Cap. 1 L’imprenditore
Il sistema legislativo
Il legislatore del 1942 ha definito la figura dell’imprenditore, colui che esercita professionalmente un’attività economica art. 2082 organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L’impresa è l’attività caratterizzata da uno specifico scopo e modalità di svolgimento. L’intento dell’imprenditore è quello di ricavare profitto dall’esercizio dell’impresa, la destinazione al mercato dei beni e dei servizi prodotti, la liceità dell’attività svolta.
Il codice civile distingue: imprenditore commerciale e agricolo (criterio dell’oggetto), piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande (criterio della dimensione), imprenditore individuale e impresa collettiva pubblica o società (criterio della natura del soggetto che esercita l’impresa). Il legislatore ha previsto una disciplina di base che costituisce lo statuto generale dell’imprenditore: azienda, segni distintivi, concorrenza, consorzi e lo statuto dell’imprenditore commerciale: iscrizione nel registro delle imprese, pubblicità legale, scritture contabili, fallimento e procedure concorsuali.
L'attività produttiva
Coordinamento di una serie di atti coordinati e finalizzati allo scopo della produzione o dello scambio di beni e servizi (anche di beni già prodotti). Non è impresa l’attività di mero godimento, cioè non finalizzata alla produzione di nuovi beni o servizi (proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione). È imprenditore colui invece che ha attività di investimento, finanziamento, speculazione esercitate da una singola persona fisica.
Campobasso ritiene che l’illecito vada represso, anche se l’attività di impresa può dar luogo ad una serie di atti leciti e validi. Quando anche l’oggetto della causa è illecito (es. impresa immorale, contrabbando), si teme che applicando le norme che tutelano l’imprenditore commerciale e il rapporto di questo con i terzi, si finisce per tutelare anche i terzi estranei, chi compie l’illecito o ne sia complice (si nega quindi l’esistenza di impresa).
Perché si abbia impresa è necessario che l’attività economica sia organizzata, attuata al coordinamento dei fattori produttivi (lavoro e capitale). È imprenditore anche colui che utilizza solo il fattore capitale e il proprio lavoro (es. gioielleria gestita dal solo titolare). Quando l’attività produttiva si fonda esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente, è da escludere la qualifica dell’imprenditore. Quindi per avere impresa occorre un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale, altrimenti si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale. Campobasso ritiene necessaria la presenza di un etero-organizzazione.
Economicità dell'attività
Per alcuni l’espressione “attività economica” di art. 2082 equivarrebbe ad attività produttiva e perciò rivolta alla produzione o allo scambio di beni e servizi. Per Campobasso e Galano l’economicità sarebbe invece un’attività economica non solo per il fine cui è diretta, ma anche per le modalità con cui è svolta modalità che consentono di reintegrare i costi attraverso i ricavi nel lungo periodo, assicurando l’autosufficienza economica. Non è quindi imprenditore colui che produce beni erogati gratuitamente. È sufficiente che l’attività sia svolta secondo modalità tendenti oggettivamente al pareggio tra costi e ricavi (metodo economico).
La professionalità
Affinché l’attività economica assuma carattere di imprenditorialità, deve essere esercitata professionalmente e che si risolva nell’esercizio abituale e non occasionale degli atti posti in essere dall’imprenditore (non è imprenditore colui che compie un isolato acquisto di merci con successiva rivendita). Per le attività cicliche o stagionali è sufficiente il ripetersi degli atti di impresa secondo le cadenze di quell’attività.
Professioni intellettuali
L’attività produttiva svolta dai liberi professionisti (notai, avvocati, commercialisti) non è qualificata come imprenditoriale. Art. 2238 ma solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di attività organizzata a forma di impresa (es. medico che gestisce la clinica dove opera).
Cap. 2 Le categorie di imprenditore
- Imprenditore commerciale (art. 2195): ha l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, scritture contabili, fallimento e procedure concorsuali.
- Imprenditore agricolo (art.2135) è sottoposto solo alla disciplina dell’imprenditore in generale, non ha quindi gli stessi obblighi di cui sopra e non è soggetto al fallimento.
L'imprenditore agricolo
Art. 2135 colui che esercita attività diretta alla coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento bestiame e attività connesse (cioè dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura). Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento del bestiame, si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci salate (non è attività agricola la mera estrazione del legname, l’allevamento di animali da cortile, apicoltura, allevamento di cani, cavalli).
Rischi: non coprire i costi con i ricavi (rischio economico), esposizione alle calamità naturali che possono compromettere o distruggere la produzione (rischio ambiente o natura).
Attività agricole per connessione
- Attività connesse tipiche atte alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
- Attività connesse atipiche: tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento.
