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Concetti Chiave

  • L'assegno bancario è un titolo di credito che richiede un conto corrente di corrispondenza per la sua emissione e utilizzo legittimo.
  • Deve contenere requisiti essenziali come l'ordine di pagamento, nome della banca trattaria, e la firma del titolare o di un delegato.
  • Può essere emesso a favore del traente stesso, ma la trasferibilità è limitata, specialmente per assegni non trasferibili.
  • I termini di presentazione per l'incasso variano da 8 a 15 giorni, a seconda che l'assegno sia presentato nello stesso Comune o in un altro.
  • Il mancato pagamento per insufficienza di fondi permette al portatore di agire legalmente contro il traente e i giranti entro sei mesi.

L'assegno bancario è un mezzo di pagamento utilizzato non solo dalle aziende, ma anche dai privati, dai consumatori e dai professionisti.

Requisiti dell'assegno bancario

L'assegno bancario è un titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato, impartito a una banca (detta trattaria) da parte di una persona (detta traente) che ha dei fondi disponibili presso di essa, di pagare a vista al beneficiario la somma indicata sul titolo. Per poter legittimamente utilizzare gli assegni bancari come mezzi di pagamento, l'emittente deve prima ottenere da una banca l'apertura di un apposito conto, detto conto corrente di corrispondenza.

Il conto corrente di corrispondenza nasce da un contratto con cui la banca assume l'incarico di compiere pagamenti e riscossioni di somme per conto del cliente, ma anche di prestare una vasta gamma di servizi, annotando nel conto i movimenti a debito o a credito che derivano da queste operazioni.

Chi apre conto (correntista) riceve dalla banca un libretto di assegni (carnet), che contiene in genere 10 o 20 moduli di assegno di conto corrente.

Ogni modulo si compone delle seguenti due parti:

•la matrice, cioè il talloncino che rimane attaccato al blocchetto e su cui vanno annotati gli estremi dell'assegno vero e proprio e la causale dell'emissione: la compilazione non è obbligatoria, ma è un promemoria per il correntista;

•la figlia, cioè l'assegno bancario vero e proprio.

L'assegno bancario è un titolo di credito formale, nel senso che deve contenere alcuni requisiti essenziali:

1. la denominazione di assegno bancario; 2. l'ordine incondizionato di pagare a vista (cioè al momento della presentazione alla banca trattaria) una somma determinata; 3. il nome della banca trattaria, che è quella che deve pagare;

4. l'indicazione del luogo di pagamento;

5. l'indicazione di luogo e data in cui l'assegno bancario è emesso;

6. la firma del titolare del conto corrente o di una persona da lui delegata (la cui firma, come quella del titolare, è depositata presso la banca).

I primi quattro requisiti sono già prestampati sui moduli di assegno che la banca fornisce al correntista, mentre gli altri vengono indicati dal traente (il titolare o un suo delegato) al momento della compilazione dell'assegno. La somma da pagare deve essere indicata in cifre e in lettere.

Elementi aggiuntivi dell'assegno

Altri elementi dell'assegno bancario sono: 7. il nome del beneficiario o prenditore (che può anche essere il traente stesso); 8. il numero dell'assegno;

9. il numero del conto corrente bancario di addebito;

10. una riga stampata con inchiostro magnetizzabile, che viene letta da apparecchiature bancarie e che comprende il numero dell'assegno e i codici della banca e della filiale.

Tra i requisiti essenziali dell'assegno non c'è il nome del beneficiario: questo si può omettere, ma solo se l'importo dell'assegno è inferiore a 1.000 euro. Quando non compare il nome del beneficiario, l'assegno vale come titolo al portatore.

Trasferibilità e incasso

L'assegno bancario può essere emesso a favore dello stesso traente: compare allora la dicitura «all'ordine mio proprio» o altra analoga. In questo caso l'assegno può essere presentato per l'incasso solamente a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Avendo scadenza a vista, l'assegno bancario deve essere pagato dalla banca al momento della presentazione da parte del beneficiario o dell'ulumo giratario, cioe colui che ha ricevuto l'assegno per girata. La legge limita la trasferibilità degli assegni mediante girata. Infatti, i libretti di assegni sono emessi con la clausola non trasferibile prestampata.

