Principi fondamentali Articoli 1-12
Questa parte afferma i principi di libertà, uguaglianza e solidarietà che hanno ispirato le forze politiche nella formazione dello Stato democratico italiano.
Parte prima
Diritti e doveri dei cittadini Articoli 13-54
- Titolo I - Rapporti civili 13-28
- Titolo II - Rapporti etico-sociali 29-34
- Titolo III - Rapporti economici 35-47
- Titolo IV - Rapporti politici 48-54
Questa parte fissa i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini, e i rapporti tra i cittadini stessi e lo Stato.
Parte seconda
Ordinamento della Repubblica Articoli 55-139
- Titolo I - Il Parlamento 55-82
- Titolo II - Il Presidente della Repubblica 83-91
- Titolo III - Il Governo 92-100
- Titolo IV - La Magistratura 101-113
- Titolo V - Le regioni, le province, i comuni 114-133
- Titolo VI - Garanzie costituzionali 133-139
Questa parte delinea l'ordinamento statale italiano, regolandone la struttura e il funzionamento dei vari organi costituzionali.
Disposizioni transitorie e finali XVIII disposizioni
Questa parte include le norme dettate allo scopo di regolare il passaggio dal vecchio regime all'ordinamento democratico.
La Costituzione italiana
La Costituzione della Repubblica italiana è suddivisa in due parti, precedute dai Principi fondamentali, e comprende 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali.
I principi fondamentali
Principio democratico (art. 1)
La Costituzione si apre affermando che “l’Italia è una Repubblica democratica”. “La sovranità appartiene al popolo” che la esercita attraverso l’elezione dei suoi rappresentanti in Parlamento e negli enti locali.
Principio del lavoro (artt. 1, 4)
La Repubblica italiana è “fondata sul lavoro”. Il lavoro è, cioè, il fondamento della struttura politica dello Stato, un diritto-dovere con il quale ogni cittadino realizza pienamente la propria personalità e contribuisce a migliorare le condizioni di vita di tutta la nazione. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.”
Principio personalistico (art. 2)
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali”, ossia ammette il valore assoluto e universale della persona umana, che non può essere subordinata agli interessi dello Stato, della nazione o della razza. La Repubblica s’impegna nella tutela della persona non solo come singolo cittadino, ma anche come parte integrante e attiva di formazioni sociali come la famiglia, le associazioni politiche, professionali, religiose, sindacali e assistenziali.
Principio solidaristico (art. 2)
Il principio di solidarietà, sostenuto dal pensiero sociale cristiano, è solennemente affermato dalla Costituzione, che ne riconosce l’espressione nelle formazioni sociali come la famiglia.
Principio di uguaglianza (artt. 3, 4 e altri)
La Costituzione proclama l’uguaglianza formale e sostanziale delle persone. Ne sostiene la parità tutelando i diritti che la rendono effettiva, in termini di uguali opportunità. Garantisce ad ognuno l’accesso al diritto al lavoro; assicura, anche ai non abbienti, il diritto alla propria difesa; riconosce alla donna i diritti e la retribuzione previsti dal suo impiego per ogni lavoratore; stabilisce il suffragio universale per ambedue i sessi; salvaguarda il diritto di donne e uomini di accedere parimenti a cariche elettive, pubbliche o amministrative.
Lo Stato si impegna nella promozione di iniziative dirette a salvaguardare l’uguaglianza tra le persone entro i diversi contesti sociali.
Principio autonomista (artt. 5, 6)
La Costituzione sancisce l’autonomia degli organi amministrativi decentrati e periferici, ossia promuove le competenze locali di regioni, province e comuni, cui è affidato il proprio territorio. La Costituzione, inoltre, tutela con speciali norme le minoranze linguistiche riconosciute nel Paese.
Principio internazionalista (artt. 10, 11)
La Costituzione riconosce l’esistenza di un sistema internazionale soprastante i singoli Stati, una realtà sorta grazie alle moderne possibilità di comunicazione e collaborazione. Afferma che “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto”, e riconosce diritto di asilo al cittadino straniero privato, nella sua nazione, delle libertà democratiche promosse in Italia.
Con il principio di internazionalismo lo Stato ripudia la guerra, e rinuncia ad una parte della sua sovranità per attribuirla alla comunità internazionale, così da assicurare un giusto e pacifico ordine internazionale.