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Matilda Abbiati

Divieto di vincolo di mandato

Art. 67 costituzione, i rappresentanti seduti in Parlamento, non sono delegati o mandatari, come invece sosteneva Rousseau. Il parlamentare agisce libero da condizionamenti, principio di rappresentanza liberale.

Necessità di accettazione di dimissioni

Per evitare che il parlamentare fosse obbligato dal gruppo di appartenenza a firmare una lettera di dimissioni in bianco, in caso si fosse distaccato dall’azione politica del gruppo.

Disciplina di partito

Aspettativa di un gruppo parlamentare che i membri abbiano una visione omogenea in alcune materie, e che non vi sia dissenso. Non comporta espulsione dal gruppo, ciascun parlamentare è libero di avere una propria visione e in caso di cambiare gruppo.

Prerogative dei parlamentari

Situazioni che garantiscono ai parlamentari autonomia e indipendenza, anche in modo da garantire autonomia e indipendenza al Parlamento rispetto ad altri poteri dello Stato. Sono irrinunciabili e indisponibili.

  • Indennità
  • Immunità: comprende immunità penale e insindacabilità per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni.

Insindacabilità

No responsabilità civile, penale, amministrativa, disciplinare, rispetto ai voti espressi o dalle opinioni espresse in costanza del mandato parlamentare. Si estende nel corso del tempo, perdura anche quando si è cessato dalla carica.

Immunità

Impossibilità di sottoporre un parlamentare ad ogni limitazione (soprattutto di libertà personale, domiciliare e di corrispondenza) in assenza di un’autorizzazione della camera di appartenenza. Spesso autorizzazioni respinte, poiché ritenute connotate da fumus persecutionis.

Eccezioni

  • Esecuzione di una sentenza irrevocabile (passata in giudicato).
  • Esecuzione di una condanna limitativa come l’arresto per reati commessi in flagranza, per cui è previsto l’arresto obbligatorio.

Insindacabilità è fonte di attrito con il potere giudiziario, deve esserci nesso funzionale tra le azioni del parlamentare e l’effettiva azione del mandato. Un giudice può contestare l’esistenza di tale nesso, e chiedere alla camera di appartenenza la valutazione della sussistenza della condizione di insindacabilità. Nel caso in cui il giudice ritenga che invece tale condizione non ci sia, può sollevare un conflitto di attribuzioni (rimedio tra poteri dello Stato).

Autonomia

  • Regolamentare
  • Contabile: può decidere liberamente il proprio bilancio
  • Di sede
  • Autodichia: giurisdizione esclusiva del Parlamento per i ricorsi legati ai rapporti di lavoro con i dipendenti del Parlamento.

Dottrina dell’interna corporis acta: atti interni al corpo, si sottraggono a qualsiasi controllo esterno gli atti e i procedimenti che si svolgono nel Parlamento, garantendo piena autonomia.

MoziONE

Atto a iniziativa collettiva: presuppone una richiesta da parte di 10 deputati o 8 senatori; è possibile che a chiederla sia il presidente di un gruppo parlamentare.

Risoluzione

Può essere votata anche in commissione, oltre che in aula; può essere anche votata su iniziativa di un singolo parlamentare.

Controllo del Parlamento sul Governo, sulla base dell’esistenza del rapporto di fiducia, per farne valere la responsabilità politica.

Interrogazioni

Quesiti volti a conoscere la veridicità di un determinato fatto. Si possono svolgere anche a risposta immediata nei "question time", il Governo può ritardare la risposta o giustificare il rifiuto a rispondere.

Interpellanze

Istanze finalizzate a conoscere l’intenzione politica del Governo in relazione ad un accadimento. Possibili anche in forma urgente, devono essere proposte da 30 deputati o da 1/10 dei componenti del senato, con maggiore speditezza procedurale.

Commissioni d’inchiesta

Strumento di controllo, funzione ispettiva. Possono essere istituite per indagare su materie di pubblico interesse. Si riconoscono alla commissione gli stessi poteri e limiti dell’autorità giudiziaria. Le indagini possono essere secretate.

