I sindacati nell’ordinamento giuridico vigente
Il concetto di sindacato
Il concetto di sindacato definisce tanto i membri delle associazioni che le stesse associazioni sindacali dei lavoratori e, per analogia, le similari organizzazioni dei datori di lavoro.
La legge inglese sui sindacati affermava che “sindacato è un’associazione temporanea o permanente intesa a regolare i rapporti fra lavoratori e datori di lavoro”.
La legislazione francese affermava che “i sindacati o associazioni professionali sono associazioni formate da persone che esercitano una stessa professione e hanno per oggetto la difesa degli interessi economici”.
Nell’ordinamento italiano non esiste una definizione di sindacato, tuttavia esso può definirsi come “l’associazione libera e spontanea di singoli individui nel particolare status di prestatori di lavoro subordinato o in quello di datori di lavoro; è un’associazione che rappresenta, attraverso i suoi organi elettivi interni, tutti gli individui che decompongono nella loro qualità di soci; è un’associazione che agisce collettivamente al fine di tutelare i comuni interessi professionali e confronti degli stessi sciolti, delle associazioni, gli altri soggetti giuridici”.
I sindacati si caratterizzano rispetto a tutte le altre associazioni per l’uso degli strumenti della contrattazione collettiva e dell’autotutela.
Il sindacato, strutturalmente, si presenta come un’associazione, cioè come una collettività di individui che si uniscono per il raggiungimento dello scopo. Tale istituto trova il suo fondamento normativo nel generale principio di libertà di associazionismo sancito nell’articolo 18 Cost.
Il sindacato è nato come un’associazione volontaria a cui aderiscono sia i prestatori di lavoro che i datori “per ottenere la migliore realizzazione possibile dei rispettivi interessi collettivi o professionali”.
La posizione del sindacato nella Costituzione
L’articolo 39 Cost. ha definito la posizione dell’organizzazione sindacale nell’ordinamento, assicurandole la più ampia libertà, garantendole l’immunità da controlli e riconoscendole la funzione di protezione degli interessi collettivi legati all’attività lavorativa, di fronte ai quali l’ordinamento non può restare indifferente.
Tale articolo, dopo aver sancito al 1° co. il principio della libertà di organizzazione sindacale, stabilisce che:
- 2° co.: Le organizzazioni sindacali sono soggette esclusivamente all’obbligo della registrazione presso appositi uffici;
- 3° co.: Per ottenere la registrazione è necessario che gli statuti dei sindacati prevedano un ordinamento interno a base democratica;
- 4° co.: A seguito della registrazione, il sindacato acquista personalità giuridica e la capacità di stipulare contratti collettivi validi per tutti gli appartenenti alla categoria cui il contratto si riferisce, cosiddetta efficacia erga omnes, cioè verso tutti.
La stipulazione dei contratti collettivi con efficacia verso tutti è riconosciuta a una rappresentanza unitaria costituita da tutti i sindacati, in proporzione al numero di iscritti, criterio proporzionale.
La disposizione contenuta nel 1° co. dell’articolo 39 ha natura precettiva e quindi è immediatamente e direttamente applicabile.
Viceversa, le norme contenute nei commi successivi hanno natura programmatica, pertanto necessitano di norme legislative di attuazione, le quali finora non sono ancora state emanate: infatti non è mai stata emanata la legge ordinaria di attuazione che avrebbe dovuto definire le modalità e i criteri per la registrazione; tutto ciò perché probabilmente:
- Le organizzazioni sindacali hanno sempre avuto il timore di essere soggette a controlli penetranti da parte dei pubblici poteri;
- Il co. 4, consentendo ai sindacati registrati di stipulare contratti, avrebbe rafforzato il potere contrattuale del sindacato maggioritario a discapito di quello minoritario;
- L’estensione in concreto del contratto collettivo anche a soggetti che non fossero stati parte della sua stipulazione, ha fatto sì che non fosse avvertita la necessità di una legge attuativa.
