Estratto del documento

Successioni mortis causa

Fenomeno della successione

Termine “successione”: idea del passaggio di posizioni giuridiche soggettive attive (proprietà, crediti e debiti) o passive da un soggetto ad un altro, ferma restando la loro identità.

  • Il dante causa trasmette.
  • Il successore o avente causa riceve, acquista a titolo derivativo.

Successione a titolo universale e particolare

Successione a titolo universale, in universum ius:

  • Universale – il successore subentra, per l’intero o per una quota, in un complesso, unitariamente considerato e non necessariamente definito nei suoi elementi costitutivi, di posizioni giuridiche soggettive che prima facevano capo ad altri.

In singulas res:

  • Particolare – il successore subentra, per l’intero o per una quota, al posto di una persona in singole determinate posizioni giuridiche soggettive.

Può verificarsi:

  • Inter vivos – in dipendenza da un negozio giuridico, anche universali, oggino.
  • Mortis causa – in dipendenza dalla morte del titolare dei diritti e dei doveri che passano al successore.

Mortis causa secondo il ius civile

Successione universale

Mortis causa heredes: successori a titolo universale, hereditas, complesso delle situazioni giuridiche soggettive che facevano causa al defunto-dante causa.

I. Premessa dell’acquisto

Delazione ereditaria, chiamata all’eredità:

  • Legittima: in forza di legge, ex lege, ab intestato.
  • Testamentaria: in forza di testamento valido ed efficace, ex testamento.

II. Heres

Deferita l’eredità, il chiamato diviene automaticamente e necessariamente, a volte di seguito ad accettazione, la qualità di erede non si perde e non può essere ceduta.

  • Non possono coesistere nei confronti dello stesso ereditando successori testamentari e ab intestato.

Heredes voluntarii:

  • Intrasmissibilità della delazione ereditaria: riguarda gli personachiamata muore prima di accettare, i suoi eredi non possono accettare e acquistare l’eredità. Età classica e post: temperamenti per ragioni di equità.
  • Giustiniano: transmissio Iustinianea, riconoscimento agli eredi del chiamato della possibilità di acquistare l’eredità entro 1 anno dalla delazione.

In iure cessio hereditatis ab intestato: l’erede volontario, prima di accettare, cede l’eredità, il cessionario diviene erede direttamente e immediatamente. Non è una vera trasmissione di delazione né della qualità di erede: il cessionario non subentra nella chiamata, non può quindi accettare o rifiutare e non c’è cessione perché il cedente procede con la in iure cessio prima di diventare effettivamente erede. Età postclassica – desuetudine.

1. Capacità di trasmettere e acquistare di ereditando ed eredi

Postumi:

  • All’eredità vengono chiamati anche i nascituri, già concepiti al tempo della morte dell’ereditando.
  • Necessaria la capacità giuridica di eredi ed ereditando.

Successioni ab intestato: la capacità dell’ereditando deve sussistere al tempo della morte e quella degli eredi al tempo della delazione, se volontari anche dell’accettazione.

Successioni ex testamento:

  • Testamenti factio attiva, capacità di fare testamento: capacità giuridica al tempo della perfezione del testamento e sino alla morte, più capacità di agire al tempo della perfezione del testamento; in difetto è nullo il testamento. Apertura successione ab intestato.
  • Heredes, testamenti factio passiva, di acquistare quali heredes in forza di testamento: capacità giuridica al tempo della perfezione del testamento e della delazione, per gli eredi volontari anche per l’accettazione.

Regole cui si deroga per filii familias e liberti dell’ereditando, che diventano giuridicamente capaci alla morte dell’ereditando se altrui, acquistano all’avente potestà, accettando validamente solo iussu, autoritario invito di esso.

N.b. si considera la testamenti factio dell’avente potestà.

