Origini del diritto dei servizi sociali
Diritto pubblico (studia le leggi del pubblico), diritto dei servizi sociali, diritto amministrativo (pubbliche amministrazioni).
Sono una fattispecie di una categoria denominata servizi pubblici (treni, acqua, telefono, gas), ovvero un’attività materiale attuata da determinati soggetti qualificati dalla legge in possesso di determinati requisiti (come per esempio il medico, ma non chi fa il caffè, attività materiale che può essere utile per la collettività).
Per essere classificata in quanto “servizio pubblico” è necessario che la pubblica amministrazione riconosca l’importanza a livello collettivo.
1903, età giolittiana: necessità dei cittadini soddisfatti se le attività materiali furono trasportate da un mezzo pubblico, attraverso il mezzo dell’amministrazione.
Storicità ha inciso sui servizi pubblici, diversa dai servizi di tempo grazie alla tecnologia.
- Inizi del ’900, le persone lavavano i vestiti nei lavatoi ma ad oggi il servizio pubblico è dotato di storicità dato che ad oggi esistono le lavatrici. Come il forno, il WiFi ecc.
- È importante soddisfare le esigenze di un individuo in modo da eliminarle una dietro l’altra, i bisogni possono essere molteplici. Le istituzioni intervengono in seguito a una richiesta di soddisfare i loro bisogni, come per esempio gli anziani, i bambini, i servizi sociali (come per esempio bambini con handicap che vanno a scuola).
Servizi sociali, strumenti che consentono di giungere e di godere di quei diritti e ha cura, si preoccupa di colui che ne ha bisogno (bisogno elementare e bisogno relazionale).
La Costituzione (arcaica è meno moderna), inabili al lavoro e gli sprovvisti dei mezzi necessari per vivere hanno diritto all’assistenza sociale.
- Innati: chiunque ha una disabilità a lavorare, basta un malore di sette/otto mesi e viene privato del salario. Riguarda tutti!
- Sprovvisti: le persone che non hanno un lavoro, che non hanno i mezzi.
09/05/2019 - Il servizio pubblico
Bisogno ovvero diritto.
Nel servizio pubblico ci sono due nozioni:
- Nozione soggettiva, del servizio pubblico, ovvero che riguarda il soggetto che garantisce e fornisce il servizio pubblico.
- Soggetto: quello che viene fornito dalle istituzioni, ovvero il comune.
- Comune incaricava dei soggetti privati attraverso lo strumento della concessione (come aziende private): è comunque servizio pubblico ma svolto da privati.
- Nozione oggettiva (in modo che i soggetti privati potessero erogare).
Questioni: il costo; più mezzi: distribuiti in più posti (risparmio su altri punti come manutenzione ecc.).
Lo scuolabus: nei piccoli paesini è più comune che ci siano mentre nelle grandi città non ci sono.
Servirebbe una nozione che deve stare in base con i tempi, storicità ecc., e secondo la nozione oggettiva, è indifferente il soggetto che eroga il servizio: dipendente del comune, insegnante del comune, soggetti privati, cooperative sociali, associazioni.
Indipendentemente dal soggetto che eroga il servizio pubblico, sia esso istituzione pubblica o un soggetto privato, è pubblico quel servizio che va a soddisfare un interesse generale della collettività che va a coincidere con i bisogni che i soggetti manifestano in determinati ambiti e che alla fine servono anche per determinare certi diritti.
Welfare state.
1948: entra in vigore la Costituzione.
La gerarchia delle fonti di diritto
Ogni legge e ogni tipologia di normativa non possono contrastare con i principi in essa contenuti.
Es. Sono un deputato della Repubblica e metto la legge che moto da cross possono essere guidate da uomini di una certa altezza.
- 139 articoli, si differenzia da quelli ottocenteschi ma sono molto brevi.
- È concordata, accordata, bicamerale (Camera e Senato).
- È una Costituzione rigida: per essere modificata necessita di una situazione approvata, sono d’accordo.
Art. 138: maggioranza, referendum (se le persone sono d’accordo).
Si è modificata la Costituzione chiamata “Titolo V”: 2001 – 2016 altre modificazioni.
