Concetti Chiave
- Il datore di lavoro può accettare certificazioni di malattia o disporre visite mediche di controllo, obbligatorie per i dipendenti.
- I controlli devono essere effettuati da medici pubblici e seguire fasce orarie specifiche per il settore privato e pubblico.
- I lavoratori con giustificati motivi, come visite mediche o patologie gravi, possono essere esentati dall'obbligo di reperibilità.
- Per i lavoratori pubblici, gli accertamenti possono essere richiesti dall'amministrazione a partire dal primo giorno di malattia.
- Le assenze ingiustificate durante le fasce di reperibilità comportano riduzioni retributive e possibili sanzioni disciplinari, escluse quelle di licenziamento.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro può scegliere di accettare la certificazione che attesta lo stato di malattia di un proprio dipendente, oppure di verificarne l’attendibilità disponendo una visita medica di controllo, alla quale il lavoratore è contrattualmente obbligato a rendersi disponibile. Per garantire l'imparzialità, il controllo deve essere effettuato da medici pubblici, appartenenti al polo unico delle visite fiscali (gestito dall’Inps). I controlli possono essere effettuati all'interno di fasce orarie di reperibilità giornaliera, fissate dalla legge e differenti nel settore pubblico e in quello privato. Le fasce orarie sono:
- dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 nel settore privato;
- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 nei settori della pubblica amministrazione.
Eccezioni all'obbligo di reperibilità
Il lavoratore è contrattualmente obbligato ad essere reperibile al controllo presso il proprio domicilio abituale, tranne nel caso in cui egli possa addurre un giustificato motivo di assenza, ad esempio la necessità di sottoporsi ad una visita medica. L’obbligo di reperibilità viene meno per i lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate dalla documentazione della struttura sanitaria, oppure per i lavoratori che presentano stati patologici connessi a un’invalidità riconosciuta (di almeno il 67% nel settore privato, del 50% in quello pubblico).
Accertamenti per i lavoratori pubblici
Per i lavoratori pubblici, gli accertamenti sono effettuati dai medici Inps, su ufficio o su richiesta dell'amministrazione. La richiesta può essere avanzata sin dal primo giorno di malattia a discrezione del datore di lavoro; essa diviene però un obbligo quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Le visite possono essere effettuate anche con cadenza sistematica è ripetitiva.
Conseguenze per assenza ingiustificata
Se il lavoratore deve allontanarsi dal domicilio durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, che a sua volta trasmetterà l'informazione all’Inps. Il lavoratore, pubblico o privato, non reperito al domicilio durante le fasce di controllo previste dalla legge, subisce una riduzione del trattamento retributivo di malattia, pari al 100% per i primi dieci giorni, del 50% per i giorni successivi. Recentemente, la corte costituzionale ha stabilito che la sanzione oltre il 10º giorno sia erogabile solo in caso di recidiva, cioè di una seconda assenza ingiustificata. In aggiunta, il lavoratore è passibile di una sanzione disciplinare conservativa; resta escluso il licenziamento.
Domande da interrogazione
- Quali sono gli obblighi del datore di lavoro riguardo alla malattia dei dipendenti?
- In quali casi il lavoratore può essere esonerato dall'obbligo di reperibilità?
- Quali sono le conseguenze per un lavoratore non reperito durante le fasce di controllo?
Il datore di lavoro può accettare la certificazione di malattia o richiedere una visita medica di controllo, che deve essere effettuata da medici pubblici dell'Inps. I lavoratori sono obbligati a essere reperibili durante fasce orarie specifiche, diverse per settore pubblico e privato.
Il lavoratore può essere esonerato dall'obbligo di reperibilità se presenta un giustificato motivo di assenza, come una visita medica, o se è affetto da patologie gravi o invalidità riconosciuta, con percentuali specifiche a seconda del settore.
Un lavoratore non reperito subisce una riduzione del trattamento retributivo di malattia, pari al 100% per i primi dieci giorni e del 50% per i giorni successivi. Inoltre, può ricevere una sanzione disciplinare conservativa, ma non può essere licenziato.