Diritto ecclesiastico comparato
L’oggetto del corso è inerente all’atteggiamento assunto dall’ordinamento secolare davanti al fenomeno religioso.
L’ordinamento secolare è un ordinamento temporale, quindi dello Stato. Tuttavia, non in tutti gli ordinamenti è chiara la distinzione tra potere temporale e spirituale.
Durante il corso verranno presi in considerazione ordinamenti europei molto diversi tra loro: Francia-> stato laico, Grecia-> ordinamento confessionale, Turchia-> ordinamento controverso tra stato neutrale e stato confessionista.
Cercheremo di rispondere ad una domanda di base: perché l’ordinamento secolare dovrebbe occuparsi del fenomeno religioso? Potrebbe non occuparsene?
Teoricamente sì potrebbe non occuparsene, ma non esiste uno stato secolare al mondo che non se ne occupi. Perché, quindi, questa opzione non viene mai perseguita? Chiaramente ci sono Stati che si avvicinano maggiormente a questa idea, che non è mai realizzabile per vari motivi come per esempio il fatto che la religione è fattore da cui proteggersi, lo Stato deve rispondere alle richieste dei cittadini,...
Emerge quindi come la scelta del legislatore secolare in materia religiosa sia molto influenzata dalla storia dello Stato.
Inoltre, è importante sottolineare anche il fatto che sia impossibile dividere gli ambiti tra materie di cui emerge una natura spirituale e materie in cui non esiste natura spirituale. Esistono infatti materie scevre di implicazioni spirituali? Questo è un dato che il legislatore temporale deve tenere e ne ha tenuto sempre conto.
Ci sono anche motivi di ordine spirituale che possono rendere difficile l’applicazione di una legge temporale es. interruzione di gravidanza. Quindi la sfera religiosa porta conseguenza nella sfera temporale. Molto spesso la scelta religiosa si vive in maniera collettiva: nella maggiore parte dei casi chi decide di vivere una opzione religiosa lo fa raggruppandosi con altri. Il nostro ordinamento ha deciso di chiamare queste aggregazioni confessioni religiose, ex art 8 Cost, prima della Cost erano chiamati culti ammessi, altri ordinamenti li chiamano gruppi religiosi, società religiose,...
Quello che è evidente è che questi gruppi rendono più importante la necessità che il legislatore temporale intervenga, perché il gruppo religioso ha una sua struttura valoriale e normativa. Per questo motivo si può presentare, come succede in Italia, come ordinamento giuridico parallelo in grado di impattare su vita e azioni dei singoli.
Il movente religioso spinge in maniera importante le azioni dell’uomo.
Es. le corti europee si sono occupate molte volte di licenziamenti di donne musulmane che non volevano togliersi il velo. Altro es è il cibo, in alcune religioni le regole sono molto più pregnanti (ebraismo, islam) rispetto per esempio alla religione cattolica, che è più spirituale che temporale.
Le confessioni religiose sono ordinamenti a fini generali, che regolano ogni aspetto della vita, che quindi sono in grado di creare un ordinamento giuridico parallelo.
Tutto ciò premesso l’ordinamento può disinteressarsi del fenomeno religioso? Se lo facesse quali sarebbero i costi che paga? Sicuramente il legislatore secolare può fare finta che le religioni non esistano: regolamentare lo spazio pubblico non dando specifico rilievo all’opzione religiosa, la scelta religiosa viene relegata alla sfera privata.
Se lo Stato regolasse solo quello che interessa non tenendo conto della sfera religiosa, es. l’ordine pubblico mi interessa lo regolo, ma non lo lego alla sfera religiosa. Il prezzo da pagare non è legato all’ordine pubblico.
Ci sono sicuramente altri prezzi da pagare, in particolar modo riguardo ad una grossa diminuzione della libertà religiosa dei cittadini. Una visione così neutra della relazione Stato confessioni religiose conduce ad un’interpretazione della libertà religiosa restrittiva.
Nelle varie costituzioni ci sono due ordini di norme in ambito religioso: regole sulla libertà religiosa collettiva e norme che garantiscono la libertà religiosa dei singoli.
Categorie che sono molto collegate tra loro. Le norme che incidono molto sono quelle sulla libertà collettiva, perché il riconoscimento della libertà ai gruppi impatta molto sulla libertà dei singoli.
