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Concetti Chiave

  • Esistono fattispecie di serrata lecita sia penalmente che civilmente, riguardanti situazioni specifiche non sempre chiare nella giurisprudenza.
  • Una delle fattispecie riguarda la messa in libertà dei lavoratori non scioperanti in caso di scioperi anomali, ritenuta come impossibilità a ricevere prestazioni.
  • La serrata di ritorsione, inizialmente legittima, è stata dichiarata illegittima civilmente poiché limita il diritto di sciopero e può costituire comportamento antisindacale.
  • Se lo sciopero anomalo supera i limiti previsti, la serrata di ritorsione può diventare legittima come autotutela per danni alla produttività.
  • La legittimità delle serrate è regolata dall'articolo 1256 del Codice civile, che tratta dell'impossibilità sopravvenuta a ricevere prestazioni lavorative.

Fattispecie di serrata lecita

Esistono alcune fattispecie in cui la serrata è lecita sia sul piano penale, sia su quello civile. La fattispecie riguarda due situazioni determinate, ancora confuse e discontinue perché non definite con esattezza dalla giurisprudenza. Le ipotesi riguardano i casi in cui:

- abbia luogo la messa in libertà dei lavoratori non scioperanti nel caso di forme di sciopero anomale (a scacchiera, articolato, ecc.). In questa ipotesi, infatti, il datore di lavoro ritiene che si verifichi un’impossibilità sopravvenuta a ricevere le prestazioni;

- la seconda ipotesi riguarda la cosiddetta «serrata di ritorsione», che si configura come azione ritorsiva rispetto allo sciopero indetto dai lavoratori. Essa è stata ritenuta legittima fino alla pronuncia 711 del 1980 (Corte di Cassazione), che ha sancito la legittimità, entro certi limiti, delle forme di sciopero anomale.

Legittimità e limiti della serrata

Alla luce di tale pronunci, la serrata di ritorsione è divenuta illegittima sul piano civile perché tende a limitare o persino impedire l’esercizio del diritto di sciopero: si configura pertanto un comportamento antisindacale, reprimibile tramite il ricorso all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Tuttavia, qualora lo sciopero anomalo vada oltre i limiti previsti dalla sentenza 711/1980, provocando un danno alla produttività la serrata di ritorsione è legittima. In questo caso, infatti, la serrata si configura come forma di autotutela rispetto al comportamento dei lavoratori che sta arrecando un danno illecito.

Articolo 1256 e serrata

La legittimità di queste due forme di serrata è ricondotta all’articolo 1256 del Codice civile, che disciplina l’impossibilità sopravvenuta a ricevere le prestazioni.

Mentre la prima ipotesi è rivolta ai lavoratori che, pur non scioperando, non possono svolgere la prestazione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256, la serrata di ritorsione si propone di arginare o persino impedire l’esercizio del diritto di sciopero.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le fattispecie in cui la serrata è considerata lecita?
  2. La serrata è lecita in due casi: quando si libera i lavoratori non scioperanti durante forme di sciopero anomale e nella cosiddetta "serrata di ritorsione", che era considerata legittima fino alla sentenza 711 del 1980 della Corte di Cassazione.

  3. Qual è la posizione della giurisprudenza riguardo alla serrata di ritorsione?
  4. La serrata di ritorsione è stata dichiarata illegittima sul piano civile poiché limita il diritto di sciopero, configurandosi come comportamento antisindacale, a meno che lo sciopero anomalo non superi i limiti stabiliti dalla sentenza 711/1980, giustificando così la serrata come autotutela.

  5. Come si collega l'articolo 1256 del Codice civile alla legittimità della serrata?
  6. L'articolo 1256 del Codice civile giustifica la legittimità delle forme di serrata in caso di impossibilità sopravvenuta a ricevere le prestazioni, sia per i lavoratori non scioperanti che per la serrata di ritorsione in risposta a comportamenti dannosi dei lavoratori in sciopero.

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