Conferenza di servizi
Conferenza preliminare indetta da un privato – Conferenza istruttoria dalla PA procedente – Conferenza decisoria per giungere al provvedimento finale.
Dal 2016 può avere due svolgimenti (termini): 90 gg per i superinteressi e indicano l’oggetto.
- Semplificata, deve concludere entro 45 gg; non c’è incontro per comunicazione.
- Simultanea, in caso la PA creda che la situazione sia più complessa. Tutte le amministrazioni si riuniscono in una riunione, va fatta entro 45 gg dall’inizio del procedimento. Se alla riunione partecipano anche amministrazioni non statali, quelle statali vengono rappresentate da un unico rappresentante. Questo soggetto le rappresenta tutte.
La decisione viene adottata sulla base delle “posizioni prevalenti”, sulla base di una maggioranza di interessi.
Quando ci sono dissensi qualificati, la nuova disciplina prevede, entro 10 gg, che le PA dissenzienti possano manifestare il dissenso alla PA procedente (opposizione).
Svolgimento
Si prevede una conferenza di servizi preliminare, istruttoria e decisoria. Questa ha un rappresentante unico e richiede dei tempi certi di conclusione. La disciplina permette l’opposizione della PA dissenziente (dissensi qualificati), l’opposizione può essere fatta anche dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome.
Con l’opposizione si apre una nuova fase: in questa fase la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri che si pronuncia entro 60 gg, 90 gg in caso di dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela degli interessi sensibili.
Se l’intesa non è raggiunta, il procedimento può andare comunque con una deliberazione del Consiglio dei Ministri nei 30 gg successivi, il quale può decidere se accogliere l’opposizione oppure accoglierla parzialmente, modificando il contenuto della determinazione della conferenza. Tutto questo serve a far emergere gli interessi pubblici.
La Conferenza dei servizi è uno strumento di semplificazione usato quando vengono toccati i “superinteressi” come ambiente, salute, ecc. Attraverso essa, l’amministrazione che ha in mano il procedimento coordina le altre; la Conferenza è indetta dal rappresentante del procedimento.
La conferenza può essere di diversi tipi:
- Preliminare, può essere indetta su richiesta di privati prima dell’inizio del procedimento, per venire a conoscenza degli atti e dei fatti, presentare una domanda e sapere se l’amministrazione approva.
- Istruttoria, indetta dall’amministrazione stessa, attraverso cui essa sente il parere di tutte le altre, per far emergere tutti gli interessi.
- Decisoria, si attiva a fronte di un ritardo, per raggiungere il provvedimento. Quando la decisione da prendere è “pluristrutturata”, nel senso che il provvedimento finale non può essere adottato senza previo assenso di altre amministrazioni.
Se tale assenso non viene rilasciato entro 30 gg dalla richiesta, l’amministrazione procedente ha l’obbligo di convocare la Conferenza di Servizi.
La Conferenza dei Servizi istruttoria è uno strumento facoltativo. Oggi abbiamo la conferenza semplificata e simultanea.
Fase decisoria
Alla fase istruttoria può seguire una fase nella quale l’amministrazione può esercitare un potere tramite mezzi consensuali. Gli accordi sono di due tipologie: ci sono quelli tra amministrazioni pubbliche, che non riguardano i privati, che sono detti di programma, e con questi indicano come esercitare il loro potere.
Ci sono poi accordi tra amministrazione pubblica e soggetti privati, cittadino e impresa; l’accordo viene fatto nel caso in cui il soggetto privato accetti la decisione della PA e si accordano sui costi ecc. Questo accordo è detto integrativo e può anche essere sostitutivo, cioè sostituisce il provvedimento amministrativo.
La fase decisoria conclude il procedimento amministrativo, porta all’adozione di un provvedimento motivato; la motivazione è espressione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, sia gli interessi che i presupposti di legge. Questo provvedimento è imperativo e autoritario.
Se ha contenuto negativo non è efficace da subito, ma deve prima essere comunicato, mentre è efficace immediatamente se ha contenuto positivo.
Inoltre si parla di tipicità dei provvedimenti, ossia questi esistono solo perché previsti dalla legge e l’amministrazione dovrà utilizzare un tipo di provvedimento in relazione alla sfera della visione del destinatario: è una garanzia.
Autotutela della PA
Se l’amministrazione si accorge di aver agito in modo scorretto, può annullare d’ufficio o revocare il provvedimento: è un mezzo di autogestione.
I provvedimenti amministrativi sono efficaci e modificano la sfera dei loro destinatari, producono effetti giuridici, ma non è detto che il privato si attenga a quanto stabilito dal provvedimento.
Grazie all’autotutela la PA dà esecuzione forzata al provvedimento, senza la necessità di rivolgersi ad un giudice.
Il potere di autotutela le serve per curare gli interessi della collettività e lo può utilizzare anche quando ritiene che uno dei suoi provvedimenti non sia utile per perseguire l’interesse pubblico, quindi che sia invalido e inopportuno.
In questo caso l’amministrazione lo può annullare d’ufficio, sempre senza la necessità di rivolgersi ad un giudice, oppure può reintervenire sul procedimento già adottato: questo non è più opportuno a causa di sopravvenienze, ad esempio zona non sismica che viene valutata sismica, e quindi il provvedimento viene messo da parte, revoca.
Può succedere anche che si giunga a quella che dovrebbe essere la conclusione del procedimento, 6 mesi, senza però l’adozione del procedimento; in questo caso si parla di silenzio della PA. Di fronte a ciò il legislatore interviene offrendo diverse soluzioni:
- Silenzio significativo: quando si attribuisce un significato all’inattività della PA. Se non avviene risposta si parla di silenzio-assenso, a meno che non ci siano in gioco interessi sensibili, es. ambientali, tramite il quale l’amministrazione approva il provvedimento senza esporsi.
- Oppure può accadere che all’inattività della PA sia dato un significato di diniego, quindi si parla di silenzio-diniego. Si dà comunque un significato al silenzio della PA.
- Silenzio-inadempimento: quando l’amministrazione non rispetta il suo dovere di provvedere; in questi casi l’ordinamento reagisce offrendo una particolare tutela giurisdizionale, questa tutela permette di far condannare l’amministrazione da un giudice che la richiama a compiere i suoi doveri, condanna all’adozione dei provvedimenti.
Se prosegue l’inadempimento dopo il richiamo, il giudice può nominare un commissario che si sostituisce all’amministrazione. Per ogni giorno di ritardo da parte dell’amministrazione, si prevede di introdurre un risarcimento monetario al privato, questo se l’amministrazione non è in grado di dimostrare che non è a causa
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