Modelli di relazione Stato chiese in UE
Questi modelli sono finzioni giuridiche, infatti non sono mai rispettati al 100%. Per questo motivo bisogna stabilire dei criteri, parlare di modello ha senso solo se lo orientiamo verso un criterio.
I criteri possibili sono tanti:
- Costituzione.
- Atteggiamento magistratura.
- Fonti subcostituzionali.
- Contenuto leggi e forma.
- Ogni criterio ci porta ad una soluzione diversa.
Per semplicità seguiamo due criteri:
Criterio formalistico
Il primo è il criterio formalistico che si divide in:
1. Stato separatista.
Attiene alle fonti. Il legislatore regola il fenomeno religioso in maniera unilaterale a qualsiasi livello: Cost, leggi, regolamenti,... Non dice nulla sulla sostanza della legge.
2. Stato concordatario.
Fonti bilaterali. Non sono molto comuni, perché gli stati solitamente regolano in maniera unilaterale le materie di loro interesse.
Il legislatore decide di regolare alcune materie tenendo conto di richieste/istanze/aspettative dei gruppi religiosi.
⇒ Nella realtà dei fatti spesso sono frammisti, nella realtà non troviamo nessun ordinamento che decide di regolare rapporti unilateralmente con tutti i gruppi religiosi. Si ha quindi una scelta fondata su criteri diversi e discutibili.
⇒ Il legislatore di uno stato concordatario usa anche normative unilaterali. Il sistema delle fonti dello stato concordatario è complesso.
Con uno stato separatista diventa più semplice interpretare le fonti, perché sono tutte unilaterali quindi valgono per una generalità di soggetti.
Criterio sostanziale
Il secondo criterio è quello sostanziale:
Andando a guardare i contenuti delle norme il sistema si complica. Se andiamo a guardare la gerarchia delle fonti/ il comportamento della magistratura/... il sistema diventa più complesso.
A. Stato confessionista.
Stato ha trattamento privilegiato verso una religione e le sue scelte sono compiute tenendo conto del patrimonio valoriale di una o più confessioni. Es. legge sull’aborto.
Trattamento-> lo stato confessionista tratta/regola una o più confessioni religiose meglio delle altre. Solitamente con un trattamento economico di favore. es 8x1000. Uno degli strumenti più importanti attraverso il quale lo stato confessionista opera è il sostegno economico. Es. insegnamento religione cattolica a scuola in Italia, talvolta lo stato finanzia direttamente la confessione privilegiata. Oppure costruendo luoghi di culto solo di quella confessione. A questo si contrappone un trattamento di sfavore per le altre confessioni.
Talvolta abbiamo solo una direttrice per cui diventa più difficile parlare di confessionismo.
B. Stato laico.
È impossibile da definire. Una delle caratteristiche è che non riservi dei privilegi. Esiste una forte divisione tra sfera religiosa e sfera temporale. Lo stato rinuncia ad occuparsi di tutto ciò che attiene alla sfera religiosa. Il principio di distinzione degli ordini salvaguardia la libertà e la democrazia, dove non si ha questa divisione lo stato non è democratico.
Ci dovrebbero essere anche altri corollari:
- Principio di equidistanza (non discriminazione). Pensare di usare un rigido criterio di uguaglianza formale è difficile perché le caratteristiche sono molto diverse. Equidistanza è un altro modo per dire che lo stato laico usa un criterio di ragionevolezza. La differenza di trattamento deve essere ragionevole.
Non esiste nessun ordinamento che tratta in maniera equidistante tutte le confessioni religiose nemmeno la Francia, vengono sempre scelte alcune confessioni religiose rispetto ad altre e con queste opererà secondo cooperazione selettiva: confessioni con cui cooperare sono scelte dall’ordinamento.
C. Stato unionista.
Le caratteristiche sono che, almeno formalmente, non esiste il principio di distinzione degli ordini.
In UK la regina è capo sia del potere temporale che spirituale, sostanzialmente la regina non si occupa di nulla di religioso, quindi potremmo definire il legislatore laico/unionista.
In Grecia la situazione è diversa, non abbiamo una perfetta unione tra i due poteri, ci sono però infinite commistioni a livello costituzionale. Commistione che sfocia anche sul piano sostanziale diventando quindi anche confessionista.
La combinazione tra i vari stati è infinita.
