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Psicologia criminologica e risk assessment

Prof. Zara

Testi

  • Zara, “Le carriere criminali” (2005);
  • (2016) “Criminal recidivism” solo I, IV, V, VI, VII. Zara e Farrington;
  • Zara (2016). “Valutare il rischio in ambito criminologico”. Facoltativo;
  • Articoli, facoltativi.

Le parti in inglese le faremo a lezione.

15.02.18

Guarderemo nel dettaglio le carriere criminali: → omotipica ed eterotipica, persistenza e recidivismo.

Non ci occuperemo dell’individuo che cade in un reato che però è una parentesi nel funzionamento normale della storia di vita, ci occuperemo del soggetto recidivo e persistente.

Continuità antisociale

Una volta conclusa l’esecuzione della pena a livello trattamentale: qualunque cosa abbia fatto o non fatto durante la fase esecutiva.

In Italia non si può più fare nulla. Per questo è importante riuscire ad agganciare queste persone dopo l’esecuzione della pena, ma non è quasi mai possibile farlo.

Infine, valuteremo il risk assessment, cercheremo di capire la sua evoluzione e applicazione. Il risk assessment può essere utilizzato da tutti gli esperti forensi, ma soprattutto dagli psicologi.

AIMS del corso

  • Carriere criminali e individui criminali: cause, processi, differenze individuali, similarità.
  • Valutazione del rischio criminale e di violenza in psico-criminologia: rilevanza teorica e scientifica, ambiti applicativi, limiti, opportunità trattamentali.
  • Critica su “cosa fare”, “con chi”, “quando”, “perché”, “utilizzando cosa” e “con quale fine”. Il giudice meno sensibile, se la perizia non viene fornita in tempo, fa senza, giudicherà senza la perizia. Un giudice sensibile invece rimanderà l’udienza. Non alla settimana dopo, ma a un mese dopo, due mesi dopo, tempo che va ad influire sulla vita personale dell’individuo, che dovrà aspettare per vedere la famiglia, ad esempio.

→ What works whit whom and why? Analisi.

Guerra dei numeri

I numeri ci aiutano a dare una stabilità e un’identità alla persona. Questi numeri sono molto fluttuanti, però sicuramente ogni anno in Europa ci sono 30 milioni di reati contro la persona e molti reati non sono nemmeno denunciati.

Il 15% delle persone sono vittime di reato, percentuale non particolarmente elevata ma è anche vero che molti non denunciano e tra i tanti motivi, quello per non fiducia nel sistema della giustizia è rilevato spesso. Riflessione amara dalla quale possiamo partire per fare qualcosa.

A questo 15% corrisponde a 75 milioni di vittime dirette di reato nell’Unione Europea.

Quando può intervenire la psicologia?

Regola Zara: la psicologia, come la medicina, se non ha statistica è solo un insieme di parole che portano a poco.

È importante partire da una base scientifica condivisibile e falsificabile per arrivare a delle conclusioni mirate. La statistica non ci aiuta a non fare errori ma ci aiuta a quantificare i nostri errori. Se i dati raccolti sono corretti non ce ne si accorge, tutto sembra filare liscio.

Il momento fatale è il momento dell’analisi statistica, quando tutto viene trasformato in numeri.

→ È vero che i numeri valgono tanto ma mi deve avvicinare a una valutazione qualitativa della persona, non solo numeri. Trasformare le statistiche in riflessione individualizzata per informare la valutazione e promuovere intervento e trattamento. Se mi dovessi limitare a dare dei numeri al giudice non sarei comunicativa, perché non riuscirebbero a capire.

Integrazione

La comprensione del comportamento criminale si pone all’interno del funzionamento sociale.

  • Apertura verso la persona e come questo funzionava anche prima del suo preciso comportarsi, oggetto di imputazione;
  • Apertura verso il contesto di vita dove la persona vive, si comporta, inter-agisce, reagisce.

Quasi mai possiamo stabilire come l’individuo criminale funziona sulla base della tipologia del reato → possiamo capirlo dalla carriera criminale.

Individui che commettono violenza domestica sono più o meno pericolosi socialmente di coloro che sono coinvolti in reati come furti o rapine?