La registrazione del sindacato prevista dal 2° co. costituisce non un obbligo in senso stretto ma semplicemente un onere necessario per poter stipulare contratti collettivi aventi efficacia erga omnes, cioè obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Questa previsione si collega a quella successiva del co. 3, secondo cui il sindacato deve dotarsi di un gghgfhgfh ordinamento interno a base democratica, nel senso che deve osservare le regole fondamentali dell’elezione a maggioranza dei dirigenti sindacali e del conferimento di determinati poteri all’assemblea dei soci: attraverso la registrazione è possibile accertare se l’organizzazione sindacale abbia quella base di democraticità tale da consentirle, a seguito di registrazione, l’acquisizione della personalità giuridica.
Il concetto di organizzazione e attività sindacale
La Costituzione sancisce la libertà di organizzazione sindacale, ma nulla dice in merito al significato di tale espressione, né vi provvede il legislatore. La dottrina ha cercato di sopperire a tali carenze attraverso l’individuazione di alcuni criteri interpretativi idonei ad attribuire carattere sindacale a un’organizzazione o a un’attività.
Criterio teleologico: per stabilire la sindacalità di un’organizzazione, occorre verificare se persegue il fine di garantire e proteggere un interesse collettivo connesso all’attività lavorativa.
Criterio strumentale: la prevalente dottrina, ritenendo insufficiente il precedente criterio, lo integra con quello fondato sul tipo di attività svolta, sulle modalità di svolgimento e sugli strumenti adoperati, ad esempio lo sciopero.
Criterio soggettivo: altri ritengono più corretto valorizzare il profilo soggettivo nel senso che, per parlare di attività sindacale, è indispensabile che ad esercitarla siano soggetti forniti di un’investitura diretta e non mediata, dai lavoratori in quanto tali.
Criterio strutturale: una parte della dottrina, partendo dalla norma costituzionale che parla di organizzazione, articolo 39, afferma che la qualificazione di sindacale debba essere attribuita solo a un’aggregazione o coalizione di soggetti.
Il sistema attuale: i sindacati come associazioni non riconosciute
La mancata attuazione dei commi 2, 3, 4 dell’art. 39, ha determinato due fondamentali conseguenze sulla disciplina delle organizzazioni sindacali:
- Uno spiccato carattere privatistico;
- Il loro inserimento nell’ambito delle associazioni non riconosciute.
I sindacati sono dunque associazioni prive di personalità giuridica, ossia enti di fatto, la cui disciplina è dettata dagli artt. 36, 37 e 38, ed in particolare:
- L’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati formalizzati nell’atto costitutivo e nello statuto;
- I beni acquistati dal sindacato con i contributi dei soci costituiscono il fondo comune, esso non può essere diviso finché dura l’associazione stessa, sicché i soci recedenti non hanno diritto alla restituzione della quota, se non allo scioglimento dell’associazione; il fondo appartiene a tutti i soci a titolo di comproprietà e costituisce un patrimonio vincolato per destinazione;
- Esso è dotato di autonomia patrimoniale in quanto i creditori del sindacato non possono far valere i loro diritti sul patrimonio dei singoli associati, ma solo sul fondo e, a loro volta, i creditori dei singoli soci non possono agire sul possesso.
Tale autonomia è imperfetta, in quanto delle obbligazioni assunte dal sindacato rispondono anche, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto del sindacato stesso, a differenza di quanto accade nelle associazioni riconosciute dove delle obbligazioni assunte dall’associazione risponde sempre il fondo comune, parlandosi perciò di autonomia patrimoniale perfetta).
Il sindacato può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali sono stati conferiti la presidenza o la direzione.
Si è a lungo dibattuto sul problema se, in mancanza dell’attuazione dell’articolo 39 Cost., i sindacati, in quanto associazioni, possano comunque ottenere il riconoscimento verificandosi come associazioni riconosciute, acquistando quindi personalità giuridica.
