La proprietà: libro III c.c.
La proprietà è la forma di appartenenza più piena dei diritti reali.
Caratteristiche: uso, di godimento, di garanzia.
Servitù.
Enfiteusi, usufrutto prediali, pegno.
Diritto, diritto, superficie, abitazione, ipoteca.
Esclusivo, assoluto, diritto.
Imprescrittibile.
Diritto.
Elastico.
Caratteristiche:
Tipicità: diritti assoluti: diritto di sequela:
Non è possibile creare degli altri diritti reali non previsti dal legislatore.
Possono essere fatti valere nei confronti di chiunque.
Si fanno valere anche qualora il diritto di proprietà di un bene viene trasferito ad altri.
Della proprietà si parla negli articoli:
42 cost. (I parte, titolo III_Rapporti economici), 832 c.c. (libro III).
- Può essere: pubblica
- Privata
Deve assicurare la funzione sociale: il riferimento non è alla proprietà ma l’interesse individuale non deve essere al diritto del proprietario.
Mai in contrasto con l’interesse della collettività.
Gode (utilizza come vuole) e dispone (può alienare) di una cosa in modo pieno ed esclusivo ma entro i limiti.
Nell’interesse pubblico.
Nell’interesse privato.
- Tutela beni culturali (legge 1/06/1939 n. 1098).
- Tutela dell’ambiente (legge 8/07/1886 n. 349).
(art. 9 cost.)
- Espropriazione (Art. 834 c.c.).
(Art. 42 c. 3 cost.).
(Art. 43 cost.).
- Nazionalizzazione: alcune imprese vengono espropriate per servizi pubblici essenziali.
- Requisizione (Art. 835 c.c.).
Divieto di atti emulativi (Art. 833 c.c.): atti compiuti per recare molestia o per nuocere ad altri 1.
Rapporti con il vicinato
Vedute (Art. 905 c.c.), immissioni (Art. 844 c.c.), luci (Art. 901 c.c.).
Muri (Art. 880 c.c.), distanza tra alberi (Art. 892 c.c.).
Distanze nelle costruzioni (Art. 873 c.c.).
Acque (Art. 909 c.c.).
I modi di acquisto della proprietà
Art. 922 c.c.
A titolo originario.
A titolo derivativo.
Acquisto di un diritto nuovo.
Trasferimento del diritto da un soggetto a un altro.
- Occupazione (Art. 923 c.c.): impossessamento di cose mobili che non sono di proprietà di nessuno o sono state abbandonate.
I beni immobili che non appartengono a nessuno sono di proprietà dello Stato (Art. 827 c.c.).
Contratto (atto tra vivi).
Testamento (successione a causa di morte).
- Invenzione (Artt. 927→930 c.c.): appropriazione di una cosa smarrita.
→ Tesoro (Art. 932 c.c.): qualsiasi cosa mobile di pregio della quale nessuno può provare di essere proprietario.
- Accessione: acquisto di un bene accessorio da parte del proprietario del bene principale.