Il Governo

La legge 23 agosto 1988, n.400 è una legge della Repubblica Italiana, approvata nel 1988, che determina l'attività, l'ordinamento e la potestà regolamentare del Governo della Repubblica Italiana.

Struttura costituzionale complessa, nel Governo si distinguono vari soggetti, organi: Presidente del consiglio, Ministri. Insieme: Consiglio dei ministri è organo titolare dell’indirizzo politico e della funzione esecutiva, che passa dalla capacità del Governo di stimolare l’attività del Parlamento e provocare un’attività di legislazione da parte di esso.

Maggioranza del Parlamento vota la fiducia al Governo, creando un continuum maggioritario, rapporto di continuità tra maggioranza parlamentare e Governo.

Il modo in cui il Governo funziona, dipende dal paradigma di parlamentarismo sottostante (maggioritario o di coalizioni: prima elezioni, poi formazione del governo).

In questa legislatura

  • Governo tecnico Conte I: 5 stelle + Lega
  • Governo Conte II: 5 stelle + PD
  • Governo tecnico Draghi

Altri fattori che influiscono sulla fisionomia del Governo

  • Decentramento politico: attuazione di dinamiche di decentramento (Regioni operative dagli anni ’70; enti locali).
  • Rinuncia ad un intervento nella vita economica, progressiva liberalizzazione di settori di mercato precedentemente occupati da imprese pubbliche.
  • Integrazione europea: direzione opposta al regionalismo, al decentramento, ma comunque depotenziamento parziale del Governo.

Flessibilità: la costituzione consente (non vietando) la costituzione di altri organi, non necessari, che sono stati stabiliti per legge:

  • Ministri senza portafoglio: ministri ai quali non è affidata una struttura ministeriale, ma restano nella presidenza del consiglio e possono essere nominati per temi specifici.
  • Viceministri.
  • Sottosegretari di Stato e alla presidenza del Consiglio.

Sottosegretari coadiuvano il ministro al quale sono affiancati, esercitano compiti delegati dal ministro con un decreto. Nominati con un decreto del presidente della Repubblica, su proposta del PdCM.

Seconda fase dell’iter di formazione

Di norma l’incaricato accetta con riserva, per accertarsi di avere un sostegno nel Parlamento. L’incarico è conferito oralmente, e una volta svolte le consultazioni che ritiene opportune, scioglie la riserva e accetta oppure declina l’incarico.

Opzioni

  • Pre incarico: conferimento con cautela dell’incarico ad un soggetto che si ritiene possa essere destinatario dell’incarico. Si vuole evitare di esporre questa figura, volontà di cautela e di facilitare le consultazioni.
  • Mandato esplorativo: conferito a figure di garanzia, come i presidenti delle camere per “tastare le acque”. Il potere del PdR nella nomina dei ministri: presidente può manifestare dissenso, dare opinioni (anche opinioni differenti). Molti casi in cui il PdR ha manifestato perplessità, rifiuti nei confronti della nomina di certi ministri.

Chi controfirma gli atti di nomina? Controfirma del PdCM serve a spossessare il PdR da responsabilità politica derivabile da atti compiuti. Gli atti di nomina del PdCM sono firmati dal presidente entrante (controfirma il proprio atto di nomina): evita comportamenti ostruzionistici da parte dell’uscente.

Procedimento di formazione del Governo

Procedimento di formazione del Governo è “perfetto”; l’unico passaggio che manca è la fiducia. Il PdCM deve redigere un programma e presentarlo alle camere, e chiede la fiducia in entrambe.

Mozione di fiducia

In entrata, si approva il disegno programmatico esposto dal Presidente all’aula. Se il Parlamento non accorda la fiducia: Governo deve dimettersi. Mozione di fiducia approvata con maggioranza semplice.

Modi in cui può venire meno la fiducia

  • Mozione di sfiducia: si revoca la fiducia, istituto che consente al Parlamento di far valere la responsabilità politica del Governo: il Parlamento manifesta l’intenzione di togliere la fiducia, per diverse ragioni. È proposta da 1/10 dell’aula, è votata dopo almeno 3 giorni per appello nominale con maggioranza semplice (razionalizzazione debole: favorisce la stabilità del governo).
  • Questione di fiducia: mancata approvazione di un atto su cui, dal Governo, è stata posta una questione di fiducia. È utilizzata anche per serrare i ranghi, mettere quei parlamentari che avessero una tendenza a disobbedire alla disciplina di partito, mettendoli di fronte alla loro responsabilità: hanno votato fiducia al Governo, se non approva quell’atto vanno tutti a casa. Spesso utilizzata anche per semplificare l’iter di approvazione, consentendo di bloccare il voto di emendamenti.

