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Concetti Chiave

  • I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini, non solo ai cittadini, e alcuni competono anche al nascituro, bilanciando i diritti della madre.
  • L'articolo 2 della Costituzione tutela i diritti individuali anche all'interno delle formazioni sociali, assegnando loro la titolarità dei diritti inviolabili.
  • I principi fondamentali della Costituzione sono il principio personalista, che protegge la sfera personale, e il principio pluralista, che garantisce diritti anche alle formazioni sociali.
  • La Corte costituzionale interpreta l'articolo 2 come una clausola generale di tutela dei diritti, estendendo la protezione a nuovi diritti inviolabili riconosciuti dal corpo sociale.
  • Grazie all'interpretazione dell'articolo 2, sono stati riconosciuti diritti come quello alla vita, alla libertà sessuale, alla privacy, e il diritto a conoscere le proprie origini biologiche.

Diritti inviolabili e formazioni sociali

I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini in quanto tali, non ai soli cittadini; alcuni competono anche al nascituro (ma devono essere contemperati con quelli della madre.

Quanto al riferimento che l’art. 2 fa alle «formazioni sociali», esso significa che i diritti del singolo sono tutelati anche all’interno delle formazioni sociali; e che la titolarità dei diritti inviolabili spetta anche alle formazioni sociali.

Principi fondamentali della Costituzione

Sono così affermati due dei principi fondamentali della Costituzione: il principio personalista, in base al quale esiste una sfera della personalità fisica e morale di ogni uomo che non può essere lesa da alcuno, e il principio pluralista, che tutela l’homme situé, ossia l’uomo nelle relazioni sociali, e garantisce alle formazioni sociali i medesimi diritti degli individui. Il principio pluralista, oltre ad avere una formulazione generale nell’art. 2 (e nell’art. 18 sulla libertà di associazione), trova specificazione negli articoli dedicati alle formazioni sociali a rilevanza costituzionale: la famiglia, le minoranze linguistiche, le comunità religiose, le organizzazioni sindacali, i partiti politici.

Interpretazione dell'articolo 2

In ordine all’art. 2 ci si è chiesti se siamo di fronte a un testo che intende riassumere le libertà poi elencate dagli artt. 13 e seguenti della Costituzione, oppure a una clausola generale di tutela dei diritti al di là di quelli espressamente previsti. La Corte costituzionale, dopo un iniziale rifiuto, ha fatto propria la seconda tesi (a partire dalla sent. 561 del 1987): per cui considera quella contenuta nell’art. 2 una disposizione a fattispecie aperta che assicura tutela costituzionale a nuovi diritti considerati come inviolabili dal corpo sociale, e perciò riconosciuti dal legislatore o dalla giurisprudenza o da convenzioni internazionali. Questa lettura dell’art. 2 (talvolta in correlazione con altri articoli) ha permesso alla Corte di ritenere costituzionalmente protetti: il diritto alla vita (sent. 223/1996), il diritto alla libertà sessuale (sent. 561/1987), il diritto del minore a essere inserito in una famiglia (sent. 183/1988), il diritto alla privacy (sent. 139/1990), il diritto all’identità personale (sent. 13/1994), il diritto ad abbandonare il proprio paese (sent. 278/1992), il diritto alla libertà sociale (ossia il diritto a svolgere liberamente un’attività senza finalità di lucro: sent. 50/1998); il diritto a costituire un’unione omosessuale (sent. 138/2010); il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche (sent. 278/2013).

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono i diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione?
  2. I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini, non solo ai cittadini, e comprendono anche diritti che competono al nascituro, sempre in equilibrio con i diritti della madre.

  3. Che significato ha il riferimento alle "formazioni sociali" nell'articolo 2 della Costituzione?
  4. L'articolo 2 tutela i diritti del singolo anche all'interno delle formazioni sociali, riconoscendo a queste ultime la titolarità dei diritti inviolabili, in linea con il principio pluralista.

  5. Come interpreta la Corte costituzionale l'articolo 2 della Costituzione?
  6. La Corte costituzionale considera l'articolo 2 come una disposizione a fattispecie aperta, che garantisce la tutela di nuovi diritti inviolabili riconosciuti dal corpo sociale, come il diritto alla vita e alla privacy, tra gli altri.

Domande e risposte

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