Concetti Chiave
- Il socio d'opera conferiva il proprio lavoro in società ed era soggetto alla responsabilità della culpa in concreto, legata alla diligenza nei propri affari.
- La società leonina, in cui un socio partecipava solo alle perdite, era vietata nel diritto romano per garantire equità tra i soci.
- La società si estingueva per cause oggettive come il raggiungimento dello scopo o lo scadere del termine, e per cause soggettive come la morte di un socio.
- Nella societas unius rei, i soci potevano avere beni in comproprietà per raggiungere un obiettivo comune, instaurando un istituto possessorio.
- L'actio pro socio permetteva ai soci di tutelare le obbligazioni reciproche, con severe sanzioni per comportamenti scorretti tra i membri della società.
Il socio d'opera e la responsabilità
All’interno della societas omnium bonorum era prevista l’eventuale presenza di un tipo particolare di consociato: il socio d’opera, una peculiare figura che conferiva in società il proprio lavoro (opera. In relazione a questa specifica figura di socio fu introdotta una particolare forma di responsabilità: la culpa in concreto, che era parametrata sulla diligenza che si era soliti avere nei propri affari. Inoltre, sulla base della favola del leone di Fedro, una societas bonorum omnium non poteva mai configurarsi come «società leonina», espressione con cui si indicava una societas in cui vi fosse un socio che partecipasse solo alle perdite e mai agli utili.
Società e personalità giuridica
Il diritto romano, infine, non ammetteva all’interno della società la presenza di enti dotati di personalità giuridica: essa poteva essere istituita solo in capo a coloro che potevano rispondere direttamente al vincolo obbligatorio, dunque solo agli uomini, dotati di personalità fisica.
Esistevano tuttavia due società (societas vectigalium e societas publicanorum) istituite in capo ad enti dotati di personalità giuridica.
Comproprietà e società di guadagno
Nel momento in cui si costituiva la società, si attuava, sotto il profilo del sorgere della comproprietà, un vero e proprio istituto possessorio (transitus legalis), sulla base del quale i consoci vantavano la comproprietà sui beni confluenti nella società.
La società di tutto il guadagno, invece, istituiva la comproprietà in capo a tutti i proventi derivanti dallo svolgimento di un’attività economica; in essa, dunque, non rientravano i beni derivanti da lasciti ereditari o donazioni.
Estinzione della società
Nella società per un determinato affare (societas unius rei o negotiationis ), infine, confluivano beni o risorse al fine di raggiungere uno scopo. Essa poteva estinguersi nel caso in cui l’obiettivo prefissato fosse stato raggiunto o considerato impossibile da raggiungere. La società si estingueva per cause oggettive e soggettive: nel primo gruppo sono annoverati lo scadere del termine (nel caso in cui sia stato stabilito) o il raggiungimento dello scopo prestabilito; nel secondo gruppo va ricompreso il recesso unilaterale, in particolare, nella societas omnium bonorum si correva il rischio di recesso unilaterale doloso: esso si verificava nel caso in cui un socio recedeva dalla società al fine di non rendere comuni beni che egli stava per acquistare (ad esempio tramite un lascito ereditario).
Infine, la società si estingueva anche per la morte di un socio, fatto salvo il caso in cui vi fosse un patto di scioglimento; a seguito di capitis deminutio media e maxima; a causa di una bonorum venditia o di un bonorum publicatio dei beni di un socio in seguito all’esperimento dell’actio pro socio, azione di buona fede che un socio poteva esperire nei confronti degli altri soci a tutela delle obbligazioni reciprocamente assunte. La condanna derivante dall’esperimento di tale azione era molto severa perché il comportamento sanzionato era contraria ai principi di correttezza e buona fede che dovevano permeare i rapporti tra soci.
Domande da interrogazione
- Qual è la responsabilità del socio d'opera all'interno della societas omnium bonorum?
- Quali sono le limitazioni riguardanti la personalità giuridica nelle società romane?
- Come si configura la comproprietà all'interno di una società di guadagno?
- Quali sono le cause di estinzione di una società secondo il diritto romano?
Il socio d'opera ha una responsabilità definita dalla "culpa in concreto", che si basa sulla diligenza normalmente utilizzata nei propri affari, come indicato nel testo.
Nel diritto romano, solo gli uomini con personalità fisica potevano costituire una società, mentre esistevano eccezioni per due tipi di società istituite da enti con personalità giuridica, come la societas vectigalium e la societas publicanorum.
Nella società di guadagno, la comproprietà si estende a tutti i proventi derivanti dall'attività economica, escludendo beni provenienti da lasciti ereditari o donazioni, come descritto nel testo.
La società può estinguersi per cause oggettive, come il raggiungimento dello scopo o la scadenza del termine, e per cause soggettive, come il recesso unilaterale doloso o la morte di un socio, come evidenziato nel testo.