Il Presidente della Repubblica

PdR: raccoglie le due influenze: deve accogliere un consenso ampio (sistemi di elezione tendono a creare accordi).

«Il Presidente della Repubblica non è l'evanescente personaggio, il motivo di pura decorazione, il maestro di cerimonie che si volle vedere in altre costituzioni. Mentre il Primo Ministro è il capo della maggioranza e dell'esecutivo, il Presidente della Repubblica ha funzioni diverse, che si prestano meno ad una definizione giuridica di poteri. Egli rappresenta ed impersona l'unità e la continuità nazionale, la forza permanente dello Stato al di sopra delle mutevoli maggioranze. È il grande consigliere, il magistrato di persuasione e di influenza, il coordinatore di attività, il capo spirituale, più ancora che temporale, della Repubblica. [...] Il Capo dello Stato non governa; la responsabilità dei suoi atti è assunta dal Primo Ministro e dai Ministri che li controfirmano; ma le attribuzioni che gli sono specificamente conferite dalla costituzione, e tutte le altre che rientrano nei suoi compiti generali, gli danno infinite occasioni di esercitare la missione di equilibrio e di coordinamento che è propriamente sua».

Meuccio Ruini, Relazione del Presidente della Commissione dei 75 al Progetto di Costituzione italiana, 6 febbraio 1947

No ruolo politico: gli atti da lui compiuti devono essere controfirmati.

Funzione di coordinamento e di equilibrio

  • La costituzione fissa alcune caratteristiche dell’organo: rappresentatività (garantita dalle modalità di elezione); e alcuni poteri.
  • Fissa limiti all’esercizio dei poteri (obbligo di controfirma).
  • Irresponsabilità politica: spossessamento del PdR da ogni responsabilità politica.

Organo governante

Possibilità che in situazioni di crisi abbia un ruolo più accentuato "poteri a fisarmonica"; il ruolo si presta ad espandersi e comprimersi a seconda degli scenari politici, a ricoprire gli spazi che le forze politiche gli lasciano. Es. Napolitano: molto interventista.

Potere neutro

  • Autonomia del suo ruolo.
  • È estraneo alla determinazione della direttiva politica.

Irresponsabilità: controfirma è garanzia. Fasi di crisi: reggitore dello Stato, da capo formale a capo sostanziale: potere di influenza sulle forze politiche.

Potere intermedio

Poteri di impulso, persuasione, moderazione, ruolo multifunzionale della controfirma.

L’elezione

Requisiti

  • Cittadinanza italiana
  • Godimento di diritti civili e politici
  • Il compimento del cinquantesimo anno di età

Votazione: seduta Comune delle camere, con 3 rappresentanti per ogni Regione (Valle d’Aosta solo 1), sono convocati 30 giorni prima della scadenza del mandato; 15 giorni in caso di morte o dimissioni. Camere sciolte o 3 mesi dallo scioglimento: elezione 15 giorni dopo l’elezione delle nuove camere, prorogatio dei poteri del PdR. Votazione a scrutinio segreto, per le prime tre elezioni: 2/3 dei componenti; dalla quarta basta la maggioranza assoluta.

Cessazione della Camera

  • Scadenza del mandato (7 anni)
  • Morte
  • Decadenza: se vengono meno i requisiti costituzionali
  • Dimissioni
  • Destituzione
  • Impedimento permanente (se temporaneo: supplenza del Presidente del Senato).

Tendenziale irresponsabilità del Presidente dal punto di vista giuridico: due ipotesi, art. 90: alto tradimento, attentato alla Costituzione, possibilità di messa in stato d’accusa da parte del Parlamento in seduta Comune, che delibera a maggioranza assoluta, con un giudizio da parte della Corte costituzionale, che provvede in composizione integrata.