Incapaci chiamati all’eredità sostituiti da un substitutus; in difetto, la loro quota si accresce ai coeredi testamentari se è incapace l’unico chiamato alla successione testamentaria, o tutti i chiamati, si apre la successione ab intestato.

2. Capacitas e legislazione caducaria

Lex Iulia de maritandis ordinibus, 18 a.C., e lex Papia Poppea, 9 d.C., politica demografica di Augusto: incapacità di acquistare mortis causa.

  • Celibes: non coniugati, totale.
  • Orbi: coniugati senza figli, parziale.

Capacitas celibes: richiesta al momento della morte del testatore, i celibes possono acquisirla nei 100 giorni successivi.

Non acquistato dai capaci si accresce in favore dei coeredi discendenti o ascendenti del testatore; se mancano diviene caducum e viene devoluto ai coeredi con figli, poi ai legatari con figli, in difetto all’aerarium populi Romani, età classica – al fisco.

  • Caduca extra ordinem: per la persecuzione dei caduca erario e fisco agiscono con la caducorum vindicatio.
  • Estensione del regime dei caduca ad altri casi di mancato acquisto ereditario, escluse comunque disposizioni testamentarie in favore di parenti in linea retta e nulle ab initio, applicazione ius antiqum.
  • Inizi III sec. – fallimento obiettivi demografici: Caracalla volge le leggi augustee ai fini dell’incremento del patrimonio pubblico, abolizione privilegi di coeredi e legatari con figli in favore del fisco.
  • Basso Impero: influsso del cristianesimo, abrogazione disposizioni della lex Iulia et Papia Poppea e ritorno ius antiquum.

3. Indegnità a succedere

Primi tempi del principato: sentoconsulti e costituzioni imperiali sanzionano con l’indegnità a succedere il comportamento dei ritenuti indigni a subentrare al defunto.

Iure hereditario quanto acquistano o possono acquistare viene rivendicato extra ordinem dall’erario e poi dal fisco; restano indegni anche dopo l’azione dell’erario/fisco, quindi il pretore avrebbe denegato azioni ereditarie contro e a favore di essi.

  • Uccisore dell’ereditando.
  • Erede che contesta giudiziariamente lo status personale dell’ereditando.
  • Chi ha impedito all’ereditando di testare o ne impugna il testamento come inofficioso o falso.
  • I colpevoli di adulterio e stuprum.

4. Acquisto dell’eredità

Eredi necessari: sui e schiavi manomessi nel testamento dal dominus e nello stesso testamento istituiti eredi diventano automaticamente e necessariamente eredi con la morte dell’ereditando.

Sui: familiari immediatamente soggetti alla potestà dell’ereditando al tempo della sua morte, solo maschi, perché la patria potestas e la manus sono prerogative maschili, subentrano al de cuius dal lato attivo e passivo, anche se questo è maggiore devono onerare il passivo ereditario con il proprio patrimonio personale.

Beneficium abstinendi, ultima età repubblicana, pretorio: formalmente eredi, evitano la proscriptio, che avrebbe avuto luogo a nome del defunto, rendendone ignominiosa la memoria. Il testatore spesso manomette un servo, che è heres necessarius, ma non suus, quindi non gode del beneficium.

Eredi volontari o extranei: altri eredi diventano tali in seguito ad accettazione, aditio, prima della quale si considera l’eredità giacente, esposta all’eventualità di usucapio pro herede.

Accettazione dell’eredità

Cretio: atto formale e legitimus certa verba, che si compie con la pronunzia di adeo cernoque, cui si deve fare necessariamente ricorso quando il testatore istituisce qualcuno erede subordinando l’istituzione alla condizione che l’istituito accetti mediante cretio entro un certo termine. Scompare in età postclassica, e resta solo la pro herede gestio.

Pro herede gestio: accettazione tacita, che consiste in comportamenti che inequivocabilmente esprimono la volontà di accettare, atti concludenti soprattutto di gestione del patrimonio del defunto. Si ammette che si compia mediante accettazione espressa ed informale.