Oggi: attività volte alla trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale e attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’uso prevalente di attrezzature o risorse impiegate normalmente nell’esercizio dell’attività agricola.
Connessione oggettiva: è sufficiente che si tratti di un’attività avente ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio di un’attività agricola essenziale. Connessione soggettiva: il soggetto deve essere già imprenditore agricolo.
L'imprenditore commerciale
Colui che esercita un’attività industriale volta alla produzione di beni e servizi, attività circolazione beni, trasporto, attività bancaria o assicurativa.
Il piccolo imprenditore
È esonerato invece, pur svolgendo attività commerciale, dall’obbligo delle scritture contabili, fallimento e procedure concorsuali. Di recente si è introdotto l’inserimento nel registro delle imprese anche se non ha funzione di pubblicità legale. Art. 2083 sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che svolgono attività professionale organizzata prevalentemente col proprio lavoro e dei componenti della famiglia. È necessario che l’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa e che questo prevalga sia rispetto ad eventuali prestazioni lavorative di terzi e sia all’organizzazione di beni capitali.
La riforma attuale del diritto fallimentare ha introdotto dei parametri quantitativi e monetari, sotto i quali l’imprenditore commerciale non fallisce: deve aver realizzato nei tre esercizi precedenti la data di deposito istanza fallimento, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo non superiore a 300 mila euro, aver realizzato nei tre esercizi che precedono la data di fallimento, ricavi lordi per un ammontare annuo non superiore a 200 mila euro, avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500 mila euro.
L'impresa artigiana
Criterio dell’oggetto dell’impresa qualsiasi attività di produzione di beni anche semilavorati o di prestazioni di servizi escluse le attività agricole, di prestazioni di servizi commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; ruolo dell’artigianato: che svolge il proprio lavoro in misura prevalente nel processo produttivo. Campobasso ritiene che la qualifica artigiana e iscrizione nell’albo delle imprese artigiane non sottragga l’artigiano allo statuto dell’imprenditore commerciale.
L'impresa familiare
L’art. 230 bis (riforma del diritto di famiglia), definisce collaborano in modo continuativo il coniuge, l’impresa familiare, l’impresa in cui parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo dell’imprenditore. La volontà legislativa è stata quella di limitare lo sfruttamento e lo stato di inferiorità in cui veniva a trovarsi il familiare. I diritti patrimoniali sono: diritto al mantenimento, partecipazione agli utili in proporzione al lavoro svolto, diritti sui beni acquistati con gli utili e diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o trasferimento azienda. Il codice civile prevede che per le decisioni di gestione straordinaria sia necessaria la presenza della maggioranza dei familiari. Si può avere trasferimento della partecipazione ad altri membri della famiglia ma occorre il consenso unanime dei familiari partecipanti.
L'impresa societaria
Individuale, societaria, pubblica. Parte della disciplina dell’imprenditore commerciale vale anche per le società commerciali, anche se si esonera dal fallimento e procedure concorsuali. Nella S.N.C e nella società in accomandita semplice la disciplina dell’imprenditore commerciale opera anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata, quindi tutti i soci nel primo caso e solo i soci accomandatari nel secondo. Il fallimento della società comporta automaticamente il fallimento dei singoli soci a responsabilità illimitata.
Le imprese pubbliche
- Attività di impresa svolta direttamente dallo Stato o da altro ente pubblico territoriale (Regione, Provincia, Comune), le cosiddette imprese-organo, le quali svolgono attività d’impresa che è secondaria ed accessoria rispetto ai fini istituzionali dell’ente pubblico. Esonero iscrizione registro delle imprese.
- Lo Stato interviene attraverso enti di diritto pubblico (enti pubblici economici) che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività imprenditoriale (ENI, ENEL) normativa società per azioni. Vige qui lo statuto generale dell’imprenditore.
- Lo Stato può intervenire attraverso istituti privatistici, cioè società per azioni (società a partecipazione statale). L’impresa societaria di cui lo Stato sia azionista rimane soggetto di diritto privato e obbligata alla normativa dell’impresa commerciale.
Le associazioni e le fondazioni
Le associazioni, le fondazioni e gli enti privati possono esercitare attività commerciale qualificabile come attività d’impresa, strumentale rispetto allo scopo istituzionale. L’ente diventa imprenditore commerciale (ente religioso che gestisce istituto di istruzione privato). Soggetto al fallimento.
L'impresa sociale
Organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi. Ciò che le caratterizza è l’assenza di scopo di lucro. Utili devono essere destinati allo svolgimento dell’attività o all’incremento del patrimonio dell’ente. In caso di cessazione dell’impresa il patrimonio è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Non possono essere imprese sociali le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni che erogano servizi e beni esclusivamente a favore dei propri soci.