Cosa è modificabile? Il referendum e i voti della Camera.
Cosa è immodificabile? La libertà del pensiero.
- Costituzione.
- Legge: la fa il Parlamento, il quale è composto dalla Camera dei deputati (18) e dal Senato della Repubblica (25), elettivi in maniera parlamentare.
- Decreti-legge: temporaneamente, ovvero resta così per 60 gg e poi viene convertita in legge.
- Decreti legislativi: il Parlamento non avrebbe le opportune conoscenze per poter disciplinare i contenuti di quella materia, ecco perché il Parlamento delega il Governo dicendogli cosa e come fare in base alle linee guida e il Governo e il Ministero dovranno legiferare.
Decreti legislativi: voti del potere esecutivo, Governo, Pdl e Ministro (Consiglio dei ministri).
Leggi regionali: sovranità siamo noi a votare e di conseguenza a scegliere il capo del Governo.
13/05/2019 - Gerarchia delle fonti
Potere legislativo: Parlamento e Regioni.
Potere normativo: il Comune.
La Costituzione.
La legge del Parlamento.
Punto 1
I decreti-legge vengono convertiti e approvati da una legge del Parlamento entro 60 gg.
Punto 2
I decreti legislativi sono materie del Governo. Presuppone che il Parlamento dia al Governo una delega in cui gli dice come e quello che deve fare, e poi spetterà al Governo e al Ministero legiferare, che sono quei soggetti ad essere dotati di competenza tecnica per quella materia.
Punto 3
Le leggi regionali.
- Stato formato da territorio, popolo.
- Sovranità: è la sintesi di questi elementi ed essa appartiene al popolo (noi), la esercitiamo attraverso il diritto di voto che poi andranno i membri a comporre il Parlamento. La maggioranza che verrà nominata e il capo del Governo.
- Elezione consiglio studentesco, elezioni comunali, cittadini di quel Comune, votare un sindaco: procedimento democratico.
- Nomina non prevede il voto democratico ma viene nominato in ragione di chi sarà la forza di coalizione che sarà risultata vincitrice, natura di carattere discrezionale.
La nostra Repubblica si compone di determinate articolazioni:
- Stato.
- Regioni.
- Province (definite a status sociale).
- Città metropolitane (poche).
- Comuni.
Il potere legislativo lo ha lo Stato attraverso il Parlamento e le Regioni attraverso il Consiglio regionale, infatti le Regioni emanano le leggi regionali ed è per questo motivo allora che le leggi regionali sono sullo stesso piano delle leggi che sono i regolamenti.
I Comuni non possono fare le leggi, ma possono adottare un potere normativo (potere di disciplinare determinate materie ma anche attraverso fonti, ovvero i regolamenti che possono essere: governativi, regionali, comunali e provinciali).
| Poteri | Parlamento | Regioni | Comuni |
|---|---|---|---|
| Legislativo | X | X | |
| Normativo | X |
Potere normativo: possono adottare poteri deliberativi, si chiamano fonti di secondo grado. I regolamenti vanno a disciplinare nel dettaglio aspetti specifici di una materia sulla base delle indicazioni che sono state date dalla legge, quindi un regolamento non potrà mai contrastare con una legge, tant’è che se un regolamento è contrario a quanto disposto da una legge, quel regolamento è illegittimo.
La legge lascia appositamente degli spazi che non sono disciplinati (fino all’ultimo elemento), essa viene scritta anche perché possa prevedersi e riconoscersi degli spazi di autonomia che i singoli possano riempire per sempre nel rispetto della legge (come Comuni) ecc. La legge può cambiare da Comune a Comune in base alle necessità del Comune, in base alla politica ecc. La legge lascia un vuoto in modo che il determinato Comune agisca in base alle necessità (come ASL, l’agenzia delle entrate, ecc.). Tradurre quello che è stato scritto nella legge in modo da soddisfare i cittadini come l’ASL, oppure la scuola (servizio studenti, area per studenti fuori sede), sono tutte attività di pubblica amministrazione che vengono fatte per aiutare e venire incontro alle necessità dei cittadini.