La violenza domestica è uno dei reati considerati più gravi per l’oggetto giuridico offeso, per le vittime e per l’impatto sociale. Il rischio di ricaduta criminale è molto meno elevato rispetto a reati al di fuori del contesto domestico.

Chi commette questi tipi di reati spesso è al primo reato ma emerge un’alta continuità intra-reato: continuità interna. Rimettere in atto un reato simile richiede più fattori.

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→ Art. 81 c.p. Reato continuato. Il reato è uno e la condanna è una, ma era continuato nel tempo e questo si valuta sia giuridicamente che dal punto di vista psicologico.

Hanno meno rischio di ricaduta criminale perché se sono caratterizzati da aggressività verso una vittima specifica, questa non può essere sostituita con un’altra persona. Per quanto sia meno grave, è anche più diffuso.

A livello di pericolosità sociale si valuta la probabilità che possa commettere reati dello stesso tipo in un certo lasso di tempo. Valutazione che in genere fa il giudice di cognizione, senza lo psicologo, sulla base del precedente comportamento criminale.

Ai fini giuridici il giudice non può considerare reati che non sono stati oggetto della valutazione dell’imputato. Un individuo che ha commesso un reato continuato avrà, secondo il giudice che valuta questo come un solo reato, meno probabilità di rimettere in atto un reato.

Perché il rischio è più alto se la vittima è extra-familiare?

CASO: signore accusato di violenza domestica nei confronti della moglie e della figlia, della quale è rimasta incinta. Impatto sicuramente più gravoso se c’è incesto.

Il signore ammette la violenza domestica. Non ha mai abusato la moglie con cui aveva rapporti sessuali ben stabiliti, cultura musulmana, ma viveva in Francia. Lui è convinto di non essere il padre secondo i suoi calcoli. La figlia partorisce a 11 anni.

Lui uscirà dal carcere a marzo 2019. Ha la famiglia di provenienza marocchina che è pronta a riaccoglierlo perché sono disposti a perdonarlo in quanto lui non le ha uccise: la famiglia spiega in termini riduttivi il fatto, soprattutto in base alla propria cultura, dove la violenza intrafamiliare generalmente non è reato. Tuttavia, presente è positivo per il rientro in società.

Le vittime non conosciute aumentano il rischio perché nella famiglia la vittima è facilmente accessibile. Laddove sei portato ad abusare persone con cui non c’è affettività è indicatore di un atteggiamento predatorio, indica la necessità di un disegno progettuale.

Dove la vittima è un bambino, il rischio è raddoppiato. Importante capire quanto il reato è correlato al funzionamento sociologico e psicologico dell’individuo: per questo è fondamentale la carriera criminale rispetto alla tipologia del crimine.

Tutto quell’altro che valutiamo è dinamico ma deve partire da un’ancora certa e statica: la carriera criminale e l’onset. Quest’ultimo è rilevante per la valutazione del rischio.

Il 90% delle persone confermano di aver capito di aver sbagliato. Il 100% che ha commesso reati molto gravi ammettono che il carcere gli ha insegnato qualcosa, che l’esperienza detentiva è stata fondamentale.

La disponibilità al cambiamento, per quanto rilevante, non può essere utilizzata per discriminare chi è a rischio e chi no di recidiva.

Come organizzare il lavoro per capire se ci sono basi di cambiabilità? La persona può essere trattabile, ma non necessariamente cambiabile.

21.2.18

Che cos’è la responsabilità penale?

Caso di Matilde rappresentava al meglio la carriera criminale persistente, continuativa e recidiva. È il caso di una persona incapace di intendere e di volere. Il caso Edward è il caso di una persona giovane dove il dubbio sulla capacità di i e di v non è mai stato avuto.

La responsabilità penale è sempre individuale e porta a un richiamo di fronte alla legge, per un fatto previsto dalla legge come reato, dell’individuo maggiorenne, capace di intendere e di volere.

Quando c’è un problema sulla capacità criminale viene coinvolta l’imputabilità perché è alla base della responsabilità. La capacità a delinquere, che può esserci anche con un vizio parziale, è importante per graduare la pena: aspetto che permette al giudice, quindi, di determinare la pena ma anche le modalità con la quale questa deve essere eseguita, spazio in cui noi psicologi possiamo collocarci maggiormente.

