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Concetti Chiave

  • Il secondo comma dell'articolo 4 liberalizza il potere datoriale, consentendo l'uso di strumenti per la prestazione lavorativa senza necessità di accordo sindacale.
  • Strumenti come computer e badge possono essere utilizzati per il controllo a distanza senza autorizzazione, a patto che siano finalizzati esclusivamente al lavoro.
  • Se uno strumento ha finalità organizzative oltre il lavoro, è necessaria un'autorizzazione specifica secondo il comma 1 dell'articolo 4.
  • Il tribunale di Torino ha evidenziato che non esistono strumenti puramente dedicati alla prestazione lavorativa o al controllo, richiedendo una valutazione caso per caso.
  • Il legislatore ha chiarito che l'uso del badge non necessita di autorizzazione ex art. 4 comma 1, nonostante le possibili implicazioni di controllo.

Liberalizzazione del potere datoriale

Il secondo comma dell’articolo 4 liberalizza il potere datoriale che non riguardi impianti audiovisivi e di strumenti di controllo a distanza, bensì mezzi per rendere la prestazione lavorativa e per la registrazione degli accessi e delle presenze. A tal proposito l’interpretazione è controversa: si pensi ad esempio ai braccialetti geolocalizzati di cui si serve Amazon per rintracciare i propri dipendenti.

Strumenti di lavoro e controllo

In sostanza, gli strumenti che l’impresa mette a disposizione del lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (quali computer, tablet e smartphone), così come i badge che registrano accessi e uscite dei dipendenti, possono essere utilizzati, anche se da essi deriva la possibilità di un controllo a distanza sull’attività dei lavoratori, senza dover passare per un accordo sindacale o un’autorizzazione amministrativa. Il legislatore dà dunque per scontato che l’impiego di questi strumenti risponda ad una giustificazione oggettiva.

Prassi e autorizzazioni

Secondo la prassi oggi ricorrente, se lo strumento è immediatamente ed esclusivamente finalizzato all’espletamento del lavoro non è necessario seguire la procedura di autorizzazione prevista dall’articolo 4 comma 1; se, invece, esso ha finalità organizzative ulteriori rispetto a quelle di cui il dipendente ha bisogno per lavorare (si pensi ai sistemi che consentono la geolocalizzazione del lavoratore), per poterlo installare il datore deve munirsi dell’autorizzazione richiesta dal comma 1.

Sentenza del tribunale di Torino

Tale confine non è ancora netto. Ciò è stato recentemente rilevato dal tribunale di Torino, che nell’ambito dell’emissione di una sentenza ha asserito che, per definizione, non esistono strumenti utilizzati solo per rendere la prestazione lavorativa o per garantire il controllo a distanza. Il tribunale che ha emesso la sentenza ha ritenuto che di volta in volta sia necessario verificare la finalità dello strumento adoperato.

Controversie sull'uso del badge

Uno dei casi più controversi ha riguardato l’utilizzo del badge: il legislatore è intervenuto dicendo che la sua utilizzazione non richiede la procedura di autorizzazione ex art. 4 comma 1.

Domande da interrogazione

  1. Qual è l'impatto della liberalizzazione del potere datoriale sugli strumenti di controllo a distanza?
  2. La liberalizzazione consente ai datori di lavoro di utilizzare strumenti come computer e badge per monitorare l'attività dei lavoratori senza necessità di accordi sindacali o autorizzazioni, a patto che siano finalizzati esclusivamente all'espletamento del lavoro (articolo 4, comma 2).

  3. Quando è necessaria l'autorizzazione per l'uso di strumenti di lavoro?
  4. L'autorizzazione è necessaria se lo strumento ha finalità organizzative oltre a quelle lavorative, come nel caso dei sistemi di geolocalizzazione. Se lo strumento è esclusivamente per il lavoro, non è richiesta (prassi attuale).

  5. Qual è la posizione del tribunale di Torino riguardo agli strumenti di controllo?
  6. Il tribunale di Torino ha sottolineato che non esistono strumenti utilizzati solo per la prestazione lavorativa o solo per il controllo a distanza, evidenziando la necessità di valutare caso per caso la finalità degli strumenti adottati.

Domande e risposte

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