L’amministrazione e la legge lavorano insieme per i bisogni dei cittadini.
1948: approvata la Costituzione, invariata fino al 2001, modifica del tutto del Titolo V della Costituzione.
Articolo 117 nel vecchio Titolo V
Divisione delle regioni: era una suddivisione puramente geografica e culturale ma non c’era quella autonomia delle regioni (solo negli anni ’70, per quanto riguarda l’istituzione politica) – 1961 Unità d’Italia – non erano istituite solo per un fatto storico, dato che l’Unità avviene del ’61 volevano vedere come poteva andare questa novità.
Art. 117: La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
- Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione.
- Circoscrizioni comunali.
- Polizia locale urbana e rurale.
- Fiere e mercati.
- Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliere.
- Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica.
- Musei e biblioteche di enti locali.
- Urbanistica.
- Turismo ed industria alberghiera.
- Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale.
- Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.
- Navigazione e porti lacuali.
- Acque minerali e termali.
- Cave e torbiere.
- Caccia.
- Pesca nelle acque interne.
- Agricoltura e foreste.
- Artigianato.
- Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
La maggior parte delle materie vengono affidate alla potestà legislativa dello Stato (ovvero quella del Parlamento), in altre materie individuate dalla Costituzione ci sono delle materie così dette a potestà legislativa concorrente che sono demandate alle Regioni (per esempio la formazione professionale, quella di Sicilia sarà differente da quella di Val d’Aosta).
Concorrente, ovvero che concorre con qualcuno nel fare qualcosa, in questo caso tra lo Stato e le Regioni, ma nelle linee guida, linee cornice, di conformarsi in quelle linee guida che indica lo Stato.
Fine anni ’90, più potere e autonomia alle Regioni, rispetto a quanto ne avevano fino a quel momento (ad oggi, sempre più Regioni si domandano se aderire o meno al regionalismo indifferenziato).
Nel nuovo Titolo V
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
- Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.
- Immigrazione.
- Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose.
- Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi.
- Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie.
- Organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo.
- Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
- Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale.
- Cittadinanza, stato civile e anagrafi.
- Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa.
- Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
- Norme generali sull'istruzione.
- Previdenza sociale.
- Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
- Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale.
- Pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno.
- Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Leggi Bassanini: lo Stato deve fare troppe cose (la parte centrale), la macchina si cerca di trasferire compiti dallo Stato alle Regioni (leggi B.1 del 59 del 1997).
Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini bis), recente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa impone in particolare due principi:
- La semplificazione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici alle attività private.
- Il federalismo amministrativo, cioè il perseguimento del massimo decentramento realizzabile con legge ordinaria, senza modifiche costituzionali.
La legge delegava il Governo italiano ad emanare decreti delegati al fine di sviluppare una vastissima attività d’innovazione e riforma dell’intero sistema amministrativo italiano, nonché per modificare:
- Il sistema delle fonti.
- Le strutture di Governo dello Stato.
- Le modalità di collegamento tra Stato, Regione e sistema delle autonomie locali.
15/05/2019 - Nuovo Titolo V Costituzione 2001
- Elenco delle materie art. 117 di potestà legislativa statale.
- Elenco delle materie di potestà concorrente delle Regioni. Lo Stato deve dare linee guida sulle quali il coordinatore regionale deve basarsi (es. autonomia scolastica: ogni istituto può decidere quando fare ponti rifacendosi sempre però ai giorni obbligatori riferiti dallo Stato).
- Ciò che non è compreso viene rimesso alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni (senza subire condizionamenti da parte dello Stato).
La materia dei servizi sociali non si trova né nel punto uno né nel due. Si usa quindi la potestà legislativa esclusiva delle Regioni.
Le prestazioni a garanzia di determinati diritti devono essere ugualmente assicurate su tutto il territorio: vari servizi come il medico, assistente sociale.
Evoluzione storica
Nozione di assistenza sociale, servizi sociali.
Stato liberale ottocentesco nasce in reazione allo Stato assoluto (Luigi XIV “lo Stato sono io!”): libertà dell’individuo.
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