In questo caso l'assegno può essere girato solo alla banca per l'incasso, mediante una girata impropria. Si può ottenere da una banca anche un libretto di assegni trasferibili. Per ciascun assegno si dovrà pagare un'imposta di bollo e si potranno comunque emettere solo assegni di importo inferiore ai 1.000 euro. Per incassare un assegno non trasferibile, il beneficiario, individuato sul frontespizio, deve firmare il retro dell'assegno. La banca verificherà la corrispondenza accertando l'identità del beneficiario.

Il beneficiario può richiedere il pagamento dell'assegno:

•direttamente alla banca trattaria, che provvederà a pagare l'importo dopo aver verificato la regolarità del titolo (in particolare controllando la firma del traente, la disponibilità di fondi sul conto corrente, che non si tratti di un titolo smarrito, ecc.);

• alla banca presso cui è correntista: in questo caso, il beneficiario ne otterrà l'ac- credito "salvo buon fine" sul proprio conto corrente. Ciò significa che l'accredito sarà definitivo soltanto se sul conto corrente dell'emittente presso la banca trattaria saranno disponibili fondi sufficienti per l'estinzione del titolo.

Termini di presentazione e protesto

La presentazione per il pagamento deve avvenire nei seguenti termini:

• entro 8 giorni dalla data di emissione, se l'assegno è pagabile nello stesso Comune in cui è stato emesso;

• entro 15 giorni dalla data di emissione, se l'assegno è pagabile in un altro Comune dello Stato.

Trascorso questo tempo, la banca può rifiutare il pagamento se ha ricevuto dal traente l'ordine di non pagare o se, nel frattempo, il traente è deceduto.

Inoltre, in caso di mancanza di fondi sul conto corrente, se l'assegno è presentato oltre i termini indicati, non è possibile levare il protesto. Naturalmente, se esistono i fondi e non ricorrono altri motivi per rifiutare il pagamento, la banca estingue regolarmente l'assegno anche se presentato oltre i termini.

La data di emissione indicata sull'assegno deve coincidere con quella del rilascio. Gli assegni emessi senza data e gli assegni postdatati, cioè con data posteriore a quella effettiva, sono considerati irregolari. L'assegno non pagato per mancanza di fondi si dice scoperto o a vuoto e il suo portatore può avviare (entro 6 mesi dal termine per la presentazione del titolo) un'azione per rivalersi contro i giranti, il traente e i loro avallanti (eventuali soggetti terzi che hanno garantito il pagamento dell'assegno). L'azione contro i giranti e i loro avallanti richiede:

• che l'assegno sia presentato per il pagamento nei tempi utili;

• che il mancato pagamento sia constatato mediante protesto, da farsi nei termini previsti dalla legge. Queste condizioni non sono richieste per agire nei confronti del traente. L’emissione di assegni a vuoto è punita dalla legge con pesanti sanzioni amministrative.

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono i requisiti essenziali per l'emissione di un assegno bancario?
  2. Un assegno bancario deve contenere la denominazione di assegno, l'ordine incondizionato di pagare a vista, il nome della banca trattaria, l'indicazione del luogo di pagamento, la data e il luogo di emissione, e la firma del titolare del conto o di un delegato (come indicato nel testo).

  3. Come funziona la trasferibilità degli assegni bancari?
  4. Gli assegni bancari possono essere emessi a favore del traente stesso e presentati per incasso solo a una banca o a Poste Italiane. La legge limita la trasferibilità mediante girata, e gli assegni non trasferibili possono essere girati solo alla banca per incasso (come descritto nel testo).

  5. Quali sono i termini di presentazione per l'incasso di un assegno bancario?
  6. L'assegno deve essere presentato entro 8 giorni se pagabile nello stesso Comune di emissione, e entro 15 giorni se in un altro Comune. Trascorsi questi termini, la banca può rifiutare il pagamento (secondo quanto riportato nel testo).

  7. Cosa succede se un assegno bancario non viene pagato per mancanza di fondi?
  8. Se un assegno è scoperto, il portatore può avviare un'azione contro i giranti, il traente e i loro avallanti entro 6 mesi, a condizione che l'assegno sia stato presentato nei termini e che il mancato pagamento sia constatato mediante protesto (come spiegato nel testo).

  9. Quali sanzioni sono previste per l'emissione di assegni a vuoto?
  10. L'emissione di assegni a vuoto è punita dalla legge con pesanti sanzioni amministrative, come indicato nel testo.

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