilità, le specifiche modalità con le quali l’evento letale viene realizzato, ciò che importa, è che la condotta aggressiva esplichi efficacia eziologica nei confronti dell’evento morte.

Bene protetto è la vita umana individuale; se non vi è dubbio che quest’ultima costituisca un bene primario di rilevanza costituzionale implicita, la cui tutela funge da presupposto logico-ontologico per la salvaguardia di altri beni di rilevanza costituzionale, come ad es. la libertà, la salute, ecc., è invece ancora oggetto di discussione:

  • L’angolazione prevalente che la tutela deve assumere, nell’alternativa se la vita sia da considerare protetta soprattutto come diritto individuale o anche come interesse della collettività;
  • La soglia di sviluppo a partire dalla quale, l’essere vivente, suscettibile di manifestarsi in forme che anticipano la persona umana definita, es. come “concepito”, “feto”, ecc., diventa tutelabile sotto lo specifico paradigma dell’omicidio.

Nell’analisi di questi due punti, l’interprete non sempre trova un criterio di soluzione sicuro ed esaustivo, di conseguenza finisce con l’essere inevitabilmente influenzato anche da preferenze ideologiche e culturali.

In particolare, quanto al primo punto, l’opinione più risalente ritiene che la protezione penale viene accordata “non solo nell’interesse dell’individuo, ma anche nell’interesse della collettività”, in quanto “l’ordinamento giuridico attribuisce alla vita del singolo anche un valore sociale, in considerazione dei doveri che incombono all’individuo verso lo Stato o la famiglia”.

Tuttavia una simile concezione non appare più compatibile con l’ispirazione “personalistica” del sistema costituzionale oggi vigente, alla luce del quale sembra più corretto concepire la vita quale bene in sé della persona umana considerata nella sua individualità.

Tuttavia questa angolazione individualizzante della protezione del bene della vita, non trova adeguato riscontro nelle fattispecie incriminatrici ancora vigenti, le quali continuano ad attribuire al bene della vita un carattere di “indisponibilità”, coerente con l’originaria ideologia statualistica del Codice Rocco, che però si rivela sospettabile di incostituzionalità alla luce del nuovo ordinamento costituzionale.

Due norme che indicano proprio il carattere indisponibile del bene vita sono ad es. l’art. 579, che incriminando l’omicidio del consenziente, attesterebbe indirettamente che la tutela penale della vita scatta del tutto a prescindere dalla volontà della persona titolare del bene, e l’art. 580, che punendo l’istigazione al suicidio, conferma che il nostro ordinamento disconosce la libertà di morire o vivere come diritto individuale esercitabile da ciascuno a proprio piacimento.

In attesa che il legislatore modifichi la disciplina attuale, l’interprete può comunque aprire qualche varco nel sistema, allo scopo di attenuare la rigidità del principio codicistico della indisponibilità della vita: ad es. il principio “della incoercibilità del vivere e del connesso diritto a non curarsi e a lasciarsi morire”, che è un principio desumibile indirettamente dall’art. 32 C. in base al quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, sancendo la libertà di autodeterminazione in ordine alla propria salute, comporta implicitamente il riconoscimento del diritto individuale a non curarsi e a lasciarsi morire come “un valore del nostro ordinamento costituzionale”.

Per quanto il nostro diritto positivo appaia fortemente in ritardo nel confrontarsi con questioni pressanti e drammatiche come ad es. quella della eutanasia, dare più spazio al principio dell’autodeterminazione individuale, può consentire una reinterpretazione costituzionalmente orientata delle norme vigenti in tema di omicidio; reinterpretazione soprattutto diretta ad escludere dall’area della punibilità forme di eutanasia c.d. passiva, consistenti nella mancata prestazione o nell’interruzione di cure da parte del medico, su richiesta consapevole della stessa persona legittimata a esprimere una rinuncia a continuare a vivere.

Rispetto poi al secondo problema, quello relativo alla individuazione del livello di sviluppo che l’essere vivente deve raggiungere perché venga in questione il “bene della vita”, come oggetto specifico di tutela delle fattispecie in tema di omicidio, assume rilievo l’art. 578: tale disposizione, nel disciplinare come reato autonomo l’infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, equipara come soggetti passivi, il neonato e il feto durante il parto.

Ne consegue, dunque, che il momento determinante per l’applicabilità delle norme sull’omicidio è l’inizio del parto, e che rilevante ai fini della tutela apprestata alle norme predette è già la vita del feto.

Soggetto attivo dei delitti di omicidio realizzati mediante azione può essere chiunque; eventuali qualificazioni dell’autore rilevano solo quali circostanze aggravanti.

Nei casi di omicidio mediante omissione, il soggetto deve essere titolare di una posizione di garanzia dalla quale deriva uno specifico obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo.

Soggetto passivo, come titolare del bene offeso, ed oggetto materiale, come corpo umano su cui ricade la condotta delittuosa, invece coincidono: si tratta dell’essere vivente, comprensivo del feto durante il parto.

