Concetti Chiave
- La mora del debitore si verifica quando non adempie alla prestazione entro il termine stabilito, e richiede un atto formale di costituzione in mora da parte del creditore.
- Il debitore può essere automaticamente considerato in mora in situazioni specifiche, come quando rifiuta per iscritto di adempiere o supera un termine perentorio.
- Una volta costituito in mora, il debitore è responsabile per i danni causati dall'inadempimento, che possono includere danno emergente e lucro cessante.
- Nei casi di obbligazioni pecuniarie, il debitore non può giustificare l'impossibilità di pagamento per cause a lui non imputabili, dovendo comunque saldare il debito con gli interessi moratori.
- Il creditore è considerato in mora se non riceve la prestazione senza un motivo legittimo, e in questo caso l'onere di dimostrare l'impossibilità della prestazione ricade su di lui.
Definizione di mora del debitore
La mora è il ritardo nell’esecuzione della prestazione dovuta. Si parla di mora del debitore nel caso in cui egli non adempia entro il termine previsto (art. 1183) la prestazione. Tuttavia, affinché il debitore venga dichiarato in mora è necessario che il creditore emetta un atto formale di costituzione in mora (art. 1219), che i romani definivano «interpellatio». Il mancato adempimento, dunque, non determina il sorgere della mora, per il quale è sempre richiesta la formale costituzione in mora del debitore. Il debitore è altresì costituito automaticamente in mora in diversi casi: qualora egli abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere la prestazione; in seguito al superamento di un termine perentorio entro cui la prestazione si sarebbe dovuta eseguire nella dimora del creditore.
Costituzione formale in mora
Sul creditore grava dunque l’onere di costituire il debitore in mora, la quale non può mai essere presunta ma deve essere sempre formalmente costituita. La mora del debitore implica un maggior rischio in capo al medesimo: se, dopo la costituzione in mora, la prestazione diviene impossibile per cause non imputabili al debitore, egli sarà ugualmente considerato inadempiente perché il sopraggiungere di tale impossibilità è successivo a una sua precedente inadempienza (dogma della perpetuatio obligationis). Anche in questo caso, però, il debitore è liberato qualora egli riesca a dimostrare che la cosa sarebbe andata distrutta anche nelle mani del creditore.
Responsabilità e risarcimento del debitore
In capo al debitore costituito in mora sorge responsabilità, la quale è extracontrattuale nel caso in cui il danno derivi da fatto illecito. In questo caso, il danno da risarcire è composto da due componenti:
- il danno emergente, relativo alla perdita subita dal creditore;
- lucro cessante, cioè il mancato guadagno derivante dall’inadempimento.
È risarcibile solo il danno che si ricollega direttamente con l’inadempimento, del quale risulti conseguenza immediata e prevedibile da parte del creditore.
In caso di obbligazioni pecuniarie, il debitore non può mai addurre impossibilità per cause a lui non imputabili: anche qualora egli venga costituito in mora, sarà in ogni caso tenuto ad assolvere il debito contratto, a cui dovrà però aggiungere gli interessi moratori.
Mora del creditore
L’art. 1206 prevede che il creditore è in mora nel caso in cui egli non consenta, in assenza di un motivo legittimo, a ricevere la prestazione del debitore. L’art. 1207, ancora, dispone che, quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopraggiunta per cause non imputabili al debitore. In questo caso, dunque, l’onere di dimostrare l’impossibilità grava sul creditore.
Domande da interrogazione
- Cos'è la mora del debitore e come si determina?
- Quali sono le conseguenze della costituzione in mora per il debitore?
- Quali danni deve risarcire il debitore in caso di inadempimento?
- In quali casi il creditore può essere considerato in mora?
La mora del debitore è il ritardo nell'esecuzione della prestazione dovuta, che si verifica solo dopo la formale costituzione in mora da parte del creditore (art. 1219). Senza questo atto, il mancato adempimento non genera mora.
Una volta costituito in mora, il debitore assume un maggior rischio, poiché sarà considerato inadempiente anche se la prestazione diventa impossibile per cause non a lui imputabili (dogma della perpetuatio obligationis).
Il debitore è responsabile per il danno emergente e il lucro cessante, ossia la perdita subita dal creditore e il mancato guadagno derivante dall'inadempimento, a condizione che siano conseguenze immediate e prevedibili (art. 1219).
Il creditore è in mora se non consente a ricevere la prestazione senza un motivo legittimo (art. 1206). In tal caso, l'impossibilità della prestazione per cause non imputabili al debitore ricade sul creditore, che deve dimostrare tale impossibilità (art. 1207).