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Diritto commerciale 2021/2022

Definizione di imprenditore

È imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. L'imprenditore che per mezzo dell'azienda gestisce l'impresa è soggetto, oggetto, attività.

Elementi dell'attività imprenditoriale

Il primo elemento è "professionalmente", sinonimo di abitualmente, riguarda la tempistica non necessariamente continuativa; non occorre né che sia l'attività esclusiva e neppure quella principale (ad esempio, un gestore di stabilimento balneare è imprenditore, lo stesso vale per il gestore di un impianto di sci).

Per "attività" si intende una serie di atti teleologicamente collegati tra loro, in vista del raggiungimento di un risultato finale, che possono essere sia atti giuridici (contratto) sia materiali (produzione). L'attività deve essere:

  • Economica: svolta con metodo economico, con l'obiettivo di pareggiare entrate e uscite, valutato ex ante. Non si acquista la qualifica di imprenditore solo se si ha un profitto e non la si perde solo se si ha una perdita. Nella nozione di imprenditore sono compresi anche gli enti che non perseguono scopo di lucro (scopo mutualistico), ma non le attività svolte istituzionalmente in perdita.
  • Se le entrate sono maggiori delle uscite si realizza un lucro oggettivo che diventa soggettivo quando viene distribuito. Se l'attività va male, tecnicamente si è insolventi. L'insolvenza si manifesta per inadempimenti e per altri fatti esteriori ("campanelli d'allarme" - ad esempio, un negozio di giocattoli che chiude sotto Natale) che fanno comprendere che l'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente, riguarda sia le tempistiche (rispettare scadenze) sia le modalità (farlo con mezzi normali, evitando l'usura).
  • Un soggetto può essere adempiente ma insolvente (si è riusciti con un pagamento ma con mezzi anormali) o inadempiente ma solvente (potrebbe pagare ma la merce è viziata). Se l'attivo è maggiore del passivo, ci può essere insolvenza (magari perché l'attivo è tutto immobilizzato, non c'è liquidità), se il passivo è maggiore dell'attivo non si è necessariamente insolventi (si gode della fiducia delle banche, il finanziamento bancario è un mezzo normale).
  • Organizzata: significa che si deve organizzare qualcosa di diverso dal proprio lavoro (altrimenti si è un lavoratore autonomo), ovvero il capitale e forza lavoro. L'attività deve produrre nuova ricchezza (non mero godimento, come ad esempio l'affitto di un appartamento).

È sufficiente produrre nuova ricchezza o è necessario anche lo scambio? La tesi dominante dice che basta produrre, non è necessario scambiare.

Salvaguardia della continuità aziendale

L'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva deve adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche per prevenire lo stato di crisi e adottare gli strumenti previsti per recuperare la continuità aziendale (già in vigore). Invece, per l'imprenditore individuale basta adottare misure idonee (NO assetti) per prevenire lo stato di crisi (non ancora in vigore).

Norme sulla continuità aziendale

  • La proposta o l'accettazione non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto.
  • Morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario non estinguono il contratto se il mandato ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa.
  • Le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
  • In caso di contratti su moduli o formulari, una clausola ambigua si interpreta, nel dubbio, contro chi l'ha predisposta.
  • In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
  • Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, si intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

Norma legata alle misure urgenti per il COVID

C'è una nuova norma legata alle misure urgenti per il COVID con lo scopo di riequilibrare il contratto. Innanzitutto, deve trattarsi di contratti di durata e occorre che la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa a causa del COVID, non per altri motivi. C'è un esperto che fa sedere le parti a un tavolo e cercano di trovare una soluzione. Se non si mettono d'accordo, l'imprenditore può chiedere la rideterminazione da parte del Giudice, la quale vale solo per l'imprenditore che ha intrapreso questo percorso di composizione negoziata della crisi e non la controparte. Il tribunale deve valutare se la rideterminazione delle condizioni del contratto sia indispensabile ad assicurare la continuità aziendale e deve tener conto delle ragioni dell'altro contraente per evitare effetto domino. Il contratto non sarà novativo, cioè non nasce un nuovo contratto, vale solo per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale.

