Concetti Chiave
- Il diritto all'identità personale è stato formalmente riconosciuto per la prima volta dalla Corte di cassazione nel 1985, a seguito di una controversia legata alle dichiarazioni dell'oncologo Umberto Veronesi.
- La sentenza riguardava un caso di pubblicità ingannevole che distorceva le affermazioni di Veronesi sul rischio di cancro associato alle sigarette leggere, violando il suo diritto all'identità personale.
- Il diritto all'identità personale si distingue dalla riservatezza, poiché garantisce una rappresentazione fedele della proiezione sociale dell'individuo, mentre la riservatezza protegge la privacy da esposizioni non rilevanti socialmente.
- La Corte ha stabilito che il diritto all'identità personale è fondato sull'articolo 2 della Costituzione, che tutela integralmente la persona umana e le sue caratteristiche essenziali.
- Il concetto di identità personale comprende una molteplicità di aspetti della personalità individuale, come quelli morali, sociali e professionali, che si manifestano nella vita quotidiana.
Riconoscimento del diritto all'identità personale
Il diritto all’identità personale trova il primo formale riconoscimento in una sentenza della Corte di cassazione del 1985 che chiuse una vicenda processuale legata ad alcune dichiarazioni dell’oncologo Umberto Veronesi. In un’intervista resa alla stampa Veronesi aveva illustrato, in termini scientifici e statistici, la relazione fra il fumo di sigarette e l’insorgere di patologie tumorali.
Caso Veronesi e pubblicità ingannevole
A specifica domanda del giornalista l’oncologo rilevava come, a parità di sigarette fumate, vi fosse un rischio minore per la salute dell’individuo in caso di consumo di sigarette «leggere». Qualche tempo dopo una nota marca di sigarette, in un inserto di pubblicità redazionale, riportava fuori contesto e in termini apologetici il concetto espresso dal medico, in modo da trasmettere l’idea che le sigarette leggere riducessero della metà il rischio di cancro. A seguito dell’azione civile per risarcimento danni intentata da Veronesi per lesione del diritto al nome, la Corte di cassazione accoglieva la pretesa risarcitoria del ricorrente, ma sulla base di considerazioni del tutto diverse in punto di diritto. A parere dei giudici, infatti, il messaggio in questione violava il diritto alla sua identità personale, da intendersi come «formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (morali, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.)», che ne realizzano la personalità individuale nell’ambito della vita di relazione (cass. civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769).
Differenze tra identità personale e riservatezza
Il diritto all’identità personale ha un contenuto differente rispetto al diritto alla riservatezza: mentre il secondo mira a evitare che vengano rappresentate all’esterno le proprie vicende personali «non aventi un interesse socialmente apprezzabile», il primo assicura per un verso «la fedele rappresentazione della propria proiezione sociale» e, per un altro, la pretesa di essere percepito dagli altri per ciò che si ambisce a essere. La Corte di cassazione non si limitava a definire il contenuto del diritto, ma ne individuava anche il fondamento costituzionale, desunto dall’art. 2 Cost., il cui fine è proprio «quello di tutelare la persona umana integralmente e in tutti i suoi modi di essere essenziali».
Domande da interrogazione
- Qual è il primo riconoscimento formale del diritto all'identità personale in Italia?
- In che modo la pubblicità ingannevole ha violato il diritto all'identità personale di Umberto Veronesi?
- Qual è la differenza tra il diritto all'identità personale e il diritto alla riservatezza?
Il diritto all'identità personale ha ricevuto il suo primo formale riconoscimento in una sentenza della Corte di cassazione del 1985, in relazione a una vicenda legata alle dichiarazioni dell'oncologo Umberto Veronesi riguardo al fumo di sigarette.
La pubblicità di una nota marca di sigarette ha distorto le dichiarazioni di Veronesi, suggerendo erroneamente che le sigarette "leggere" riducessero il rischio di cancro, violando così il suo diritto all'identità personale, che include la rappresentazione fedele della propria proiezione sociale.
Il diritto all'identità personale garantisce una rappresentazione fedele della propria proiezione sociale e la percezione da parte degli altri secondo le proprie aspirazioni, mentre il diritto alla riservatezza protegge le vicende personali che non hanno un interesse socialmente apprezzabile.