Le imprese sociali devono iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese, sono tenute a redigere scritture contabili, in caso di insolvenza sono tenute alla liquidazione coatta amministrativa e non al fallimento. Al momento dell’iscrizione devono indicare: l’oggetto sociale, l’assenza di scopo di lucro, denominazione dell’ente, requisiti professionali, previsione forme di coinvolgimento di soci e lavoratori.
Cap. 3 L'acquisto della qualità di imprenditore
L'esercizio diretto dell'attività di impresa
L’individuazione del soggetto cui imputare la qualità di imprenditore con le connesse responsabilità ed obbligazioni è regolata dal principio generale della spendita del nome, soggetto il cui nome è stato speso e solo questi è obbligato nei confronti del terzo contraente. L’imprenditore può decidere di agire attraverso l’istituto del mandato senza rappresentanza o tramite mandato con rappresentanza. Nel primo caso il mandatario agisce in nome proprio (spende il proprio nome). Nella seconda ipotesi il mandatario agisce in nome del mandante (spende il suo nome) e tutti gli effetti negoziali si producono nella sfera giuridica di quest’ultimo.
L'imprenditore occulto
Esercizio dell’impresa tramite interposta persona. Si può avere quindi un soggetto che compie in proprio nome gli atti d’impresa (imprenditore palese o prestanome) e un soggetto che somministra i mezzi finanziari necessari e fa propri i guadagni, ossia il dominus dell’impresa (imprenditore indiretto o occulto). Bigiavi: il dominus sarà responsabile cumulativamente con il prestanome e fallirà insieme a quest’ultimo.
L'inizio dell'impresa
È l’esercizio effettivo di un’attività imprenditoriale (art.2082). Tale principio è pacifico per le persone fisiche e gli enti pubblici e privati, il cui scopo istituzionale non è l’attività d’impresa. Invece per le società, la qualità di imprenditore si acquisterebbe fin dal momento della costituzione della società, quindi prima dell’inizio effettivo dell’attività produttiva. Per Campobasso, però, si deve applicare anche alle società il principio di effettività, che ricollega l’acquisto della qualità di imprenditore all’esercizio e non alla mera intenzione di esercizio di impresa.
L’inizio dell’attività d’impresa si ha con un’antecedente fase organizzativa (acquisto macchinari, affitto locali). Se è invece presente un’organizzazione aziendale (es. stabilimento industriale) basterà un solo atto di gestione per ritenere iniziata l’attività. Campobasso ritiene che a volte risulta difficile stabilire la fine della fase organizzativa e l’inizio della fase di esercizio.
La fine dell'impresa
Si ritiene estinta l’impresa solo a liquidazione ultimata (senza che debbano essere state risolte tutte le posizioni debitorie e creditorie dell’impresa). Art 10. prevede che l’imprenditore individuale e collettivo cancellati dal registro delle imprese possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione medesima o entro l’anno successivo: non viene più dato rilievo alla distinzione tra imprenditori individuali e collettivi.
Incapacità e incompatibilità
La capacità di agire è necessaria per l’esercizio dell’attività di impresa: la si perde con l’interdizione e l’inabilitazione. Costituiscono incompatibilità: i divieti di esercizio d’impresa commerciale a carico di certe professioni come avvocato, notaio ecc. Se tali divieti sono violati non è precluso l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale ma sussistono sanzioni amministrative.
Impresa commerciale degli incapaci
L’esercizio di attività di impresa può essere svolto per conto e nell’interesse di un incapace (minore ed interdetto) o da parte di soggetti che hanno limitata capacità di agire (inabilitato o minore emancipato). In nessun caso è ammesso l’inizio di una nuova impresa commerciale in nome e nell’interesse del minore, interdetto o inabilitato. Perciò è consentita solo la continuazione dell’esercizio di un’impresa preesistente, quando ciò sia utile per l’incapace e previa autorizzazione del tribunale.
In particolare:
- Per il minore: divieto assoluto per l’inizio di impresa commerciale, se però egli acquista per successione un’azienda, il rappresentante legale (genitore o tutore) può essere autorizzato dal tribunale alla continuazione.
- Per l’interdetto: valgono le stesse regole.
- Per l’inabilitato: è prevista una capacità di agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione. È possibile la continuazione dell’esercizio ma non l’inizio ex novo. L’inabilitato dopo l’autorizzazione, esercita personalmente l’impresa con l’assistenza del curatore.
- Per il minore emancipato: può essere autorizzato dal tribunale ad iniziare un’impresa commerciale e può acquistare anche la capacità giuridica per la gestione della stessa, anche senza assistenza del curatore. I provvedimenti autorizzativi vanno iscritti nel registro.
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