Non è contemplata la possibilità di rinegoziare più volte lo stesso contratto, però è previsto un correttivo: se accoglie la domanda, il tribunale assicura un indennizzo (non risarcimento) che non potrà essere integralmente satisfattivo e dovrà essere pagato con modalità tali da non pregiudicare il recupero della continuità aziendale (ad esempio, pagare a rate). La rinegoziazione giudiziale forzosa può avvenire solo in caso di esito infausto di quella volontaria tentata nella composizione negoziata della crisi.

Requisiti non menzionati

La spendita del nome non è richiesta (problema quando si verifica fallimento) e nemmeno lo scopo di lucro, a differenza della società.

Liceità dell'attività

Non è un requisito necessario perché l'ordinamento prevede altre norme che sanzionano i comportamenti illeciti. Se la norma inosservata viola un semplice divieto soggettivo, la violazione non incide sulla qualifica dell'attività in termini imprenditoriali (es.: avvocato che apre un ristorante -> acquisterebbe la qualifica di imprenditore ma sarebbe sottoposto a sanzioni disciplinari da parte del suo Ordine di appartenenza). Più controversi i casi in cui difetti un'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure attività con oggetto contrario a legge, la tesi prevalente è che a tali imprese sembra corretto applicare le norme favorevoli ai terzi (incolpevoli) che con le stesse abbiano avuto relazioni, ma non le disposizioni che le favoriscano (le norme a favore dell'imprenditore come la concorrenza sleale e la tutela dei segni distintivi) quindi un'applicazione selettiva. In ogni caso non è impedita la qualifica di imprenditore perché non specificato, ci saranno solo sanzioni parallele.

Esclusione dei professionisti intellettuali

Il legislatore esclude i professionisti intellettuali (es. avvocati) dalla qualifica di imprenditore ma se l'attività professionale viene esplicata nell'ambito di un'attività imprenditoriale si applicano anche le norme sull'impresa (non diventa imprenditore ma applico le norme sull'impresa!).

Es.: Medico che gestisce una casa di cura, in quanto medico è professionista intellettuale ma in quanto gestore della casa di cura applico le norme dell'impresa. Il professionista intellettuale non è imprenditore quindi non può essere sottoposto a liquidazione giudiziale ma è sottoposto ad una procedura chiamata liquidazione controllata.

Il binomio imprenditore-impresa

Il binomio imprenditore-impresa non è indissolubile, può esistere un'impresa senza imprenditore.

Tipi di impresa

I tipi di impresa sono divisi in base all'oggetto (imprenditore agricolo o commerciale), in base alle dimensioni (imprenditore piccolo o medio-grande), in base alla natura del soggetto (imprenditore individuale, collettivo, pubblico o privato).

Imprenditore civile

Tesi maggioritaria dice che non esiste questa categoria, non c'è un articolo del codice civile sull'imprenditore civile.

Imprenditore agricolo

Le attività agricole essenziali sono tre:

  • Coltivazione del fondo
  • Selvicoltura (coltivazione piante)
  • Allevamento di animali (concetto più ampio di bestiame)

Non è più necessario che l'attività sia in stretto collegamento col fattore terra, ma è sufficiente che essa riguardi il ciclo biologico di carattere animale o vegetale (l'allevamento di polli in batteria, la coltivazione di piante in acqua). Quindi è imprenditore agricolo chi svolge attività agricola per connessione, si intendono tali (presunzione assoluta) le attività dirette a:

  • Manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali;
  • Si parla anche di attività di "ricezione ed ospitalità" che però utilizza prevalentemente attrezzature o risorse dell'azienda (agriturismo).

Deve essere sia:

  • Soggettiva: lo stesso soggetto (l'imprenditore agricolo) deve svolgere l'attività agricola essenziale e quella connessa;
  • Oggettiva: significa che l'attività connessa deve essere svolta prevalentemente con prodotti propri.