  • Art. 42 c.p.: un individuo è responsabile solo se il fatto è stato commesso in coscienza e volontà. Ovvero, l’individuo è in grado di scegliere e di auto-determinarsi. Coscienza e volontà è quello che crea il nesso logico causale con l’aspetto soggettivo del reato, quello che a noi interessa di più, quello che sta alla base della colpevolezza. Se non c’è colpevolezza, non c’è responsabilità.
  • Art. 85 c.p.: l’individuo non è imputabile se non c’è capacità di i e di v al momento del fatto. L’aspetto che aiuta a capire al giudice se il soggetto è capace di i e di v è l’aspetto temporale. Il perito deve essere in grado di cogliere gli aspetti di cambiamento legati a delle situazioni che potevano alterare in maniera diretta la capacità di i e di v e di autodeterminarsi del soggetto.
  • Art. 98 c.p.: legato all’imputabilità minorile. Viene richiesta una valutazione individualizzata in cui viene valutata, prima di tutto, la personalità. Questo tra i 14 e i 18 anni, in quanto sotto i 14 anni un individuo non è mai imputabile, indipendentemente dalla frequenza, dalla gravità con cui commette reati, indipendentemente dalla presenza di alcune forme problematiche che possono direttamente condizionare il comp. Nel caso in cui il minorenne sotto i 14 viene valutato come “pericoloso socialmente”, allora il codice prevede che il minore venga inviato ad una comunità terapeutica o psichiatrica e che sostenga il minorenne come “pericoloso socialmente e non come autore di reato”, per evitare che possa trovarsi in situazioni simili a quella precedente. L’inserimento in una comunità inteso come strategia di allontanamento, ad esempio, da una famiglia problematica, è un modo per controllare, ma non una prevenzione.

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  • Art. 88 c.p.: implica un nesso causale tra il vizio totale di mente e l’imputabilità. Una diversità rispetto all’articolo 85: si impegna a definire chi NON è imputabile. Rimanda alla presenza di una malattia mentale direttamente connessa alla carriera criminale. Mentre l’art. 85 evidenzia la presenza di entrambe le capacità di intendere e di volere, questo articolo parla di capacità di intendere O di volere → la vocale “o” definisce che cosa si intende a livello penale per vizio parziale o totale di mente.

Se l’alterazione della mente non rispecchia aspetti direttamente connessi al comportamento, questa non può essere considerata rilevante penalmente. Alterazioni della personalità, ma che non costituiscono disturbi della personalità, non sono aspetti rilevanti penalmente, neanche in termini di attenuanti. Il giudice sa che sono presenti ma non deve considerarle.

→ Ratio legis: in-imputabilità.

  • Art. 89 c.p.: non è molto diverso da quello precedente ma fa riferimento a una parziale infermità sulla cui base la pena è diminuita.

→ Ratio legis: seminfermità. La differenza tra art. 88 e 89 non è qualitativa ma quantitativa. Ciò che rileva è il grado dell’alterazione mentale e non la sua estensione. Deve trattarsi di una degenerazione della sfera volitiva ed intellettiva dell’agente dipendente da uno stato patologico veramente serio.

  • Art. 90 c.p.: aspetti affettivi e passionali non sono aspetti di infermità, sono imputabili. Addirittura, questi aspetti potrebbero essere considerati come aggravanti dal giudice.

Cosa noi non possiamo fare? Limiti applicativi

C’è un limite all’interno del nostro ordinamento per quanto riguarda la perizia psicologica.

  • Art. 188 c.p.: ci dice che sono vietati dei mezzi che possono influire sulla capacità della libertà di autodeterminazione, es. lie detector. L’individuo deve essere libero di difendersi fino alla fine: nel momento in cui ci sono tecniche invasive che vanno a toccare aspetti della mente umana che noi non possiamo controllare, queste sono contro la legge, a differenza di altri paesi.
  • Art. 220 c.p.: vieta a priori la perizia psicologica. Quella psichiatrica non è vietata, tuttavia questa è il travestimento di quella psicologica. Questo può voler dire due cose: che la perizia psicologica può essere fatta da tutti e che la perizia psicologica sia strumentalizzata a favore di un’altra perizia, a favore di una strategia che ha ben a che fare con il senso etico della persona. C’è un limite oltre al quale non si può andare.