D. Stato giurisdizionalista.
Vicino a stato confessionista. È lo stato che controlla e regola la vita delle confessioni. È in genere stato separatista, in cui abbiamo una forte ingerenza nella vita delle confessioni ed è motivata anche per ragioni di controllo. Es. stato liberale italiano e stato fascista in relazione ai culti diversi.
Come si pone l’Italia?
È uno Stato concordatario (vedi Cost), ma nell’ultimo periodo ci stiamo trasformando in uno stato pluriconfessionista. La dicotomia è tra religioni con intesa e quelle senza intesa. Quelle senza intesa sono regolate dalla legge sui culti ammessi, che è molto restrittiva. Si può regolare oggi il rapporto con le confessioni senza intesa con una legge fascista? Viene meno l’equidistanza e la libertà religiosa per molti versi. Anche perché secondo la C cost la laicità, pur non essendo espressa nella Cost, è un principio supremo.
Tutti i paesi sono influenzati da storia e tradizioni che sono irrinunciabili, i modelli quindi non dicono tutto.
Partiamo da un criterio che è quindi formale.
Cerchiamo di capire i pro e i contro di una scelta separatista o concordataria, spesso queste scelte sono obbligate a seconda di confessioni presenti nel paese e la storia del paese.
Stato separatista
I pro
Il legislatore opera in via unilaterale regolando a tutti i livelli con norme unilaterali.
- Uniformità.
- Uguaglianza tra i vari gruppi religiosi. Ci si aspetta che un legislatore separatista sia laico.
- Principio di distinzione degli ordini molto rigido.
Emerge una visione simile a quella del legislatore francese, ma in realtà questo è meno vero nella pratica, perché si possono utilizzare fonti unilaterali in maniera diversa da quella che immaginiamo, si possono realizzare anche disuguaglianze. Es. stato unionista, Grecia, stati nord UE.
⇒ Non è scontato che il legislatore separatista sia anche laico.
Quello che è comune nei regimi separatisti è la regolamentazione dei gruppi religiosi attraverso il diritto comune. Come noi intendiamo i gruppi religiosi?, quale è la loro natura giuridica?
Natura giuridica del gruppo
Nel nostro ordinamento le confessioni sono regolate dal diritto pubblico e ex art 8 Cost. Quindi non sono sottoposte allo stato sono ordinamenti primari, perché operano in un ordine distinto. Lo stato di conseguenza rinuncia a regolamentarli.
⇒ Statuti che devono essere non contrari all’ordinamento giuridico nei suoi principi fondamentali.
Le confessioni religiose sono ordinamenti giuridici autocefali e primari.
Anche la legge sui culti ammessi rientra in questa categoria, perché i controlli previsti non hanno niente a che fare con i controlli previsti per le associazioni di diritto privato.
Questa vocazione è spesso assente negli stati separatisti, dove le confessioni religiose sono generalmente associazioni di diritto privato, che non hanno vocazione originaria.
Non abbiamo una zona di intangibilità per lo stato.
⇒ Non significa che le associazioni religiose non abbiamo un trattamento peculiare per le assicurazioni religiose. In Francia sono chiamate associazioni cultuali e hanno legislazione peculiare soprattutto per quanto riguarda gli sgravi fiscali, possono essere paragonate ad associazioni benefiche e non lucrative. La vita di queste associazioni è regolamentata nel dettaglio, gli statuti non hanno spazi di autonomia.
Nei casi rari in cui esista una specie di chiesa di stato, simil unionista, succede che questa venga un po’ inglobata nei gangli dell’ordinamento interno perdendo l’autonomia come ordinamento giuridico primario.
L’ingerenza delle norme civili nell’organizzazione interna sarà tale da rendere difficile parlare di confessione originaria, sarà più assimilabili ad enti pubblici.
La regola della originarietà delle confessioni sarà tipica degli ordinamenti concordatari.
Generalmente l’ordinamento si pone con un atteggiamento di equidistanza nei confronti di questi gruppi salvi i casi in cui deciderà di creare status privilegiati per alcuni gruppi, ma anche in questo caso l’accesso allo status privilegiario è sempre aperto.
Il legislatore separatista ritiene le confessioni libere, spesso sono sottoposte ad un dovere di registrazione per essere riconosciute. Es. Russia sta avendo una deriva confessionista ha emanato una legge sulla libertà religiosa che prevede un iter complesso per il riconoscimento dei culti che ha fatto sì che i testimoni di Geova fossero esclusi. La CEDU ha condannato più volte la Russia per la violazione dell’art 9.
