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Concetti Chiave

  • Il delitto tentato è regolato dall'art. 56 del Codice penale, punendo chi tenta di commettere un reato senza realizzarlo concretamente.
  • Un soggetto è responsabile di delitto tentato se compie atti chiaramente diretti a commettere un delitto, anche se l'azione non si completa.
  • Esempio di delitto tentato è il caso di omicidio, dove un colpo di pistola non causa la morte ma porta comunque a una condanna per tentato omicidio e lesioni.
  • La desistenza volontaria consente di applicare pene ridotte se il colpevole interrompe l'azione prima che si verifichi l'evento criminoso.
  • Le fattispecie di desistenza e recesso attivo sono entrambe basate sulla volontarietà dell'azione del colpevole nel tentativo di prevenire il reato.

Definizione di delitto tentato

L’art. 56 del Codice penale disciplina l’istituto del cosiddetto «delitto tentato».

Esso consente di punire il soggetto che, pur non avendo concretamente commesso il reato, si è prodigato per realizzare il fatto tipico previsto da una fattispecie penale.

Risponde di delitto tentato chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, anche se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

Esempio di omicidio tentato

Consideriamo, ad esempio, la fattispecie di omicidio ex art. 575: Tizio tenta di uccidere Caio, ma nel momento in cui esplode il colpo di pistola Caio si sposta, restando ferito solo superficialmente. In questo caso il giudice riconosce comunque la commissione di un reato: delitto tentato e lesioni dolose.

Conseguenze e desistenza volontaria

Il reato, infatti, è uscito dalla sfera della mera cogitatio, dando vita a un atto concreto e penalmente rilevante. Come afferma l’art. 56, il reato ideato non si compie, ma la conseguenza dell’azione criminosa è comunque un fatto illecito.

Se il colpevole desiste volontariamente dall’azione, si applica soltanto la pena per gli atti compiuti, qualora questi siano penalmente rilevanti. Se egli impedisce volontariamente l’evento (ad esempio lanciando un urlo subito dopo aver esploso il colpo di pistola), il soggetto è punito con la pena per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Entrambe le fattispecie sono rette dalla volontarietà: la prima è denominata «d’esistenza»; la seconda «recesso attivo».

Domande da interrogazione

  1. Che cos'è il delitto tentato secondo il Codice penale?
  2. Il delitto tentato, disciplinato dall'art. 56 del Codice penale, punisce chi compie atti idonei e diretti a realizzare un reato, anche se l'azione non si completa o l'evento non si verifica.

  3. Qual è un esempio pratico di delitto tentato?
  4. Un esempio di delitto tentato è l'omicidio, dove Tizio tenta di uccidere Caio ma lo ferisce solo superficialmente. In questo caso, il giudice riconosce il delitto tentato e le lesioni dolose.

  5. Cosa succede se il colpevole desiste volontariamente dall'azione criminosa?
  6. Se il colpevole desiste volontariamente, si applica solo la pena per gli atti compiuti, mentre se impedisce l'evento, è punito per delitto tentato con una pena ridotta da un terzo alla metà, come previsto dall'art. 56.

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