Politico: controfirma, tranne che per gli atti personalissimi come le dimissioni.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

L’art. 89 ci dice:

  • Quali atti del PdR devono essere controfirmati
  • Chi deve controfirmare
  • Quale funzione ha la controfirma

Atti formalmente presidenziali, sostanzialmente governativi: emanati dal PdR, ma determinati dal Governo. La controfirma qui ha carattere essenziale, poiché sono atti politici. Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: espressione e risultato di poteri propri del PdR (nomina dei 5 senatori a vita, dei giudici costituzionali). Qui la controfirma ha un significato tenue, diverso: non c’è significato politico, la controfirma serve a certificare l’osservanza delle forme, il rispetto della Costituzione nei requisiti formali. Atti complessi: Comune partecipazione di PdR e Governo.

Semestre bianco

6 mesi prima della fine del suo mandato, il PdR non può sciogliere le camere.

La Magistratura

Giurisdizione amministrativa: tutela gli interessi legittimi (≠ diritti soggettivi), che riguardano i rapporti tra privati e P.A., che deve comportarsi conformemente alla legge.

  • Giurisdizione contabile: Corte dei conti, conformità ai vincoli stabiliti rispetto a tutte le attività correlate alla spesa pubblica.
  • Giurisdizione tributaria: correttezza delle determinazioni riguardanti i prelievi tributari.

Penale

Organi requirenti: pubblica accusa, pubblico ministero, gestione delle indagini e promuove l’azione penale. Organi giudicanti: irroga la sanzione/pena all’imputato, decide in ambito penale su richiesta dell’organo requirente.

Civile

Lite tra parti private, logica paritaria. Cassazione: revisione sulla legittimità, controllo sulla corretta applicazione dei principi. Qualora accolga un ricorso contro una decisione di un giudice di II grado, la cassazione rinvia a tale giudice la corretta applicazione della legge, in modo che costui si attenga ad essa per formulare una nuova decisione.

Giudice naturale: la legge deve stabilire i criteri per decidere le controversie, per consentire di individuare preliminarmente a una commissione di un fatto illecito quale è il giudice (tribunale competente) che la decide. Es. omicidio: corte d’assise, incidente stradale: tribunale.

Motivazione necessaria: per controlli di legittimità, comprensione della decisione. Obbligo azione penale: attività di indagine da parte dell’organo requirente non deve essere discrezionale, si deve indagare su ogni reato. Non deve esserci sempre la richiesta di una pena (rinvio a giudizio), ma deve esserci indagine. Garanzia del contraddittorio: le due parti devono avere un ruolo di parità di fronte al giudice.

Ordinamento

Ordinamento può essere disciplinato solo attraverso la legge (no regolamenti…). Inamovibilità: i giudici non possono essere trasferiti da un ufficio all’altro senza il loro consenso, salvo per esecuzione di provvedimenti a fronte di incompatibilità nell’ufficio in cui esercitano. I giudici speciali hanno dei loro specifici organi di autogoverno; il CSM è solo per i giudici ordinari.

Componente togata e laica

  • Componente togata: magistrati
  • Componente laica: avvocati, studiosi, prevista affinché l’organo non diventasse una casta, corporativa.

La Costituzione non prevede composizione numerica, è la legge: ora sono 16 togati, 8 laici, 3 di diritto. Vicepresidente: esercita la presidenza effettiva, il PdR sarebbe presidente ma non svolge tale attività.

La decisione sull’azione disciplinare può essere impugnata davanti alle sezioni unite per le sentenze disciplinari, altrimenti davanti al giudice.

La Pubblica Amministrazione

Cura degli interessi pubblici. Si differenzia da altre attività rilevanti dal profilo giuridico:

  • dall’attività legislativa/normativa (generale e astratta): P.A. dispone con riferimento a fattispecie concrete, garantendo concretezza.
  • Dall’attività giurisdizionale (deve essere sollecitata da una parte): P.A. è spontanea.
  • Capacità dell’amministrazione di provocare effetti nella sfera giuridica dei soggetti.
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matildaabbiati di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale italiano ed europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Bassini Marco.
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