Lo stato separatista solitamente non finanzia direttamente i culti: i separatisti unionisti ne finanziano uno, ma sono finanziati in maniera indiretta es. sgravi fiscali, sussidiarietà (la confessione viene sovvenzionata per servizi che lo stato non è in grado di garantire- la Francia finanzia le scuole cattoliche). Lo stato separatista contribuisce all’edificazione degli edifici di culto perché li ritiene strumentali all’esercizio della libertà religiosa.
Il legislatore separatista tende a non prevedere insegnamento religioso nella scuola pubblica, che deve essere improntata ad un principio di neutralità più o meno rigido. La CEDU parla di divieto di indottrinamento. In Francia un art della Cost fa riferimento ad un divieto espresso di insegnare religione nella sfera pubblica.
⇒ Non vale per ordinamenti di tipo unionista: insegnamento religione è obbligatorio, es Norvegia fino a pochi anni fa, in Grecia è obbligatorio l’insegnamento della religione greco ortodossa.
Rispetto al matrimonio.
In Italia il matrimonio concordatario è matrimonio religioso che ha effetti anche per lo stato, perché ciò avvenga è necessario un accordo.
Per gli ordinamenti separatisti l’unica regolamentazione del matrimonio è quella civile, i matrimoni religiosi non hanno effetti civili.
I contro
- Appiattimento tra le varie confessioni religiose, non vengono mai rilevate le differenze e di fare sparire le istanze orientate dallo spazio pubblico.
- Confinare progressivamente la scelta religiosa in uno spazio sempre più privato.
- Non si dà emersione all’istanza singola, alla pretesa specifica.
- L’ordine spirituale non vale come l’ordine temporale perché per certi versi la confessione deve sottostare allo stato. Non vengono lasciati spazi di autonomia anche rispetto agli statuti.
Stato concordatario
Gli stati concordatari hanno forte componente cattolica al loro interno.
Il concordato è un trattato internazionale, che ha una peculiarità cioè che una delle due parti è la chiesa cattolica, che è un’entità diversa dallo Stato Città del Vaticano perché quest’ultimo è uno stato.
Collegamenti stato Città del Vaticano e religione cattolica
- L’apice. Governo Città del Vaticano e lo stesso della chiesa cattolica.
- Stato Città del Vaticano nasce con i patti laterananesi, cioè all’interno di un trattato internazionale tra uno stato e una confessione religiosa. Come è possibile che una confessione religiosa possa stipulare un trattato internazionale? È soggetto di diritto internazionale per questo motivo può stipulare trattati. Interpretando in maniera rigida la sovranità internazionale dovremmo concludere che la chiesa non sia uno stato, ma gode di uno status particolare che le consente di fare trattati internazionali. Per avere soggettività di diritto internazionale devi avere una sovranità originaria, è stato ritenuto che la chiesa avesse questo potere decisionale autonomo.
⇒ Per questo motivo i concordati sono trattati di diritto internazionale.
Si usano strumenti bilaterali per disciplinare i rapporti con le diverse confessioni religiose. Gli stati che decidono di utilizzare strumenti bilaterali sono tutti stati che hanno un concordato e che quindi hanno al loro interno una forte presenza cattolica. Il motivo di ordine storico è che la chiesa cattolica, per sua natura, si pone in tutti gli ordinamenti in cui si trova ad operare come potere apicale. La chiesa cattolica ha sempre chiesto di essere riconosciuta e trattata come un potere sovrano autocefalo e non derivato. L’Italia è un esempio di questa pretesa.
La legge delle guarentigie 1871 ha fatto infuriare il papa, dopo l’entrata in vigore della legge emana l’ubi nos, invettiva fortissima verso lo stato italiano. Il papa non sopportava di essere considerato cittadino italiano e di essere sottoposto alle leggi italiane. Il papa pretendeva il potere apicale.
La vittoria più importante che il papa ottiene con il Patti lateranensi è il riconoscimento dello stato della città del Vaticano.
Tutti gli ordinamenti concordatari hanno una presenza cattolica forte al loro interno. Es la Polonia che ha presenza cattolica molto forte ha dovuto aspettare a lungo per diventare uno stato concordatario per motivi storici.
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