Concetti Chiave

  • Lo Statuto dei lavoratori prevede l'art. 28 come strumento per punire le condotte antisindacali, limitando l'azione legale solo ai datori di lavoro.
  • La condotta antisindacale include tutte le attività che ostacolano la libertà sindacale, anche quelle non specificamente definite, rendendo l'art. 28 una norma aperta.
  • Le azioni antisindacali possono manifestarsi in atti giuridici lesivi o comportamenti materiali, come la repressione di scioperi e volantinaggi.
  • È fondamentale distinguere tra condotte antisindacali giuridicamente rilevanti e comportamenti legittimi che, pur opposti, non violano i diritti sindacali.
  • Le condotte antisindacali giuridicamente rilevanti abusano del potere di conflitto tra datori e lavoratori, compromettendo le libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione.

Strumento di punizione delle violazioni

Lo Statuto dei lavoratori contiene uno strumento efficace per punire le violazioni delle libertà sindacali: si tratta dell’art. 28, che sanziona appunto le condotte antisindacali. Si considerano tali tutti i comportamenti datoriali volti a impedire o limitare l’esercizio delle prerogative ex art. 39 Cost. Mentre gli atti discriminatori per ragioni sindacali possono essere promossi da chiunque, l’azione in giudizio ex art. 28 è rivolta solo al datore di lavoro, perché solo il datore può dar vita all’illecito previsto. Ovviamente questi può avvalersi di soggetti terzi per perseguire l’obiettivo antisindacali (dirigenti, collaboratori, ecc.). Pertanto, egli è chiamato a rispondere anche dei comportamenti antisindacali posti in essere da un proprio dipendente.

Qual è la definizione di condotta antisindacale?

L’art. 28 si configura come norma aperta: ciò vuol dire che nella definizione di «condotta antisindacale» rientrano tutte le attività che impediscano o limitino la libertà sindacale, quindi anche quelle non definibili a priori; da ciò la considerazione dell’art. 28 come norma aperta.

La condotta antisindacale riguarda sia atti giuridici lesivi, sia comportamenti materiali (ad esempio reprimere lo sciopero o il volantinaggio). Il ricorso in giudizio è valido se l’illecito è attuale e se i suoi effetti perdurano: fra le attività antisindacali, le più gravi sono quelle volte a impedire o limitare il diritto di sciopero e le prerogative riconosciute dallo Statuto dei lavoratori. La repressione può essere anche intenzionale, il risultato non cambia: affinché sussista l’illegittimità è sufficiente che la condotta sia oggettivamente idonea a produrre la lesione dei beni protetti.

Distinzione tra condotte rilevanti

Bisogna però distinguere tra condotta antisindacale giuridicamente rilevante e condotta che può essere considerata sindacale nei fatti, ma non giuridicamente. Nell’ultima categoria rientrano i comportamenti antagonistici ma comunque legittimi, ad esempio la naturale tendenza datoriale di opporsi alle rivendicazioni sindacali. La prima, invece, comprende le condotte che abusano del normale potere di conflitto fra datore e lavoratori, giungendo a reprimere in modo illecito le libertà e i diritti sindacali garantiti dagli artt. 39 e 40 Cost.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è lo strumento previsto dallo Statuto dei lavoratori per punire le violazioni delle libertà sindacali?
  2. Lo Statuto dei lavoratori prevede l'art. 28, che sanziona le condotte antisindacali, ovvero i comportamenti dei datori di lavoro che impediscono o limitano l'esercizio delle prerogative sindacali.

  3. Cosa si intende per condotta antisindacale secondo l'art. 28?
  4. La condotta antisindacale è definita come qualsiasi attività che impedisca o limiti la libertà sindacale, includendo sia atti giuridici lesivi che comportamenti materiali, come la repressione di scioperi o volantinaggi.

  5. Qual è la differenza tra condotta antisindacale giuridicamente rilevante e condotta sindacale legittima?
  6. La condotta antisindacale giuridicamente rilevante è quella che abusa del potere di conflitto tra datore e lavoratori, reprimendo illecitamente le libertà sindacali, mentre la condotta sindacale legittima include comportamenti antagonistici che, pur essendo oppositivi, non violano i diritti garantiti dalla Costituzione.

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