Concetti Chiave
- I tre criteri per distinguere tra atti preparatori e atti esecutivi sono l’univocità, l’aggressione della sfera del soggetto passivo e l’azione tipica.
- Il delitto tentato è configurabile quando si compiono atti idonei e non equivoci, con pene che variano a seconda della gravità del reato.
- Il colpevole di delitto tentato può essere punito con reclusione non inferiore a 12 anni se la pena prevista è l'ergastolo, altrimenti con una pena ridotta.
- Se il colpevole desiste volontariamente dall’azione, è punito solo per gli atti compiuti che costituiscono un reato diverso.
- La pubblica amministrazione può chiedere alle Sezioni unite della Corte di cassazione di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ogni stato e grado del processo.
Criteri di distinzione degli atti
Esistono tre criteri di distinzione fra atti preparatori e atti esecutivi:
1) criterio dell’univocità → considera preparatori tutti gli atti contrassegnati da una perdurante equivocità, sebbene siano idonei rispetto alla commissione del reato. Invece, considera esecutivi gli atti univoci;
2) criterio dell’aggressione della sfera del soggetto passivo → considera preparatori tutti gli atti che rimangono nella sfera del soggetto attivo, esecutivi quelli che riescono ad invadere la sfera personale del soggetto passivo;
3) criterio dell’azione tipica → considera esecutivi soltanto gli atti che danno inizio all’esecuzione della fattispecie di parte speciale.
Delitto tentato e relative pene
Ai fini della configurabilità del delitto tentato rileva l’art. 56 del Codice penale.
Art. 56 → delitto tentato
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.
Il colpevole del delitto tentato è punito con la reclusione non inferiore a 12 anni se la pena stabilita è l’ergastolo e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il reato, diminuita da un terzo alla metà.
Se le parti sono d’accordo non impugnano e sulla questione si forma giudicato non più discutibile;
- soluzione anticipata.→ può essere adottata mediante regolamento preventivo di giurisdizione.
Art. 41 → regolamento preventivo di giurisdizione
Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle Sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'art. 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli artt. 364 ss., e produce gli effetti di cui all'art. 367.
La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.
Quindi, la pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.
Domande da interrogazione
- Quali sono i criteri per distinguere tra atti preparatori e atti esecutivi?
- Come viene configurato il delitto tentato secondo l'art. 56 del Codice penale?
- Quali sono le pene previste per il colpevole di delitto tentato?
- Cosa prevede l'art. 41 riguardo al regolamento preventivo di giurisdizione?
Esistono tre criteri: l'univocità, che distingue gli atti univoci da quelli equivoci; l'aggressione della sfera del soggetto passivo, che considera esecutivi gli atti che invadono la sfera personale del soggetto passivo; e l'azione tipica, che considera esecutivi solo gli atti che iniziano l'esecuzione della fattispecie di parte speciale.
Il delitto tentato si configura quando una persona compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
Il colpevole di delitto tentato è punito con reclusione non inferiore a 12 anni se la pena prevista è l'ergastolo, altrimenti con una pena diminuita da un terzo a due terzi rispetto a quella stabilita per il delitto.
L'art. 41 consente a ciascuna parte di chiedere alle Sezioni unite della Corte di cassazione di risolvere questioni di giurisdizione prima che la causa sia decisa nel merito, e la pubblica amministrazione può richiedere la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ogni stato e grado del processo.