La costituzione
La costituzione ha sia un’importanza giuridica che storica per il diritto del lavoro italiano, ed ha accompagnato la trasformazione dello Stato liberale in Stato democratico-liberale e sociale. In più gli ha conferito legittimità. In aggiunta alla tutela dei diritti civili e politici sono stati riconosciuti i diritti sociali, aventi ad oggetti la protezione o liberazione da una condizione materiale di dipendenza e/o di bisogno sia economico-sociali che morali e culturali.
Diritti sociali
I diritti sociali comprendono:
- I diritti aventi ad oggetti le prestazioni pubbliche (istruzione, pensione, assistenza sanitaria ecc.)
- I diritti afferenti al piano del lavoro subordinato (retribuzione adeguata)
Se il diritto del lavoro si fonda sulla Costituzione, la Repubblica italiana è, a sua volta, fondata sul lavoro (art. 1). Viene quindi sottolineato il dovere di contribuire al progresso materiale o spirituale della società. Nel riferirsi al lavoro come astrazione, e non ai lavoratori, l’art. 1 ha abbracciato tutti i membri della società in un unico riconoscimento incentrato sul minimo comune multiplo del lavoro. Quindi se la Repubblica è fondata sul lavoro essa deve preoccuparsi della tutela dei lavoratori.
L’idea del valore sociale del lavoro è maturata gradualmente a ruota dello sviluppo economico, ovvero nell’epoca della Rivoluzione industriale. (All’inizio lavoravano solo gli schiavi e i membri di ceti inferiori). Il lavoro è un fenomeno che deve essere sempre collocato nella sua propria dimensione storica, ed è soggetto a continue evoluzioni e trasformazioni.
Articolo 2
L’art. 2 sancisce il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, ed include in questi diritti anche quelli dell’uomo-lavoratore, ma ciò non implica che tutti i diritti dei lavoratori siano da ritenersi diritti inviolabili dell’uomo. Oltre a sancire i diritti, richiede anche l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Un esempio è il dovere dell’imprenditore di occuparsi della condizione dei propri dipendenti e di pagarne i contributi.
Articolo 3
Il comma 1 dell’art. 3 sancisce il principio di eguaglianza formale con il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale dinanzi alla legge, senza restrizioni di sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Il principio della pari dignità sociale non ammette che vi siano diverse condizioni sociali privilegiate e differenze di trattamento. Il vero problema è come corrispondere trattamenti uguali a situazioni uguali e trattamenti diversi a situazioni diverse, e come stabilire quanto una differenziazione di trattamento sia ragionevole. Non c’è dubbio che leggi tese a favorire l’avviamento nel mondo del lavoro di persone con disabilità o il regime di lavoro delle lavoratrici madri sia in contrasto col principio di eguaglianza formale.
Il comma 2 parla di eguaglianza sostanziale, dicendo che: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica, e sociale del paese. Questa eguaglianza si riposiziona nei termini meno ambiziosi di un’eguaglianza delle opportunità, spettando poi ai soggetti di coglierle e svilupparle.
Articolo 4
Il comma 1 dell’art. 4 sancisce il diritto al lavoro e obbliga lo Stato a promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto, in più, è implicita la libertà di scelta del lavoro (sia subordinato che autonomo). Il comma 2 parla del dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Articolo 35
L’art. 35 recita che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (quindi sia autonomo che subordinato). Viene infatti invocato per giustificare un riequilibrio delle tutele a favore delle categorie più deboli (lavoratori autonomi).
L’ordinamento repubblicano si iscrive in uno strutturato ordinamento europeo, nel quale alle libertà economiche è riconosciuto un rilievo fondamentale. L’art. 41 è fondamentale nel diritto del lavoro perché nel comma 2 sul presupposto del riconoscimento della libertà di iniziativa economica, da un limite, il quale dice che “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Partecipazione dei lavoratori
La giustificazione costituzionale dell’idea della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa è contenuta nell’art. 46 dove si parla del fatto che “ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione” i lavoratori fossero chiamati a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende.
Articolo 97
L’art. 97 secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione è diventato di attualità nel diritto del lavoro da quando il legislatore ha ritenuto, col processo di “privatizzazione” della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che la finalizzazione pubblica dell’azione amministrativa possa essere salvaguardata, sottoponendo i rapporti di lavoro pubblico alla logica privatistica, della contrattualità, di marca sia collettiva che individuale. Quindi gli obiettivi della riforma di privatizzazione costituiscono modalità di attuazione dell’art. 97, ponendo la privatizzazione come strumento di finalità costituzionale di natura pubblicistica.
Articolo 99
L’art. 99 prevede l’istituzione di un organo ausiliario, denominato Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). È presentato dalla Costituzione come organo di consulenza del Parlamento e del Governo nelle materie dell’economia e del lavoro. È stato istituito nel 1957 ed è composto da 10 esperti della cultura economica, sociale, giuridica, dei quali 8 nominati dal Presidente della Repubblica e 2 dal Presidente del Consiglio; 48 rappresentanti delle categorie produttive e in particolare dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro; 6 in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale e del volontariato. I membri durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Le sue funzioni sono consultive, di valutazione e di studio, ma esso gestisce anche l’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro. La Riforma costituzionale di Renzi ne prevedeva l’abolizione, ma col voto negativo al referendum è stato resuscitato.
