Concetti Chiave
- L'articolo 38 della Costituzione italiana garantisce assistenza e previdenza sociale ai cittadini inabili al lavoro e ai lavoratori in caso di eventi come malattia o disoccupazione involontaria.
- L'assistenza è erogata dalla pubblica amministrazione, che valuta le esigenze personali dei beneficiari, mentre la previdenza è gestita da istituti statali secondo criteri oggettivi.
- La giurisprudenza costituzionale riconosce i diritti all'assistenza e alla previdenza come diritti soggettivi perfetti, che possono essere rivendicati in giudizio dal cittadino.
- Entrambi i diritti devono essere garantiti in modo uniforme e senza discriminazioni irragionevoli tra diverse categorie di cittadini.
- La Corte costituzionale vigila sulla ragionevolezza delle prestazioni erogate, assicurando che le norme siano applicate in modo giusto e equo.
Assistenza e previdenza sociale
L’art. 38 Cost. garantisce l’assistenza e la previdenza sociale. Il primo comma prevede che «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere» abbia diritto al mantenimento e all’assistenza sociale; il secondo comma prevede che ai lavoratori siano garantiti «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria», abbiano cioè diritto alla previdenza sociale attraverso l’erogazione di pensioni, assegni o assicurazioni. L’assistenza viene erogata sulla base delle esigenze personali del beneficiario che spetta alla pubblica amministrazione (principalmente comuni e regioni) valutare discrezionalmente. La previdenza, invece, viene erogata da appositi «organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato» (art. 38.4), secondo parametri oggettivi che fanno riferimento all’età anagrafica, all’appartenenza a determinate categorie, agli anni di anzianità contributiva. Tali organi e istituti (ad esempio l’Inps), oltre alle prestazioni previdenziali finanziate dalla contribuzione a carico sia dei lavora
Erogazione e giurisprudenza
tori sia dei datori di lavoro, erogano anche prestazioni di natura assistenziale, a carico della fiscalità generale, a favore di soggetti in condizione di bisogno (si pensi al reddito di inclusione introdotto dal d.lgs. 147/2017 quale misura di contrasto alla povertà).
La giurisprudenza costituzionale (v. sentt. 22/1969 e 160/1974) considera norme precettive tanto il primo quanto il secondo comma dell’art. 38, i quali attribuiscono diritti soggettivi perfetti, giudizialmente azionabili. Se il diritto all’assistenza compete al cittadino solo in quanto
Domande da interrogazione
- Quali diritti garantisce l'art. 38 della Costituzione italiana in materia di assistenza e previdenza sociale?
- Come viene erogata l'assistenza e la previdenza sociale secondo la normativa italiana?
- Qual è il ruolo della giurisprudenza costituzionale riguardo ai diritti di assistenza e previdenza?
L'art. 38 Cost. garantisce il diritto all'assistenza sociale per i cittadini inabili al lavoro e privi di mezzi, e il diritto alla previdenza sociale per i lavoratori, che include prestazioni in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.
L'assistenza è erogata dalla pubblica amministrazione in base alle esigenze personali, mentre la previdenza è fornita da organi e istituti statali secondo parametri oggettivi, come età e anzianità contributiva, e include prestazioni assistenziali finanziate dalla fiscalità generale.
La giurisprudenza costituzionale considera i diritti di assistenza e previdenza come diritti soggettivi perfetti, azionabili in giudizio, e stabilisce che devono essere garantiti in modo uniforme e senza discriminazioni irragionevoli, con la Corte costituzionale che verifica la ragionevolezza delle prestazioni.