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Gli atti negoziali

Fatto giuridico: ogni evento produttivo di effetti giuridici  nascita/modificazione di situazioni giuridiche.

Manifestazioni di volontà da parte di privati, dirette al conseguimento, garantito  dall'ordinamento giuridico, di risultati pratici giuridicamente definibili in termini di acquisto/perdita/modificazione di situazioni giuridiche soggettive  Effetti voluti dal/dagli autore/i.

*Idea assente nelle fonti romane, ma latente: molti atti e comportamenti  volontari rientrano in questo schema MA, secondo il criterio della tipicità, solo  ad determinati negozi giuridici e tipi negoziali, singolarmente individuati, in numero definito, ognuno con struttura e regime propri, venivano riconosciuti effetti giuridici.

Elementi

 (essentialia negotii):

a. Essenziali: elementi strutturali fondamentali del negozio giuridico.

Es. in tutti - manifestazione di volontà da parte di soggetti capaci di agire (capacità intellettuale) e legittimati a compiere il negozio (idoneità in relazione agli effetti che produce).

Es. nei negozi formali - forma determinata.

Es. nei negozi causali - esistenza della causa.

Es. (singolo tipo negoziale) nella compravendita - prezzo.

(naturalia negotii):

b. Naturali: elementi automaticamente conseguenti al negozio-tipo, pur nel silenzio delle parti (per evitarli esse devono prevederne l'esclusione).

(accidentalia negotii):

c. Accidentali: clausole, non essenziali, proprie dei singoli tipi negoziali, che le parti possono inserire.

Modus.

Es. condizione, termine.

Invalidità e inefficacia

n. invalido = n. (potenzialmente) inefficace, ma non   viceversa.

a. Negozio inefficace: non produce gli effetti propri.

b. Negozio invalido: presenta un difetto intrinseco in alcuno dei suoi elementi.

≠ Nella dottrina moderna: nullità (concetto già presente nelle fonti romane) e annullabilità (concetto derivante dallo sviluppo, teorizzazione ed elaborazione iure civili iure pretorio) concettuale dei casi di negozi validi, con effetti neutralizzabili:

Negozio nullo: per difetto dei suoi elementi essenziali, o per altro grave motivo,  NON produce i suoi effetti (nasce “morto”).

Qualunque interessato, senza limiti di tempo, può farne valere la nullità con  una sentenza dichiarativa (accertamento di una situazione giuridica già esistente).

Negozio annullabile: negozio che presenta vizi meno gravi (nasce  “ammalato”), ma produce i suoi effetti.

Alcuni soggetti possono impugnarlo, entro certi termini, sì da provocarne  l'annullamento con una pronunzia costitutiva che lo rende inefficace (il negozio cessa di produrre effetti, retroattivamente).

Nel diritto romano al negozio nullo non si riconoscono gli effetti giuridici propri: nullità = invalidità  ipso iure.

  • Negozio trattato come se non esistesse iure civili.
  • [Sviluppo del diritto pretorio: aumento negozi validi, con effetti iure pretorio] neutralizzabili. Gli effetti già prodotti restano, ma se ne impedisce la realizzazione o vengono ignorati (exceptio o denegatio) (in integrum restitutio, bonorum possessio) e equità .

Spesso la nullità era causata dal fatto che il negozio era stato compiuto in violazione di un precetto giuridico, ma NON sempre la violazione della norma comportava nullità:

Leges (termine comprensivo di precetti anche non legislativi) 

  • Perfectae: stabiliscono un divieto che, in caso di violazione, causa la nullità  dell'atto (Es. divieto di donazione tra coniugi).
  • Minus quam perfectae: stabiliscono un divieto che, in caso di violazione, fa  scattare una sanzione contro il trasgressore (es. lex Furia testamentaria).
  • Imperfectae: stabiliscono un divieto, senza prevedere nullità dell'atto o  sanzioni per i trasgressori (es. lex Cincia de donis et muneribus).

Classificazioni dei negozi giuridici

Formali: la manifestazione della volontà in una forma determinata è elemento  essenziale.

≠ Non formali: libera manifestazione della volontà.

Causali: la "causa" è elemento costitutivo ed essenziale del negozio e ne  determina la struttura.

≠ Astratti: la "causa" non emerge dalla struttura del negozio  gli effetti negoziali si producono indipendentemente da essa.

Unilaterali: una parte* manifesta la volontà (es. disposizioni testamentarie).

o ≠ Bilaterali: convergono le manifestazioni di volontà di due parti (es. contratti).

Societas) ≠ Plurilaterali: convergono manifestazioni di tre o più parti (es.).

*parte: centro di interessi  persona singola o più persone con interessi identici.

A titolo oneroso (almeno bilaterali): ciascuna parte consegue un vantaggio  dietro corrispettivo (es. compravendita).

≠ A titolo gratuito: una parte, o comunque il destinatario, consegue un vantaggio senza corrispettivo (es. atti di liberalità, che danno luogo ad un'attribuzione definitiva in favore da chi ne trae vantaggio).

Inter vivos: destinati a produrre effetti in vita del/i soggetto/i, partecipe/i del  negozio (es. contratti, mancipatio, iure cessio, traditio…).

Mortis causa ≠: destinati a produrre effetti dopo la morte del loro autore (es. disposizioni testamentarie).

Con effetti reali: idonei al trasferimento della proprietà o alla costituzione o  estinzione di diritti reali limitati (es. mancipatio, in iure cessio, traditio).

≠ Con effetti obbligatori: idonei solo alla nascita o estinzione di obbligazioni (es. contratti).

