Concetti Chiave
- L'art. 19 della Costituzione garantisce la libertà religiosa anche nelle strutture obbliganti, come forze armate e istituti penitenziari.
- Il Concordato del 1984 assicura che la permanenza in strutture obbliganti non impedisca l'esercizio della libertà religiosa, con assistenza garantita da ecclesiastici.
- Negli istituti penitenziari, i detenuti possono professare la loro fede e avere assistenza spirituale, con un cappellano disponibile per i cattolici.
- Il servizio di assistenza religiosa nelle forze armate è regolato da leggi specifiche e gestito da cappellani militari, senza limitazioni per i culti acattolici.
- Nei centri di accoglienza, la libertà di culto è garantita, ma la normativa varia a seconda del tipo di struttura e della situazione giuridica dei trattenuti.
Libertà religiosa nelle strutture obbliganti
L’art.19 della Costituzione sancisce la libertà religiosa per tutti anche nei luoghi (= strutture obbliganti) che comportano una diminuzione della libertà personale
Le strutture obbliganti sono:le Forze armate, le strutture ospedaliere, gli istituti penitenziari, i centri di accoglienza per immigrati.
Per la Chiesa cattolica, il Concordato del 1984 (art.11) prevede che la permanenza in una struttura obbligante non deve dar luogo ad alcun impedimento dell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto. Tale assistenza è assicurata dalla presenza di ecclesiastici appositamente nominati dalle autorità italiane
Assistenza spirituale e intese religiose
Nel caso di confessioni religiose i cui rapporti sono regolati da intese a cui ha fatto seguito la relativa legge, in tali intese sono indicate le disposizioni per l’assistenza spirituale. Di norma, non sono presenti limitazione e senza alcun onere per lo Stato, diversamente da quanto, invece, avviene con la Chiesa cattolica.
Servizio di assistenza nelle forze armate
Il servizio di assistenza è disciplinato dal D.Lgs n° 66/2010. Esso è disimpegnato da sacerdoti cattolici con la qualifica di cappellani militari che, con l’amministrazione hanno un rapporto d’impiego e sono inquadrati nelle gerarchie militari. La direzione del servizio è affidata all’Ordinario militare per l’Italia col grado di generale di corpo d’armata. Per le confessioni acattoliche non esistono limitazioni quanto all’esercizio del loro culto e l’assistenza spirituale
Assistenza religiosa nelle amministrazioni pubbliche
La legge relativa all’ordinamento delle Amministrazioni della P.S. garantisce che il personale residente c/o gli alloggi collettivi o c/o scuole, hanno diritto all’assistenza religiosa che viene assicurata da ecclesiastici estranei all’amministrazione ma da essa retribuiti. Solo alcune intese fanno riferimento all’assistenza spirituale c/o le Forze di Polizia
Istituti penitenziari
Libertà religiosa negli istituti penitenziari
I detenuti e gli internati, godono della libertà di professare la loro fede religiosa, di istruirsi e di
praticarne il culto. Tale diritto è garantito dalla presenza, per i cattolici, di un cappellano che, con
l’amministrazione penitenziaria ha un rapporto di impiego
Per gli altri culti, l’assistenza è garantita su richiesta del detenuto. Un caso particolare è quello degli arresti domiciliari: il legislatore non ha mai dettato norme specifiche e le decisioni della giurisprudenza sono diverse.
Assistenza religiosa nel servizio sanitario
La legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale stabilisce che l’assistenza religiosa è assicurata nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del degente.
A tal fine, l’ASL provvede al servizio d’intesa con gli Ordinari diocesani territorialmente competenti. In materia, sono intervenute le Regioni per stipulare protocolli d’intesa con le Conferenze episcopali regionali e con alcune comunità acattoliche
Libertà di culto nei centri di accoglienza
Nelle strutture destinate a trattenere gli extracomunitari irregolari e destinati all’espulsione (C.I.E.) è assicurata la libertà di culto e ai trattenuti è garantita la libertà di colloquio all’interno del centro con i ministri di culto. Nei C.A.R.A. (=Centri di accoglienza per richiedenti asilo), Invece mancano norme precise per cui, nel vuoto legislativo può essere applicata la normativa che riguarda i C.I.E. (art.21, DR 394/199).
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale della libertà religiosa nelle strutture obbliganti?
- Come viene garantita l'assistenza spirituale nelle Forze armate?
- Qual è la situazione della libertà religiosa negli istituti penitenziari?
- Come viene gestita la libertà di culto nei centri di accoglienza per richiedenti asilo?
L'art. 19 della Costituzione garantisce la libertà religiosa per tutti, anche all'interno delle strutture obbliganti, come le Forze armate e gli istituti penitenziari, dove la libertà personale può essere limitata.
Il servizio di assistenza nelle Forze armate è regolato dal D.Lgs n° 66/2010 e viene svolto da cappellani militari cattolici, mentre per le confessioni acattoliche non ci sono limitazioni nell'esercizio del culto.
I detenuti hanno il diritto di professare la loro fede e praticare il culto, con la presenza di un cappellano per i cattolici, mentre per gli altri culti l'assistenza è garantita su richiesta del detenuto.
Nei C.A.R.A. non ci sono norme specifiche, ma si può applicare la normativa dei C.I.E., garantendo la libertà di culto e colloqui con i ministri di culto per i trattenuti.