  • Da compiersi personalmente.
  • Senza termini, ma poteva imporli il pretore su istanza di creditori ereditari; trascorso il termine = rinunzia, né condizioni.
  • Dopo la delazione.

Rinunzia all’eredità: possibile senza alcuna prescrizione di forma, termine o condizione.

Fusione dei patrimoni; rimedi

Acquisto eredità = fusione del patrimonio del de cuius con quello personale dell’erede o degli eredi. Se l’hereditas damnosа gli eredi volontari tendenzialmente si sottraggono all’addizione; i creditori non possono agire in via esecutiva sul patrimonio del defunto, si procede alla bonorum venditio a nome del defunto, cosa a volte non gradita ad eredi e creditori.

Espedienti:

  • Pactum ut minus solvatur: prima di accettare i chiamati all’eredità convengono con i creditori che, da eredi, pagheranno una percentuale dei debiti del defunto, tutelati dall’exceptio pacti conventi.
  • Aditio mandato creditorum: i chiamati accettano l’eredità dietro mandato dei creditori; se costretti a pagare oltre l’attivo ereditario possono rivalersi con l’actio mandati contraria.
  • Beneficium inventarii, Giustiniano: chiamato all’eredità che non ha accettato entro un mese dalla notizia della delazione e ha iniziato e terminato, nei due mesi successivi, la descrizione dei cespiti ereditari; se accetta paga i debiti sino alla concorrenza dell’attivo ereditario.

Se è l’erede volontario oberato da debiti e il suo patrimonio personale è insufficiente a soddisfarli, il pregiudizio per la fusione è dei creditori. Iniziata l’esecuzione contro l’erede il pretore emette un decretum di separatio bonorum, per cui la bonorum venditio per i debiti dell’erede riguarda solo i suoi beni personali; i creditori si possono soddisfare per intero o nella misura maggiore sui beni ereditari.

5. Hereditas “universitas”

I giuristi romani la qualificano universitas: complesso unitariamente considerato di corpora e iura e possibile oggetto di bonorum venditio e di specifica azione giudiziaria, hereditatis petitio.

Dato reale e costruzione giuridica per cui può accadere che il nomen iuris passivo superi l’attivo, che può subire incrementi e perdite, riguardo cui possono verificarsi i fenomeni di eredità giacente, in iure cessio hereditatis, usucapio pro heredis.

  • Concepibile come ius successionis hereditatis o avente ad oggetto la stessa universitas res incorporalis e spettante agli eredi.
  • Comprende le situazioni giuridiche soggettive trasmissibili che facevano capo al defunto al momento della sua morte.
  • Heredes necessari trattati automaticamente come possessores delle cose già in possesso del de cuius.
  • Eredi volontari, divenuti possessori con la presa di possesso, vengono considerati continuatori del possesso dell’ereditando e nella sua stessa situazione possessoria, successio possessionis.
  • All’ereditando possono fare capo situazioni che non si estinguono con la sua morte, ma che si trasmettono ai familiari più stretti, eredi e non: sacra familiaria, ius sepulchri e patronato.

6. Hereditatis petitio o vindicatio hereditatis

Azione specifica a tutela dell’eredità spettante agli heredes.

  • Legis action sacramenti in rem, giudizio ai centumviri.
  • Formula petitoria nell’intentio, con menzione dell’hereditas al posto della res, simile rei vindicatio.
  • Azione contro il possessore pro herede, che assume di essere erede, opporressore, non adduce titolo al suo possesso, se il
Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 15
8 Successioni mortis causa Pag. 1 8 Successioni mortis causa Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 15.
Scarica il documento per vederlo tutto.
8 Successioni mortis causa Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 15.
Scarica il documento per vederlo tutto.
8 Successioni mortis causa Pag. 11
1 su 15
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher val3ntina26 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zuccotti Ferdinando.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community