Concetti Chiave
- L'articolo 33 della Convenzione di Ginevra vieta l'espulsione o il respingimento di rifugiati verso territori dove la loro vita o libertà sono minacciate.
- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea protegge il diritto di asilo e impedisce l'allontanamento verso stati con rischi di pena di morte o tortura.
- Il regolamento di Dublino III stabilisce che le richieste di asilo devono essere esaminate uniformemente e possono essere presentate in un solo stato membro.
- La crisi migratoria ha portato alcuni paesi dello spazio Schengen a ripristinare controlli alle frontiere, influenzando la libertà di circolazione e il diritto di asilo.
- La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato l'applicabilità del principio di non-refoulement anche in acque internazionali, estendendo la protezione dei rifugiati.
Protezione dei rifugiati
L’articolo 33 della Convenzione di Ginevra impone il divieto di «espellere o respingere (refouler), in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche». Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tutela il diritto di asilo (art. 18) e vieta l’allontanamento dello straniero verso uno stato in cui esiste un serio rischio che sia sottoposto a pena di morte, tortura, trattamenti inumani o degradanti (art. 19).
Regolamento di Dublino III
Con l’entrata in vigore del regolamento di Dublino III (n. 604/2013) l’Unione europea ha stabilito i criteri ai quali gli stati membri devono attenersi nell’esaminare in modo uniforme le richieste di asilo, notevolmente aumentate a fronte della forte pressione migratoria verso l’Europa in questi ultimi anni. Il criterio generale previsto dal regolamento è che la richiesta di asilo può essere presentata in un solo stato membro: di norma è competente lo stato in cui ha fatto ingresso il richiedente (in caso di soggiorno continuato in uno stato per più di cinque mesi, allora la competenza si sposta in capo a quello).
Crisi migratoria e Schengen
La crisi migratoria ha però spinto alcuni paesi dello spazio Schengen, anche a seguito di gravi attentati terroristici, a invocare le circostanze eccezionali che consentono di ripristinare i controlli alle frontiere interne (cosiddetta sospensione di Schengen prevista dal regolamento Ue 2016/399), con evidenti ripercussioni sulla libertà di circolazione delle persone e sullo stesso diritto di asilo.In tema di rimpatri, la Corte europea dei diritti dell’uomo è intervenuta con una importante sentenza (Hirsi Jamaa c. Italia del 23 febbraio 2012), dichiarando l’applicabilità del principio di non-refoulement anche in acque internazionali quando uno stato contraente comunque eserciti la propria giurisdizione.
In sostanza, dunque, l’articolo trentatré della Convenzione di Ginevra ha introdotto il divieto di rifiutare l’immigrazione e, dunque, di respingere l’introduzione degli immigrati sul territorio nazionale senza che sussista una valida motivazione di rifiuto.
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale del divieto di refoulement secondo la Convenzione di Ginevra?
- Come il Regolamento di Dublino III influisce sulle richieste di asilo nell'Unione Europea?
- Quali sono le conseguenze della crisi migratoria sul sistema Schengen e sul diritto di asilo?
L'articolo 33 della Convenzione di Ginevra vieta di espellere o respingere un rifugiato verso territori dove la sua vita o libertà sarebbero minacciate a causa di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche.
Il Regolamento di Dublino III stabilisce che le richieste di asilo devono essere esaminate in un solo stato membro, di norma quello in cui il richiedente è entrato, per garantire un trattamento uniforme delle domande di asilo.
La crisi migratoria ha portato alcuni paesi dello spazio Schengen a ripristinare controlli alle frontiere interne, influenzando negativamente la libertà di circolazione e il diritto di asilo, come evidenziato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Hirsi Jamaa c. Italia.