Diritto sindacale
Il diritto sindacale è quella parte del diritto del lavoro che si identifica nelle norme rivolte a disciplinare le relazioni che intercorrono tra i soggetti collettivi sul campo dei rapporti di produzione e lavoro. Il diritto sindacale quindi si occupa di sindacati, contratto collettivo e sciopero. I comportamenti dei soggetti collettivi non sono tutti prevedibili, infatti, le relazioni sindacali si svolgono soprattutto sul terreno della pratica e solo in parte si lasciano catturare dalle regole giuridiche.
Il movimento sindacale si è espresso nel tempo in un’estrema diversità di forme organizzative e di rapporti con il sistema economico e politico. L’identità di un sindacato è caratterizzata, in primis, dal modello organizzativo. La forma più antica è il sindacalismo di mestiere, ovvero, l’aggregazione di lavoratori che svolgono lo stesso mestiere, e questi sindacalismi sono caratterizzati da un forte senso di identità, e scarsa sensibilità alle problematiche generali.
Su un piano diverso, legato al piano professionale, troviamo sindacati come quelli dei dirigenti e dei quadri, in particolare, per i dirigenti non ha senso fare parte dei sindacati generali perché sono i diretti collaboratori dell’imprenditore, mentre per i quadri la spinta ad un sindacalismo autonomo è generata dal desiderio di separare i propri destini sindacali da quelli della manodopera operaia e impiegatizia.
Dopo il declino dei sindacati di mestiere, il modello prevalente è stato, il sindacato di categoria, basato sull’aggregazione di tutti i lavoratori operanti in un medesimo settore economico (metalmeccanici, chimici, bancari, ecc.). I più importanti sindacati italiani sono assimilabili a tale modello, e nell’esperienza italiana il sindacato di categoria si intrinseca col sindacalismo federale, con il quale ha una relazione di complementarietà. La confederazione (es. CGIL, CISL, UIL, ecc.) è un’associazione che aggrega le associazioni di categoria contrassegnate da una medesima identità politico-sindacale. La confederazione è il sindacato dotato della maggiore caratterizzazione politica.
L’ultimo modello da considerare è quello del sindacato d’azienda, presente in alcune nicchie del settore privato e pubblico. Si tratta di entità sindacali che si formano all’interno di una singola azienda. A fronte del sindacalismo dei lavoratori si è sviluppato un variegato sindacalismo imprenditoriale. Il modello organizzativo delle associazioni sindacali imprenditoriali tende a modellarsi su quello del sindacalismo contrapposto, con associazioni di categoria che stipulano contratti nazionali di categoria, e più ampie entità confederali (confcommercio, confindustria, ecc.) che raccolgono le necessità di categoria. Dopo gli eccezionali anni ’90 del secolo scorso, nel quale il potere dei sindacati, usciti indenni dalle vicende di Tangentopoli, è complessivamente cresciuto.
L’azione sindacale procede in una serie di modelli tipici, e tuttavia variabili in relazione ai diversi contesti e momenti storici. L’obbiettivo fondamentale dell’azione sindacale è la regolazione accorpata delle condizioni di lavoro, che si realizza soprattutto tramite la stipulazione dei contratti collettivi. Se il contratto è il fine, lo sciopero è il mezzo di pressione più impiegato dal sindacato e dalle coalizioni di lavoratori.
È lecito affermare che le relazioni sindacali si proiettano ormai al di là del tradizionale binomio formato da contratti collettivi e sciopero:
- A livello territoriale si può verificare il fenomeno della concertazione, che proietta il sindacato sul terreno politico
- A livello di settore produttivo e/o di territorio, i sindacati possono trovarsi a collaborare con la controparte sociale negli enti bilaterali
- A livello di azienda o di gruppo, la contrattazione tende ad evolversi verso una periodica partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti alla gestione dell’impresa
È da considerare anche la presenza di esponenti dei sindacati dei lavoratori negli organismi direttivi di enti pubblici (es. INPS, INAIL). L’azione del sindacato dei lavoratori si spiega non soltanto nelle relazioni con la controparte sociale o comunque nella presenza pubblica, ma anche nell’erogazione di servizi ai lavoratori affiliati. Quella del sindacato di servizi è una possibile nuova dimensione dell’azione di un sindacato in crisi di rappresentatività. Quella dei sindacati è una realtà complessa, articolata su tutto il territorio nazionale, investita di funzioni importanti e che movimenta ingenti risorse finanziarie.
