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Concetti Chiave

  • La libertà di manifestazione del pensiero è soggetta a controlli giuridici variabili a seconda del mezzo utilizzato, con diverse regole per stampati e film.
  • Per gli stampati non è prevista censura preventiva, mentre i film devono seguire procedure di revisione ministeriale per ottenere il nulla osta alla proiezione.
  • Il d.lgs. 203/2017 ha introdotto responsabilità per produttori e distributori, che devono classificare i film in base all'età, con verifiche da parte di apposite commissioni.
  • Il bilanciamento della libertà di manifestazione del pensiero con altri diritti è fondamentale, evitando che l'esercizio di una libertà comprometta i diritti di altri individui o beni costituzionali.
  • Esistono divieti specifici, come l'apologia di reato e il vilipendio delle istituzioni, che devono essere rispettati durante l'esercizio della libertà di espressione.

Controlli sulla libertà di manifestazione

Nelle sue forme più dirette, la libertà di manifestazione del pensiero è sottoposta a specifici controlli di natura giuridica. Diversa disciplina è prevista a seconda del mezzo. Per gli stampati non è ammessa alcuna forma di controllo preventivo (non esiste censura), ma solo la possibilità di eventuale sequestro successivo alla pubblicazione.

Disciplina cinematografica e responsabilità

Invece la l. 161/1962 stabiliva controlli preventivi sui film (affidati ad apposite commissioni ministeriali di revisione cinematografica) ai fini della concessione del nulla osta alla proiezione (il visto censura, con eventuale divieto ai minori di 14 o di 18 anni). Con il d.lgs. 203/2017 è stata introdotta una nuova disciplina che responsabilizza gli operatori del settore: sono gli stessi produttori o distributori a proporre una classificazione dei film in base alle fasce di età, la cui correttezza è verificata prima dell’uscita nelle sale dalla commissione per la classificazione delle opere cinematografiche istituita presso la direzione generale cinema del ministero per i beni e le attività culturali. Si responsabilizzano anche le famiglie: per i film vietati sotto i 14 e i 18 anni è consentito l’accesso in sala del minore che sia accompagnato da un genitore e abbia compiuto, rispettivamente, 12 e 16 anni. Specifiche disposizioni regolano la trasmissione televisiva dei film vietati ai minori, per la quale sono previste limitazioni orarie e tecniche (art. 34 d.lgs. 177/2005).

Limiti impliciti e bilanciamento dei diritti

I limiti impliciti si desumono dalla lettura dell’intero testo costituzionale in materia di diritti: il concetto base è che il godimento di una libertà da parte di un soggetto non può tradursi nell’avvilimento della libertà di un altro soggetto o nella lesione di un bene di rilevanza costituzionale. Ecco dunque che la libertà di manifestazione del pensiero, esercitata per esempio attraverso il diritto di cronaca, deve misurarsi ed essere bilanciata:

- con i diritti della personalità (si pensi ai reati che, a protezione dell’onorabilità e della reputazione, puniscono l’ingiuria e la diffamazione ex artt. 594 e 595 c.p.);

- con diritti di natura civilistica come il diritto d’autore e delle opere dell’ingegno (l. 633/1941);

- con il divieto di pubblica apologia di reato (il caso, secondo la Corte costituzionale, di chi elogia un delitto o il suo autore andando al di là della «manifestazione di pensiero pura e semplice» e tenendo un «comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti», v. sent. 65/1970);

- con il divieto di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, della bandiera, che la Corte, con una giurisprudenza tormentata, distingue tuttora dalla legittima critica, anche severa (v. sent. 20/1974, nonché la disciplina introdotta dalla l. 85/2006 sui «reati di opinione»).

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono i controlli previsti per la libertà di manifestazione del pensiero nei vari mezzi di comunicazione?
  2. La libertà di manifestazione del pensiero è soggetta a controlli giuridici specifici a seconda del mezzo: per gli stampati non è prevista censura preventiva, mentre per i film esistono controlli preventivi tramite commissioni ministeriali per la concessione del nulla osta alla proiezione (visto censura).

  3. Come è cambiata la disciplina cinematografica con il d.lgs. 203/2017?
  4. Con il d.lgs. 203/2017, la responsabilità per la classificazione dei film è passata ai produttori e distributori, che propongono la classificazione in base alle fasce di età, verificata dalla commissione per la classificazione delle opere cinematografiche prima dell'uscita nelle sale.

  5. Quali sono i limiti impliciti alla libertà di manifestazione del pensiero?
  6. I limiti impliciti si desumono dalla necessità di bilanciare la libertà di manifestazione del pensiero con i diritti della personalità, il diritto d’autore, il divieto di pubblica apologia di reato e il vilipendio delle istituzioni, per evitare che l'esercizio di una libertà danneggi un'altra libertà o un bene di rilevanza costituzionale.

  7. Quali disposizioni regolano la trasmissione televisiva dei film vietati ai minori?
  8. La trasmissione televisiva dei film vietati ai minori è regolata da limitazioni orarie e tecniche, come previsto dall'art. 34 del d.lgs. 177/2005, per proteggere i minori da contenuti inappropriati.

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