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Concetti Chiave

  • La cessione del contratto consente a un cedente di trasferire i propri diritti e doveri a un cessionario, richiedendo il consenso del contraente ceduto.
  • È fondamentale distinguere tra contratti a esecuzione istantanea, dove la cessione è preclusa una volta eseguita la prestazione, e contratti a esecuzione continuata, dove è consentita anche dopo l'inizio dell'adempimento.
  • Il cedente deve garantire la validità del contratto ceduto, ma non l'adempimento del contraente ceduto a meno di un accordo specifico.
  • La surrogazione consente il trasferimento del credito tramite il pagamento di un terzo, che può avvenire per volontà del creditore, del debitore o per surrogazione legale.
  • La surrogazione legale si applica automaticamente in determinate situazioni, come nel caso di pagamento da parte di un fideiussore, senza necessità di consenso delle parti coinvolte.

Definizione e requisiti della cessione del contratto

La cessione del contratto ha luogo quando una parte (il cedente) sostituisce a sé un terzo (il cessionario) nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive: in questo modo, il terzo assumerà nei confronti dell’altro contraente (ceduto) la medesima posizione prima occupata dal cedente. Il cessionario può dunque subentrare nella posizione di creditore o di debitore: sebbene la cessione del creditore sia generalmente indifferente per il debitore, così non è per un nuovo debitore, le cui qualità personali e condizioni patrimoniali sono estremamente rilevanti. Per questo motivo, per perfezionare la cessione è necessario il consenso del contraente ceduto (art. 1406), con eccezione dei contratti plurilaterali (come quello di società per azioni).

Distinzione tra tipi di contratti

Come la cessione dei crediti, anche quella del contratto costituisce l’oggetto di un nuovo contratto, la cui stesura è possibile solo se le prestazioni contrattuali non sono state ancora eseguite. Tuttavia è necessario distinguere fra contratti a esecuzione istantanea o differita, dei quali l’adempimento della prestazione ne preclude la cessione, e contratti a esecuzione continuata o periodica, nei quali la cessione è possibile anche se è iniziata, da entrambe le parti, l’esecuzione del contratto.

Garanzie e eccezioni nella cessione

Il contraente ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni basate sul contratto; da parte sua, il cedente è tenuto a garantire al cessionario la validità del contratto ceduto (art. 1410.1), ma non garantisce, salvo patto contrario, l’adempimento del contraente ceduto (art. 1410.2).
Oltre che tramite cessione, il credito può essere trasferito mediante surrogazione. In questo caso, la trasmissione del credito è collegata al pagamento del debito da parte di un terzo: il pagamento soddisfa il creditore ma non estingue l’obbligazione perché il garante deve ripetere ciò che ha dato e, affinché questo accada, è necessario che il creditore lo surroghi nei diritti esperibili contro il debitore originario. Tale contesto può verificarsi in tre distinti casi:

1. Surrogazione per volontà del creditore: in caso di inadempimento del debitore, il pagamento può essere estinto da un terzo. Espressamente e contestualmente al pagamento, il creditore può surrogare il garante nei propri diritti verso il debitore (art. 1201).

2. Surrogazione per volontà del debitore: se il debitore richiede un mutuo per estinguere un debito, egli può surrogare il mutuante nei diritti del suo creditore, anche senza consenso di questo, purché nel contratto di mutuo sia espressamente indicata la specifica destinazione della somma presa a prestito e la quietanza di pagamento contenga la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento (art. 1202).

3. Surrogazione legale: essa opera al di là della volontà delle parti nei casi menzionati ex art. 1203, come la surrogazione ipotecaria di pagamento o quella del fideiussore che ha pagato il debito nei diritti del creditore (art. 1949).

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Domande da interrogazione

  1. Che cos'è la cessione del contratto e quali sono i suoi requisiti?
  2. La cessione del contratto avviene quando un cedente sostituisce un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive. È necessario il consenso del contraente ceduto per perfezionare la cessione, salvo nei contratti plurilaterali (art. 1406).

  3. Qual è la differenza tra contratti a esecuzione istantanea e contratti a esecuzione continuata riguardo alla cessione?
  4. Nei contratti a esecuzione istantanea o differita, l'adempimento della prestazione preclude la cessione. Al contrario, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, la cessione è possibile anche se l'esecuzione è già iniziata da entrambe le parti.

  5. Quali garanzie deve fornire il cedente al cessionario?
  6. Il cedente deve garantire al cessionario la validità del contratto ceduto, ma non garantisce l'adempimento del contraente ceduto, salvo diverso accordo (art. 1410).

  7. In quali casi si verifica la surrogazione del credito?
  8. La surrogazione può avvenire per volontà del creditore, per volontà del debitore o per surrogazione legale. In ciascun caso, il pagamento da parte di un terzo consente di trasferire i diritti del creditore verso il debitore originario (art. 1201, 1202, 1203).

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