Per concertazione si intende la pratica di sottoporre le principali decisioni di politica economico-sociale ad una consultazione preventiva delle parti sociali. Essa è sorta negli anni in cui il governo per poter operare scelte economiche impopolari, doveva ricercare la collaborazione delle maggiori organizzazioni sindacali. Da un fronte dell’opinione si insiste ad affermare che la concertazione è una pratica irrinunciabile, mentre dall’altro si ribatte che essa deve esplicarsi all’interno delle rispettive sfere di competenza, cioè consultando i sindacati, ma lasciando le scelte politiche finali al governo.
Sindacato e ordinamento giuridico
Gli istituti del diritto sindacale possono essere tanto regolati o ignorati dalla legge. Nella prima ipotesi, il problema che si pone è quello di come conciliare le regole con la libertà sindacale, mentre nella seconda, di come evitare la mancanza di norme nel sistema, dato che la libertà non può essere la sola regola di condotta. La legislazione italiana ha mantenuto un basso profilo regolatorio, limitandosi a prevedere, a partire dallo statuto dei diritti dei lavoratori del 1970, mezzi di promozione dell’attività sindacale e della contrattazione collettiva.
Alla radice di tale ambiguità di ipotesi troviamo la non attuazione della disciplina prefigurata dalla seconda parte dall’art. 39 che doveva integrare il principio di libertà sindacale. Il principio di libertà sindacale è espresso dal comma 1 dell’art. 39 della costituzione, che contiene un’affermazione solenne: “L’organizzazione sindacale è libera”. Il principio è proclamato anche dall’art. 23 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo dove viene sancito che ogni individuo ha diritto di fondare sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. La libertà sindacale è sempre stata disconosciuta in tutti i regimi autoritari o totalitari.
La libertà proclamata dall’art. 39 comma 1 è definibile come la libertà di essere parte di un’organizzazione caratterizzata dal perseguimento di un fine di natura sindacale. Il titolare può essere sicuramente un lavoratore subordinato, ma anche qualsiasi altro lavoratore, infatti, si esercita tale libertà, nella misura in cui, essendo lavoratori, si compie un’attività rivolta a dar vita ad un’organizzazione qualificabile come sindacale. Dal fatto che il lavoratore è libero di organizzarsi, inoltre, ne deriva che l’organizzazione è libera di esistere. Per organizzazione intendiamo una collettività di lavoratori unificata da uno scopo comune.
La garanzia della libertà di organizzarsi sindacalmente contiene in sé quella della libertà di associarsi sindacalmente, e inoltre, la libertà sindacale ha la possibilità del pluralismo sindacale, ovvero che si può insistere e operare più sindacati. Ovviamente il lavoratore ha anche la libertà di non organizzarsi o associarsi, ed è implicita anche la libertà di agire per fini sindacali.
La più importante e tipica attività del sindacato è la contrattazione collettiva, la libertà di organizzazione implica di necessità la libertà di contrattazione collettiva, infatti, nell’art. 39 è riconosciuta l’autonomia collettiva, ovvero la capacità dei soggetti collettivi di regolare autonomamente i propri interessi e rapporti.
Nei confronti dello stato, la libertà sindacale può essere invocata non solo contro eventuali leggi penali che la reprimano, ma anche contro leggi che invadono il campo di competenza della contrattazione collettiva, mentre nei confronti dei privati, la libertà sindacale può essere danneggiata da comportamenti datoriali rivolti ad ostacolare l’affiliazione sindacale dei lavoratori.
Ulteriori garanzie sono menzionate nello Statuto dei diritti dei lavoratori, del quale una delle finalità è quella di istituire normative affinché la libertà sindacale possa essere esercitata appieno anche dentro i cancelli della fabbrica, ovvero, all’interno dei posti di lavoro. La disposizione più importante è l’art. 15 sul divieto di atti discriminatori. Discriminare viene inteso come differenziare, infatti, il divieto di atti discriminatori punta a reprimere un nucleo ristretto di diversificazioni di trattamento, ovvero quelle aventi una finalità antisindacale. È vietato qualsiasi atto, o patto, rivolto a prevedere trattamenti diversi nei confronti di un lavoratore, a paragone di quelli praticati agli altri lavoratori. Il divieto non vale soltanto per gli atti o i patti formali, ma anche per i comportamenti materiali e l’art. 15 non pone limiti alla gamma dei fatti che possono cadere nel raggio del divieto. L’onere della prova del carattere discriminatorio dell’atto ricade sul lavoratore. La sanzione prevista è la radicale nullità dell’atto o patto discriminatorio ed è riconosciuto, inoltre, il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, causati dalla discriminazione.
Un corollario dell’art. 15 è il divieto di adottare trattamenti economici collettivi discriminatori, i quali consistono in trattamenti economici di maggior favore che vanno a privilegiare lavoratori per il fatto di non aver preso parte a una certa attività sindacale. Inoltre, l’art. 17 bandisce i sindacati “di comodo”, ovvero è fatto divieto ai datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. Del quadro delle disposizioni a tutela della libertà sindacale fa parte a pieno titolo, anche l’art. 28, che prevede uno speciale procedimento giudiziario per la repressione dei comportamenti che danneggiano la libertà e l’attività sindacale e il diritto di sciopero, posti in essere dal datore di lavoro.
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