In generale l’articolo 12 C.c. prevedeva che le associazioni potessero acquistare personalità giuridica mediante il riconoscimento che veniva concesso con decreto del Presidente della Repubblica; tuttavia prevale la tesi per cui i controlli necessari ai fini del riconoscimento avrebbero sottoposto il sindacato ad un giudizio di merito sulle sue finalità e sulla congruità dei mezzi per realizzarli, sarebbe stato in palese contrasto con la libertà e la pluralità sindacale, prevedendo, per tale ragione, quindi il costituente di imporre solo il controllo di legittimità.
Per lungo tempo la giurisprudenza del lavoro ha negato la capacità del sindacato a stare in giudizio e perfino ad intervenirvi.
A contraddire questa rigida posizione è stato lo stesso legislatore che, con lo Statuto dei lavoratori, ha riconosciuto ai sindacati espressamente la legittimazione ad agire per la tutela dei propri diritti, nel caso di condotta antisindacale posta in essere dal datore di lavoro, articolo 28.
In generale, in caso di controversia di lavoro, la disciplina del processo del lavoro riconosce un potere d’intervento al sindacato: l’associazione sindacale, indicata dalla parte, ha facoltà di rendere in giudizio informazioni e osservazioni orali e scritte.
L’intervento della partecipazione del sindacato è inoltre previsto in materia di sicurezza sul lavoro, nella facoltà di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento, di indicare elementi di prova e di costituirsi parte civile.
La giustizia interna dei sindacati
Un problema delicato è quello relativo alla tutela dell’associato all’interno delle organizzazioni sindacali: infatti, in caso di violazione degli obblighi associativi, gli statuti prevedono sanzioni piuttosto gravi ma non garantiscono la legittimità del contraddittorio davanti agli organi giudicanti.
Ci si è chiesti se sia ammissibile un intervento giudiziario nelle vicende interne ai sindacati, e in particolare se l’associato abbia la facoltà di proporre al giudice istanza di annullamento di delibere invalide per contrarietà alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto.
La giurisprudenza ha un atteggiamento astensionistico; parte della dottrina perciò teme pericolose degenerazioni del potere sindacale svincolato da qualsiasi controllo, mentre altri autori vedono in questi interventi dei giudici un pericolo per i principi della libertà associativa.
Rappresentatività del sindacato
Nonostante il sindacato sia un’associazione priva di personalità giuridica, essi svolgono compiti che investono le funzioni pubbliche, e in genere, la sfera del diritto pubblico.
Di qui la necessità di rinvenire uno strumento tecnico-giuridico che selezionasse i sindacati chiamati a partecipare in veste e con conferimento ufficiale a tali funzioni e che è stato individuato nella rappresentatività sindacale.
Per una parte della dottrina, la rappresentanza sindacale indica in generale l’attitudine del sindacato a svolgere attività di tutela degli interessi professionali. Già da tempo il concetto di rappresentanza sindacale, intesa come rappresentanza volontaria, è andato in crisi.
In effetti, se si costruisce il rapporto tra sindacato e lavoratore come un mandato con rappresentanza, non si considera che l’interesse di cui è portatore il lavoratore può anche non coincidere con l’interesse collettivo di cui è portatore il sindacato.
Ebbene l’interesse collettivo è il risultato di una composizione dei diversi interessi dei membri del gruppo; quest’ultimo poi non è dato dalla somma degli individui che lo compongono, ma ha una sua autonomia.
Per tale ragione il rapporto tra lavoratori e sindacato non va inquadrato in termini di rappresentanza, bensì di intensa rappresentatività come la capacità dell’organizzazione di unificare i comportamenti dei lavoratori in modo che gli stessi operino non ciascuno secondo scelte proprie, ma appunto come gruppo.
B) Il criterio della maggiore rappresentatività
I ripetuti riferimenti legislativi ai sindacati maggiormente rappresentativi, a cui si riconosce l’importante ruolo di integrare o derogare, mediante la contrattazione collettiva, alle disposizioni della legge, hanno reso necessario individuare i criteri in base ai quali stabilire quanto il sindacato possa definirsi tale, essendo pacifico che il richiamo al solo requisito numerico, ossia il numero degli iscritti, non poteva considerarsi sufficiente ad attribuire al sindacato la patente di maggiore rappresentatività.
