Concetti Chiave
- Gli accertamenti sanitari devono essere effettuati da autorità pubbliche competenti e solo durante le fasce di reperibilità, come previsto dall'articolo 5 dello statuto del lavoro.
- I controlli aziendali sono legittimi solo se mirano a salvaguardare il patrimonio aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 300/1970.
- Recenti pronunce giurisprudenziali hanno confermato la legittimità di controlli volti a verificare la responsabilità di dipendenti in caso di ammanchi di cassa o irregolarità nei rimborsi.
- L'articolo 4 dello statuto del lavoro è stato ampiamente rinnovato per adeguarsi alle nuove tecnologie, ponendo l'accento sul controllo a distanza dei lavoratori.
- Il Codice privacy richiede che i datori di lavoro informino i dipendenti sulle modalità di utilizzo dei mezzi di controllo a distanza per rendere valide le informazioni raccolte.
Accertamenti sanitari e limiti legali
L’articolo 5 dello statuto del lavoro tratta il tema relativo agli accertamenti sanitari, che non possono essere direttamente effettuati dal datore di lavoro se non nei casi previsti dalla legge, ma devono essere demandati alle autorità pubbliche competenti (INPS, INAIL, ecc.). Gli accertamenti sanitari possono aver luogo esclusivamente nel corso delle cosiddette «fasce di reperibilità».
Controlli aziendali e giurisprudenza
Laddove sussista la possibilità del controllo tramite guardie giurate, la giurisprudenza è unanime nello statuire che ai sensi dell’articolo 7 della legge 300/1970 non si possono contestare ai lavoratori atti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. I controlli occulti possono essere legittimi solo nel caso in cui essi mirino ad accertare dei comportamenti adottati dal lavoratore in violazione dell’immagine e del patrimonio aziendale.
Recentemente, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo un controllo effettuato da una banca sui propri clienti al fine di verificare se gli ammanchi di cassa fossero da imputare agli operatori aziendali. La giurisprudenza ha altresì ammesso controlli nel caso di un informatore scientifico per verificare l’esattezza dei calcoli inerenti il consumo del carburante nelle rendicontazioni delle attività legate ad alcune spese di rimborso.
Innovazioni nell'articolo 4
L’articolo 4 dello statuto è stato quasi integralmente innovato. Ciò ha modificato l’equilibrio giuridico che il legislatore ha stabilito nell’ambito del rapporto tra datore e lavoratore. L’articolo, costituito da due commi, tratta il tema del controllo a distanza. Le numerose innovazioni apportate dal 1970 ad oggi sono state promosse per avvicinare la disposizione statutaria alle innovazioni tecnologiche più recenti. Il primo comma dell’articolo 4 si rivolge agli impianti audiovisivi e agli altri strumenti dai quali derivi la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore.
Nel Codice privacy, il legislatore ha stabilito che il datore di lavoro possa servirsi delle informazioni tratte dall’utilizzo di mezzi di controllo a distanza previa comunicazione al dipendente circa le modalità d’uso degli strumenti, pena l’inutilizzabilità delle informazioni raccolte).
Domande da interrogazione
- Quali sono le limitazioni agli accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro?
- In quali casi i controlli aziendali possono essere considerati legittimi?
- Quali sono le principali innovazioni apportate all'articolo 4 dello statuto del lavoro?
Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati direttamente dal datore di lavoro, ma devono essere demandati alle autorità pubbliche competenti, come INPS e INAIL, e possono avvenire solo durante le «fasce di reperibilità» (articolo 5 dello statuto del lavoro).
I controlli aziendali possono essere legittimi se mirano a tutelare il patrimonio aziendale e non possono riguardare atti diversi. La giurisprudenza ha confermato la legittimità di controlli per verificare comportamenti che violano l'immagine e il patrimonio aziendale (articolo 7 della legge 300/1970).
L'articolo 4 è stato quasi integralmente innovato per adattarsi alle nuove tecnologie, regolando il controllo a distanza dei lavoratori. Il datore di lavoro può utilizzare informazioni da strumenti di controllo a distanza, ma deve comunicare al dipendente le modalità d'uso, altrimenti le informazioni raccolte non sono utilizzabili.