Non è necessario che l’essere vivente sia anche vitale, ossia capace di sopravvivenza; si ha omicidio anche quando si anticipi di una minima porzione il tempo del decesso di un malato incurabile o persino di un moribondo.

Inoltre ha ad oggetto la persona umana, a prescindere dal possesso di requisiti di normalità fisio-psichica.

Il nucleo fondamentale comune alle fattispecie di omicidio, consiste nella causazione della morte.

Per precisare il concetto, va detto che in passato si dibatteva se la morte dovesse coincidere con:

  • La cessazione dell’attività respiratoria;
  • L’arresto dell’attività cardiocircolatoria;
  • La morte cerebrale;
  • L’arresto del c.d. tripode vitale, ossia attività cardiocircolatoria, respiratoria e nervosa.

Con la l. 578/93, il legislatore ha accolto la terza soluzione, stabilendo che “la morte si identifica con la cessazione di tutte le funzioni dell’encefalo”.

Tale nozione di morte inoltre può apparire più in linea con il principio personalistico che ispira il nostro ordinamento, visto che nelle facoltà intellettive si rispecchia la qualità più elevata dell’essere vivente.

Omicidio doloso

Art. 575: Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

La fattispecie incriminatrice dell’omicidio doloso, descrive il fatto tipico secondo il modello causale c.d. a forma libera: il fatto punibile consiste infatti “nel cagionare la morte di un uomo”; non assumono rilievo le specifiche modalità di realizzazione.

La verifica giudiziale dell’esistenza del fatto tipico si incentra sull’accertamento del nesso causale tra l’azione aggressiva dell’omicida e l’evento-morte, a questo scopo si utilizzano i criteri generali di spiegazione della causalità penalmente rilevante secondo, in particolare, il modello della sussunzione secondo leggi scientifiche.

È da puntualizzare che, ai fini della configurabilità del rapporto causale, basta che la condotta diretta ad uccidere anticipi anche di poco tempo un evento letale, in ogni caso destinato a verificarsi in un momento successivo, a causa delle condizioni particolari del soggetto passivo.

Quanto all’elemento soggettivo, cioè il dolo, sono applicabili i principi generali della disciplina di cui all’art. 43 del codice.

Si sottolinea comunque, che il dolo, quale coscienza e volontà del fatto tipico, deve sussistere al momento dell’azione, e deve perdurare per tutto il tempo in cui l’azione stessa rientra nel potere di signoria dell’agente: sicché ai fini dell’imputazione dolosa dell’evento, la volontà deve abbracciare la condotta tipica fino all’ultimo atto dotato di rilievo causale.

Problematiche sono invece le ipotesi c.d. di “dolo colpito a mezza via dall’errore”, nelle quali cioè l’evento lesivo è voluto, ma a causa di un convincimento erroneo dell’agente che ritiene di aver già realizzato l’omicidio, si verifica non per effetto della condotta finalizzata ad uccidere, ma per una condotta successiva diretta ad altro scopo; in questi casi viene a mancare il rapporto di corrispondenza tra il verificarsi dell’evento morte e la volontà che sorregge la condotta realmente causativa dell’evento stesso.

La dottrina meno recente riteneva che in tali ipotesi si può parlare di omicidio doloso, in quanto il dolo iniziale di omicidio, ingloba anche l’attività successiva, il fatto che la morte si sia verificata come conseguenza non immediata, sarebbe un dettaglio irrilevante.

Ma oggi vi è un orientamento di segno diverso che invece tende a valorizzare un concetto più moderno di dolo incentrato su una corrispondenza puntuale fra fatto oggettivo e relativi coefficienti psicologici; muovendo dal fatto che nei reati causali, la volontà dell’“ultimo atto” causalmente idoneo a produrre l’evento deve essere “attuale” ed “effettiva”, se ne desume che in tali ipotesi, non si configura una fattispecie unitaria sorretta da un’unica volontà omicida, ma si realizzano due fattispecie autonome.

In tema di omicidio, va poi fatta una distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, distinzione che secondo l’orientamento oggi predominante, fa leva sul criterio dell’accettazione volontaria del rischio di verificazione dell’evento.

Cioè perché un soggetto agisca con dolo eventuale, non basta la rappresentazione mentale della concreta possibilità che l’evento si verifichi come effetto della sua condotta, ma è altresì necessario che egli faccia i conti con questa possibilità, e nonostante ciò decida di agire anche a costo di provocare l’evento criminoso.

È proprio questa accettazione volontaria della lesione che si avvicina, in sede di valutazione penalistica, alla vera e propria volizione del fatto.

Nella fattispecie di omicidio doloso è configurabile il tentativo, che si verifica di frequente nella prassi.

Purché si configuri il tentativo punibile, non occorre alcun evento lesivo; ad es. può essere sufficiente anche un colpo di arma da fuoco andato a vuoto, purché sorretto dal fine di uccidere.