Partendo da tale considerazione, la dottrina e la giurisprudenza hanno messo in luce possibili elementi in grado di evidenziare la maggiore rappresentatività del sindacato.
Indici rilevatori:
- Presenza del sindacato in un ampio numero di categorie, requisito della pluricategorialità; così è da escludersi, ad esempio, che possa assumere rilievo un’organizzazione che rappresenti una sola categoria di lavoratori;
- Presenza diffusa sul territorio nazionale;
- Effettivo svolgimento dell’azione sindacale;
- Capacità di interloquire con i pubblici poteri.
Per stabilire se un sindacato è da ritenersi maggiormente rappresentativo, non può effettuarsi un giudizio comparativo fra diverse organizzazioni sindacali, ma maggiormente rappresentativa è soltanto quella organizzazione dotata della consistenza e delle caratteristiche delineate dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalente.
La Corte Costituzionale ha precisato che l’adozione di sindacato maggiormente rappresentativo implica una valutazione relativa a un’effettiva ampiezza ed adeguatezza della rappresentatività dell’organizzazione sindacale, che può essere raggiunta da qualsiasi organizzazione sindacale per fatto proprio in base ai propri atti concreti, prescindendo da giudizi di comparazione tra le varie confederazioni.
A fondamento della posizione di privilegio riconosciuta al sindacato maggiormente rappresentativo, non vi è la volontà di discriminare o emarginare le associazioni sindacali minori, ma l’esigenza delle moderne società democratiche economicamente avanzate di creare altre soglie di consenso nei confronti del sistema politico-economico.
C) La crisi della rappresentatività sindacale
La dottrina ha finito per riconoscere l’esistenza di una molteplicità di nozioni di maggiore rappresentatività.
Tra questi, certamente il più importante è rappresentato dall’art. 19 Statuto dei lavoratori, L. 300/1970, che, nella sua originaria formulazione, riconosceva il diritto a istituire in azienda rappresentanze sindacali, RSA, solo alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative.
In tal modo si individuano i destinatari della legislazione di sostegno delle associazioni sindacali di categoria affiliate alle tre confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL. Il criterio della maggiore rappresentatività ha funzionato fino a quando ha retto il Patto di unità d’azione del 1972, con il quale le tre confederazioni si riconoscevano reciprocamente una pari, e maggiore, rappresentatività.
Senonché con il referendum popolare del giugno 1995, l’art. 19 Statuto dei lavoratori è stato modificato: per la costituzione di RSA è sufficiente la sottoscrizione di un contratto collettivo, di qualsiasi livello nazionale, provinciale o anche aziendale, purché effettivamente applicato all’unità produttiva.
A parere della dottrina e della giurisprudenza prevalente, la modifica non ha reso superfluo il concetto della maggiore rappresentatività.
Ma, è soltanto mutato il criterio per accertare la maggiore rappresentatività, da individuarsi ora nell’effettività dell’azione sindacale, desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva, sottoscrizione di un contratto collettivo applicato all’unità produttiva.
Si privilegia così il sindacato forte in azienda in quanto firmatario del contratto collettivo applicato nella stessa, anche se non necessariamente rappresentativo a livello nazionale. Viceversa, il sindacato forte a livello nazionale, come numero di iscritti, ma debole in una determinata azienda, in quanto non firmatario del contratto collettivo in essa applicato, di fatto non è legittimato alla costituzione di una RSA e non potrà godere delle misure di carattere incentivante e promozionale previste dallo Statuto dei lavoratori.
D) La rappresentatività comparata
L’esigenza di privilegiare, nel complesso panorama di sigle sindacali, quelle effettivamente rappresentative, ha indotto il legislatore ad utilizzare la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo considerando rappresentativi quei sindacati che, in seguito a un procedimento di comparazione, risultino dotati di maggiore rappresentatività. Non si fa riferimento ai sindacati che hanno raggiunto una significativa diffusione e consistenza numerica, bensì a quelli più forti degli altri.
La comparazione deve essere effettuata ricorrendo
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