Concetti Chiave
- I conflitti tra diritti fondamentali possono sorgere tra diritti individuali, come il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza, e tra diritti e beni collettivi, come la libertà di iniziativa economica e la tutela dell'ambiente.
- I limiti ai diritti possono essere sia espressi, definiti da disposizioni costituzionali, sia impliciti, in cui il diritto di uno si limita in base al diritto di un altro.
- Il bilanciamento dei diritti deve riguardare diritti e beni di pari rango costituzionale, garantendo un sacrificio ragionevole e proporzionato.
- Ogni diritto deve preservare il suo contenuto essenziale durante il bilanciamento, per evitare violazioni sostanziali delle sue garanzie fondamentali.
- Nessun diritto può avere una posizione di supremazia gerarchica; tutti i diritti devono integrarsi reciprocamente per garantire la dignità della persona.
Conflitti tra diritti fondamentali
La Costituzione riconosce e garantisce, come si è visto, una pluralità di diritti, i quali tuttavia possono entrare in conflitto fra loro. I conflitti possono essere di due tipi:
- conflitti fra diritti fondamentali (ad es. fra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza);
- conflitti fra diritti e beni collettivi (ad es. fra libertà di iniziativa economica e tutela dell’ambiente o fra libertà di riunione e tutela dell’incolumità pubblica).
Limiti espressi e impliciti
I limiti ai diritti, di norma, sono espressamente previsti da singole disposizioni costituzionali (limiti espressi): come abbiamo visto, la libertà di manifestazione del pensiero non può essere contraria al buon costume; la libertà di circolazione e soggiorno può essere limitata in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza; la libertà di impresa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, e via dicendo.
Ovviamente la problematica dei limiti ai diritti non si risolve nei soli casi in cui la Costituzione provvede in maniera esplicita. Ciò perché l’esistenza stessa di una pluralità di diritti, richiamando una celebre affermazione di Kant, ha come conseguenza che il diritto di uno trova il proprio limite nel diritto dell’altro (limiti impliciti). Fu proprio la prima sentenza della Corte costituzionale (la 1/1956) ad affermare che «il concetto di limite è insito nel concetto di diritto... nell’ambito dell’ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell’ordinata convivenza civile». Perciò, i diritti e i beni collettivi in conflitto devono essere bilanciati innanzitutto dal legislatore, nel dettare una determinata disciplina giuridica, nonché, nell’esercizio del controllo di costituzionalità sulle leggi, dal giudice costituzionale.
Bilanciamento dei diritti
Il bilanciamento dei diritti avviene nel rispetto delle regole seguenti:
1. deve riguardare conflitti fra diritti e beni aventi il medesimo rango costituzionale, vale a dire i beni tutelati devono possedere una rilevanza costituzionale (ad es. sent. 91/1964 che ritenne di pari rango l’interesse alla riscossione dei tributi e la libertà di domicilio);
2. deve essere svolto in modo tale che il sacrificio subito da un diritto sia ragionevole e proporzionato, ossia non eccessivo (ad es. sent. 27/1975 che, nel bilanciamento fra tutela del concepito e salute della madre dichiarò illegittima la norma incriminatrice dell’aborto di donna consenziente anche nel caso di gravidanza nociva per l’integrità psico-fisica della madre);
3. deve essere tale da preservare comunque il contenuto essenziale del diritto sacrificato come misura minima al di sotto della quale il diritto stesso risulterebbe violato (ad es. sent. 27/1998 che valutò la misura della protezione accordata dal legislatore al diritto all’indennizzo in caso di danno alla salute derivante da vaccinazioni obbligatorie o anche solo incentivate).
Integrazione reciproca dei diritti
Il bilanciamento dei diritti implica che nessun diritto può avere, in astratto, una posizione di supremazia gerarchica. Come ha affermato la Corte costituzionale intervenendo sulla vicenda dello stabilimento siderurgico dell’Ilva di Taranto, in cui erano in gioco sia la libertà di impresa sia il diritto al lavoro sia il diritto alla salute, «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri… Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona» (sent. 85/2013; sulla stessa vicenda v. poi sent. 58/2018).
Domande da interrogazione
- Quali sono i principali tipi di conflitti tra diritti fondamentali?
- Come vengono definiti i limiti ai diritti nella Costituzione?
- Quali sono le regole per il bilanciamento dei diritti?
- Cosa implica l'integrazione reciproca dei diritti?
- Qual è il rischio di una supremazia di un diritto sugli altri?
I conflitti possono essere di due tipi: tra diritti fondamentali (es. diritto di cronaca vs diritto alla riservatezza) e tra diritti e beni collettivi (es. libertà di iniziativa economica vs tutela dell’ambiente).
I limiti ai diritti sono di norma espressamente previsti da disposizioni costituzionali, ma esistono anche limiti impliciti, in quanto il diritto di uno trova il proprio limite nel diritto dell’altro, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 1/1956.
Il bilanciamento deve riguardare diritti di pari rango costituzionale, essere ragionevole e proporzionato, e preservare il contenuto essenziale del diritto sacrificato, come stabilito in diverse sentenze della Corte costituzionale.
L'integrazione reciproca implica che nessun diritto può avere una posizione di supremazia gerarchica; tutti i diritti fondamentali devono coesistere in equilibrio, come evidenziato dalla Corte costituzionale nel caso dell'Ilva di Taranto.
Se un diritto avesse una prevalenza assoluta, si verificherebbe l'espansione illimitata di quel diritto, diventando tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche, compromettendo così la dignità della persona, come affermato dalla Corte nella sentenza 85/2013.