All'imprenditore agricolo è equiparato quello ittico, ovvero colui che esercita l'attività di pesca professionale o che alleva organismi acquatici, e chi coltiva le vigne e raccoglie l'uva anche se produce e vende il vino, purché questo sia prodotto prevalentemente con i suoi uvaggi. L'imprenditore agricolo non può essere sottoposto a liquidazione giudiziale perché ha un doppio rischio, oltre al rischio d'impresa ha quello delle calamità naturali. L'imprenditore agricolo è definito in più di quello commerciale, è imprenditore in generale meno quello agricolo.

Statuto dell'imprenditore agricolo

  • Si iscrive nel RI ma in una sezione speciale tale pubblicità produce gli stessi effetti dell'iscrizione nella sezione ordinaria - dichiarativa!
  • È escluso dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili ma comunque deve predisporre assetti contabili e a fini fiscali tenere la contabilità;
  • Dirigenti preposti;
  • Non è soggetto a liquidazione giudiziale.

Imprenditore commerciale

Gli imprenditori commerciali sono coloro che esercitano:

  • Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (mediatore);
  • Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • Un'attività bancaria o assicurativa;
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti.

È un elenco esemplificativo quindi elenca categorie generiche non a numero chiuso.

Statuto dell'imprenditore commerciale e impresa commerciale non piccola

  • Obbligo di iscrizione al RI;
  • Rappresentanza commerciale;
  • Obbligo di tenuta delle scritture contabili;
  • Assoggettabilità al fallimento.

Le società aventi forma commerciale (tutte tranne la società semplice) devono tenere la contabilità, qualunque sia la natura dell'attività esercitata, compresa quella con oggetto agricolo -> la forma reagisce sulla sostanza. Viceversa una società con forma commerciale ma con oggetto agricolo è esonerata dalla liquidazione giudiziale: prevale la sostanza sulla forma.

Piccoli imprenditori

Si è piccoli imprenditori se si soddisfa il criterio della prevalenza, dove il lavoro proprio deve prevalere sia sul lavoro altrui che sul capitale investito, ovvero su entrambi i fattori della produzione. Questa prevalenza è sia qualitativa (apporto personale) che quantitativa (termini numerici). Esempio lavanderia automatizzata: solo macchinari e una persona che va solo ad aprire e chiudere -> non è piccolo perché prevale capitale investito. Prima in nessun caso erano considerati piccoli imprenditori le società. L'artigiano è sempre piccolo imprenditore? Per esserlo deve soddisfare il requisito della prevalenza.

Per quanto riguarda le dimensioni la definizione di piccolo imprenditore è stata sostituita dalla definizione di minore (quello che sta sotto certe soglie numeriche). Ratio: evita l'indiscrezionalità. L'esenzione al fallimento è accordata a chi dimostri di avere avuto, il possesso congiunto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento (o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore):

  • L'attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 € annui;
  • I ricavi minori di 200.000 € annui;
  • Indebitamento non superiore a 500.000 € annui.

Per fallire è sufficiente superare una soglia in uno dei 3 anni, per non fallire occorre rispettarle tutte e tre, proprio perché la norma dice "congiuntamente". L'onere della prova grava sull'imprenditore per il "principio di vicinanza della prova", perché è più facile per l'impresa (che ha i bilanci e le scritture contabili) dimostrare che è sotto le soglie. In merito si parla di "inversione dell'onere della prova" perché la prova non grava sull'attore (ovvero su chi inizia il processo) ma sul convenuto (ovvero su chi si deve difendere).

Tipologie di imprenditori

L'imprenditore individuale è la persona fisica, l'imprenditore collettivo è la persona giuridica, però attenzione:

  • Vi sono imprenditori collettivi che non sono delle vere persone giuridiche (le società di persone);
  • Vi sono imprenditori, persone giuridiche, formate da una sola persona (società unipersonali o fondazioni);
  • Può esserci una società senza impresa cosiddetta occasionale (compimento di atto non duraturo). Es. avvocati -> gli avvocati come tutti i professionisti intellettuali non sono imprenditori.