Giudizio di cognizione: sappiamo che non è ammesso disporre un’indagine peritale scientifica avente per oggetto caratteristiche psicologiche dell’imputato adulto che siano svincolate da cause di ordine psicologico, considerate capaci di incidere direttamente sulla capacità di i e di v.

Non possiamo intervenire nel giudizio di cognizione e nella valutazione ai fini di determinazione della pena, è il giudice ad avere peso. La valutazione del giudice non può essere basata su aspetti psicologici, il carattere scientifico che il giudice utilizza nella sua valutazione deve essere dipendente da una perizia psichiatrica o da quelle che sono le sue competenze scientifiche. Non può utilizzare nessun fattore che rimandi a delle caratteristiche psicologiche dell’autore di reato.

Nel momento in cui determiniamo la pena, la personalità dell’autore di reato sulla base della sentenza del giudice è il risultato di un’intuizione, si fa un’idea della personalità del materiale giuridico che raccoglie e che ha a disposizione.

Art. 133 c.p.: il giudice deve tener conto della gravità del reato determinata da:

  • Natura, specie, mezzi, ogg, tempo, luogo, e da ogni altra modalità d’azione, gravità del reato;
  • Gravità del danno o pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, capacità di delinquere;
  • Intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deciderà da solo la capacità di delinquere del colpevole in base:

  • Ai motivi;
  • Precedenti penali e giudiziari e della condotta della vita antecedente al reato, quella che noi definiamo la CC ufficiale;
  • Condotta contemporanea o susseguente al reato. Reo che è collaborativo, partecipazione al processo, … sono aspetti che hanno rilevanza, il giudice ne tiene conto ed è qualcosa di assolutamente psicologico;
  • Condizioni di vita individuale sociale e familiare del reo.

Tutti questi aspetti sono psicologici, ma per noi sono “di cornice”, ovvero non possiamo fare e dire nulla, se non astenerci da questi aspetti o al massimo studiarli.

Quale spazio possiamo avere? Sviluppi applicativi

Ambito nel quale, in Italia, si può fare molto. La giustizia è madre di due figli: uno prediletto che tutela e che promuove in tutti i passaggi, ovvero il processo penale; poi un altro figlio di cui la giustizia non si occupa ovvero l’amministrazione, le carceri, ... perché è un tema ingombrante per la giustizia.

Si può ridurre il tasso di recidivismo, nel lungo e nel breve termine, è possibile. La persistenza è quella chiave di lettura che ci permette di capire come mai un individuo, che ha iniziato una CC e che ha subito una condanna, continui la sua CC.

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Una riflessione su questi punti noi possiamo farla perché la psicologia ha rilevanza. Nella fase esecutiva della pena la psicologia ha compiti fondamentali: possiamo pensare in termini di rieducazione, trattamento, reinserimento sociale e in termini di prevenzione.

Non necessariamente un buon trattamento in carcere significa un buon reinserimento sociale → non necessariamente chi viene reinserito socialmente NON ri-commetterà un reato, anche perché i piani di intervento sono scollegati tra loro: quello che noi ipotizziamo come necessario, quindi una fase di accompagnamento sociale dell’autore di reato che sconta la pena, non sempre è possibile.

→ Ratio legis: ogg del progetto trattamentale è la persona, non è diretto all’accertamento del fatto, come è, invece, nel processo, ma alla valutazione della persona. Nel momento in cui si è stabilito che c’è un responsabile del comportamento criminale, questo responsabile diventa oggetto del procedimento di sorveglianza.

Ecco perché nella fase esecutiva della pena la psicologia ha una rilevanza fondamentale: si associa il comportamento criminale alla persona. Le conseguenze comportamentali hanno necessità di una valutazione scientifica e questo è riconosciuto della legge.

Il tribunale di sorveglianza dà l’idea del controllo, ed è sempre presente. Dobbiamo contribuire a rendere questa sorveglianza clinicamente orientata e fare in modo che quello che osserviamo dell’autore di reato sia una possibile dimostrazione che il comportamento della persona durante l’esecuzione della pena stia migliorando e si stia, quindi, evolvendo in meglio.

→ Questo è possib

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/05 Psicologia sociale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jerago93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Psicologia criminologica e risk assessment e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zara Georgia.
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