Se però l’azione aggressiva provochi lesioni, può risultare difficile la distinzione tra omicidio tentato e reato di lesione consumato; occorrerà guardare alla diversità dell’atteggiamento psicologico e alla considerazione della diversa potenzialità lesiva del fatto.

Circostanze aggravanti dell’omicidio doloso

Il codice nel suo assetto originario, prevedeva la pena di morte nei casi più gravi; nel 1944 la pena di morte è stata abolita e sostituita con l’ergastolo.

Art. 576: Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso:

  • Con il concorso di taluna delle circostanze indicate dal numero 2 dell’art. 61;

La ragione dell’aggravamento di pena sembra dipendere dalla peculiare intensità del dolo omicida, che non verrebbe meno neppure nel caso di estinzione del reato-fine.

  • Contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, oppure quando vi è premeditazione.

La ratio risiede nella particolare efferatezza dei delitti di sangue realizzati contro una persona legata da così stretti vincoli di parentela.

  • Dal latitante per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione, o per procurarsi mezzi di sussistenza durante la latitanza.
  • Dall’associato per delinquere per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione.

L’aggravante trova la sua giustificazione nel disfavore con cui il Codice Rocco considerava l’associazione per delinquere, a quei tempi legata al fenomeno del banditismo.

Art. 577: Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’art. 575 è commesso:

  • Contro l’ascendente o il discendente;
  • Col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
  • Con premeditazione;

La premeditazione consiste in una particolare intensità dell’atteggiamento doloso.

  • Con il concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’art. 61.

Si tratta dell’aggravante dei motivi abietti o futili, e dell’uso di crudeltà o altre sevizie.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trent’anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, fratello o sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro affine in linea retta.

Casi

Un marito, al fine di evitare ulteriori sofferenze alla moglie malata in stato comatoso, stacca di sua iniziativa, a prescindere dal previo consenso, i tubi dell’apparecchio di ventilazione collegato al corpo della paziente, anticipandone la morte rispetto al momento del suo naturale verificarsi.

Si tratta della c.d. esturbazione pietatis causa, sull’omicidio eutanasico, realizzato dal marito per anticipare il decesso della moglie sofferente: l’esturbazione è stata considerata dai giudici di primo grado “causale” rispetto alla morte, benché la donna sarebbe comunque deceduta in un momento posteriore.

La sentenza di condanna di primo grado, a titolo di omicidio volontario, è stata poi modificata in secondo grado, con conseguente assoluzione del marito, per ritenuta mancanza della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” circa il mancato precedente verificarsi della “morte cerebrale”.

Tre compari rapiscono un uomo con l’intento di impartigli una lezione e lo sottopongono ad un brutale pestaggio; decidono poi di pestarlo fino ad ucciderlo e dopo alcuni tentativi di strangolamento per mezzo di un cavo elettrico, erroneamente convinti che l’uomo sia già morto, decidono di liberarsi del presunto cadavere dandogli fuoco. L’uomo, sopravvissuto alle sevizie, muore invece divorato dalle fiamme.

È un caso di “dolo colpito a mezza via dall’errore”.

Un giovane sieropositivo, consapevole del suo stato, intrattenendo rapporti sessuali non protetti all’interno di un rapporto di fidanzamento e poi di matrimonio di durata circa decennale, contagia la partner ignara con il virus HIV; la donna contagiata successivamente decede a causa del decorso infausto della malattia.

Questo caso è esemplificativo della difficoltà cui può dar luogo l’accertamento del nesso causale; posto che l’infezione può essere in generale determinata da vari fattori causali, non solo rapporti sessuali, ma anche trasfusioni di sangue, contatti ematici, ecc., la possibilità di ricondurre eziologicamente l’evento morte a un insieme ripetuto di contatti sessuali non protetti presuppone la dimostrazione convincente dell’assenza di fonti di contagio alternative: in modo che sia proprio il comportamento sessuale dell’imputato ad assolvere un ruolo determinante nella trasmissione della malattia.

In tale caso, il tribunale di Cremona ha ritenuto di poter addurre, previo accoglimento del modello della sussunzione sotto le leggi scientifiche, sulla base di tutti i dati acquisiti in sede di indagine peritale e di tutti gli altri elementi di prova; dati ed elementi che attestano, secondo l’organo giudicante, che la causa penalmente rilevante del contagio e della morte della donna, è stata rappresentata dai plurimi rapporti sessuali senza alcuna protezione.

Omicidio colposo

Art. 589: Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione di infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, o di morte di due o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

La fattispecie dell’omicidio colposo, presenta una particolare complessità sotto il profilo dogmatico-ricostruttivo.

Il delitto è colposo o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Quindi, in base al combinato disposto dagli artt. 589 e 43, l’omicidio colposo è definibile come la causazione involontaria di un evento letale caratterizzata dalla violazione di norme di condotta aventi finalità cautelare.

I punti nevralgici dell’om

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Del Tufo Maria Valeria.
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