Nell'impresa collettiva vanno comprese le associazioni, fondazioni e gli enti del terzo settore. L'impresa pubblica, quella la cui titolarità sia riferibile a un soggetto di diritto pubblico. L'imprenditore privato è il soggetto privato, persona fisica.

Il registro imprese

Il registro imprese si divide in sezioni, è gestito su base provinciale dalle Camere di Commercio con modalità informatiche (è consultabile anche da remoto), l'iscrizione avviene principalmente su domanda dell'interessato ed il controllo che svolge il conservatore è di mera regolarità formale. Atti e fatti da iscrivere: elementi identificativi dell'impresa (principio della tassatività). Il R.I. è organizzato a piramide: alla base c'è un Conservatore che agisce sotto la direzione del Giudice delegato dal Presidente del Tribunale e alla cima della piramide troviamo il tribunale.

Sezione ordinaria

Esempio elenco delle categorie:

  • Imprenditori commerciali non piccoli;
  • Società commerciali (tutte tranne la ss.);
  • Consorzi con attività esterna e società consortili;
  • GEIE, gruppo europeo di interesse economico;
  • Enti pubblici che hanno per oggetto un'attività commerciale;
  • Società estere in parte soggette alla legge italiana.

Sezioni speciali

  • Piccoli imprenditori, s.s., imprenditori agricoli;
  • Imprese artigiane;
  • S.t.p. = società tra professionisti;
  • Gruppi di imprese (direzione e coordinamento);
  • Imprese sociali;
  • Start-up e PMI innovative.

Tipi di pubblicità (effetti di iscrizione nel R.I.)

  • Dichiarativa: ha due effetti. Positivo: ciò che è iscritto -> non opponibile (si dà per conosciuto dal terzo) -> non ammessa prova contraria; Negativo: ciò che non è iscritto -> non opponibile -> ammessa prova contraria (non l'ho iscritto ma ti ho portato a conoscenza). Di regola istantanea ma per spa tolleranza di 15 gg;
  • Normativa: è il presupposto per applicare una certa disciplina. A seconda che la società sia iscritta o no al R.I. applico norme diverse. Le società irregolari non possono essere le società di capitali perché acquistano personalità giuridica solo se si iscrivono al RI;
  • Costitutiva: è requisito necessario affinché la fattispecie si perfezioni, in sua mancanza l'atto è privo di validità e non produce effetti. Un esempio di pubblicità costitutiva è dato dalle società di capitali che nascono con l'iscrizione nel registro delle imprese;
  • Notizia: semplice notizia, documentazione anagrafica. È solo esclusa l'impresa agricola, perché è iscritta in una sezione speciale ma con effetto di pubblicità dichiarativa (effetto tipico della iscrizione nella sezione ordinaria);
  • Sanante: significa che eseguita la pubblicità su RI, tutti i vizi del procedimento vengono sanati, colpo di spugna su eventuali irregolarità.

Scritture contabili

Scritture contabili assolutamente obbligatorie:

  • Libro giornale (carattere cronologico-analitico ma inteso cum grano salis, rappresentare giorno per giorno),
  • Libro degli inventari (carattere periodico-sistematico) e fascicolo della corrispondenza (contiene gli originali delle lettere e telegrammi, intesa in senso evolutivo).

L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, ma anche le attività e le passività dell'imprenditore individuale estranee alla medesima. Per il libro giornale e il libro degli inventari l'unica formalità rimasta è numerare le pagine, non è più obbligatoria la bollatura e la vidimazione.

Relativamente obbligatorie: se richieste dalla natura/dimensioni dell'impresa (es. libro mastro, libro magazzino, libro cassa, ecc.).

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher clarissa.ferrarotti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale dei contratti d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Spiotta Marina.
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