[Distinzione più importante nel diritto romano che in quello moderno].

Dispositivi (o atti alla disposizione): atti in forza dei quali taluno aliena,  estingue o comprime un proprio diritto (comprendono tutti i negozi reali, più la rinunzia ad un credito e l'affrancazione di un servo).

Fiduciari: atti che eccedono, negli effetti, lo scopo che si voleva raggiungere  (eccedono la "causa" negoziale), ma in cui le parti stringono un'intesa che consentirà di realizzare esattamente lo scopo (adoptio, emancipatio, contratto di fiducia, mancipatio familiae).

I negozi giuridici comportano una o più manifestazioni della volontà; l'ordinamento giuridico talvolta esige l'impiego di forme determinate di espressione della volontà (negozi formali), altre volte le riconosce valore giuridico in qualunque modo venga manifestata (negozi non formali) ius civile.

Negozi formali e solenni

Negozi più antichi dello ius civile  forma imposta & schema determinato (certa verba, determinati gesti, cose e persone estranee all'atto presenti) [+ dati del negozio concreto].

Le forme negoziali esprimevano i contenuti dei negozi che con esse si realizzavano, perciò la loro mancata puntuale adozione era motivo di nullità.

Negozi formali: mancipatio

Mancipatio: mancipium ("manum capere"): denominazione antica:

  • Istituita dal mos maiorum, confermata dalla legge delle Dodici Tavole.
  • Negozio del Ius Quiritium, riservato ai cives .
  • Uno dei gesta per aes et libram (con solutio per aes et libram e nexum): atti che si compivano con rame o bronzo e una bilancia.
  • Caratteristiche: una parte consegue un vantaggio attraverso la pronunzia di certa verba e l’impiego della bilancia e del metallo (prima rame, poi bronzo / prima grezzo, poi in lingotti) alla presenza di cinque cittadini romani puberi libri pens come testimoni + un pubere (regge la bilancia e pesa il metallo).
  • Parti: mancipio dans e mancipio accipiens.
  • Comporta l'acquisto di un potere su una persona o cosa da parte del mancipio accipiens, e la perdita di potere sulle stesse da parte del mancipio dans .

Impiegata per:

  • Il trasferimento della "proprietà" (posizione giuridica soggettiva ad essa corrispondente espressa in termini di appartenenza, poi dominium e infine proprietas ex iure Quiritium) e del possesso (di beni mobili) delle res mancipi (fondi sul suolo italico, schiavi e animali).
  • La costituzione di servitù rustiche.
  • L'acquisto della manus sulla donna.
  • L'acquisto della potestà sui filii familias altrui.
  • Con adattamenti, il testamento.

Esempio di mancipatio di uno schiavo

Presenti: mancipiante, schiavo, cinque cittadini puberi romani e libripens con bilancia.

Il mancipio accipiens tiene lo schiavo.

I. Dice: “hunc ego hominem ex iure Quiritium esse aio esque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra”.

II. Pone sulla bilancia il metallo.

III. Il libripens lo pesa.

IV. Il mancipio dans lo consegna al mancipio accipiens  il mancipio accipiens acquista la proprietà del servo.

  • Beni mobili: trasferimento di proprietà e possesso al contempo.
  • Beni immobili (fondi): trasferimento di proprietà e possesso se effettuata sul fondo (mancipio accipiens compie un gesto che simboleggia la presa di possesso) [età classica] non occorre più recarsi sui fondi per il trasferimento di proprietà, ma per il possesso serve che il mancipio dans ne faccia ulteriore consegna (traditio).
  • Funzione: vendita. Una volta introdotta la moneta (IV sec. a.C.) la pesatura è  simbolica, e il mancipio accipiens percuote semplicemente la bilancia con un raudusculum (pezzo di metallo grezzo, poi sostituito con una moneta) per poi consegnarlo.

[Inizi epoca preclassica: riconoscimento del contratto consensuale di compravendita con effetti soltanto obbligatori].

Mantenimento della struttura e degli effetti della mancipatio.

Es. se ha ad oggetto fondi italici, schiavi o animali avviene il trasferimento di proprietà  effetti reali.

Perdita funzione di vendita: si definisce "imaginaria venditio" (atto che della  vendita ha solo l'imago). Diviene un negozio astratto:

  • Produce i suoi effetti a prescindere dall'esistenza di una "causa".
  • Può essere compiuto anche per cause diverse dalla vendita (es. donazione, dote…).

Formulario a volte integrato da "leges mancipii" o "leges mancipio dictae" (es. mancipatio familiae):

  • Leges privatae: manifestazioni di volontà espresse oralmente dal mancipio dans, forse talvolta dal mancipio accipiens.
  • Seguono schemi.
  • Impiegano certa verba.
  • Sono finalizzate all'integrazione o alla limitazione degli effetti tipici della mancipatio.

Es. exceptio servitutis: il proprietario di due fondi, nell'alienarne uno, costituisce servitù di passaggio a favore del fondo che trattiene e a carico di quello alienato, o viceversa.

La mancipatio nelle varie età:

  • Largamente applicata - tutta l'età classica.
  • Tracce - età postclassica.
  • Netta decadenza - Basso Impero.
  • Totale scomparsa - impero di Giustiniano.

In iure cessio

  • Origine più recente rispetto alla mancipatio, ma precedente alle XII Tavole.
  • Negozio del ius civile fruibile dai soli cittadini romani .
  • Impiegata per possesso res mancipi nec mancipi. b. trasferimento del
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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