Concetti Chiave
- La Corte costituzionale afferma la propria competenza a giudicare sulla legittimità costituzionale degli atti normativi primari, distinguendo tra abrogazione e dichiarazione di illegittimità.
- Il giudizio della Corte chiarisce come risolvere il contrasto tra normativa previgente e norme costituzionali, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale.
- La sentenza 1146 del 1988 estende il giudizio di legittimità anche alle leggi costituzionali, comprese quelle adottate con procedura aggravata.
- I principi fondamentali della Costituzione italiana, come dignità umana e uguaglianza, sono immodificabili e non possono essere derogati attraverso revisione costituzionale.
- La Corte costituzionale gioca un ruolo cruciale nel mantenere l'integrità dell'ordinamento, valutando anche disposizioni di rilevanza costituzionale e la loro legittimità.
La competenza della Corte costituzionale
Tramite questa sentenza, la Corte costituzionale prese posizione in merito a diverse questioni che erano state oggetto di diversi dibattiti dottrinali. In primo luogo essa afferma la propria piena competenza a giudicare sulla legittimità costituzionale degli atti normativi primari. Distinguendo tra abrogazione e dichiarazione di illegittimità costituzionale (annullamento), essa definì inoltre il procedimento necessario per determinare il controllo di costituzionalità. Infine, la Corte espletò la differenza fra norme precettive e programmatiche.
Il contrasto tra normativa e Costituzione
Il giudizio della Corte fu fondamentale per comprendere in che modo poteva risolversi il contrasto tra normativa previgente e le norme costituzionali. La Corte stabilì che si doveva procedere alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni previgenti appurate di volta in volta dalla Corte costituzionale.
Estensione del giudizio alle leggi costituzionali
Tramite la sentenza 1146 del 1988, dunque a distanza di trentadue anni, la Corte si interrogò su un ulteriore dubbio, cioè sulla possibilità di sottoporre al giudizio di legittimità non solo le leggi ordinarie, di cui parla chiaramente l’articolo 134 Cost., ma anche le leggi costituzionali. La Corte estese il giudizio alle leggi formalmente adottate con la procedura aggravata di cui all’art. 138. Essa ritenne di poter legittimare e sindacare su disposizioni di rilevanza costituzionale, come ad esempio quelle che danno forma agli statuti speciali di alcune regioni, non escludendo comunque la possibilità di estendere tale giudizio persino alle leggi di revisione costituzionale.
Principi fondamentali della Costituzione italiana
La lettura della sentenza n. 1 del 1956 consente di evocare i principali valori e fondamenti su cui si basa la Costituzione italiana, come il principio di dignità umana, di sovranità umana e di uguaglianza, che non possono in alcun caso essere intaccati o derogati tramite revisione costituzionale. L’immodificabilità di tali principi può essere ricondotta al ruolo fondamentale e immancabile che essi ricoprono all’interno dell’ordinamento costituzionale.
Domande da interrogazione
- Qual è la competenza della Corte costituzionale riguardo agli atti normativi primari?
- Come risolve la Corte il contrasto tra normativa previgente e norme costituzionali?
- La Corte costituzionale può giudicare anche le leggi costituzionali?
La Corte costituzionale afferma la propria piena competenza a giudicare sulla legittimità costituzionale degli atti normativi primari, distinguendo tra abrogazione e dichiarazione di illegittimità costituzionale, e definendo il procedimento per il controllo di costituzionalità.
La Corte stabilisce che deve procedere alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni previgenti che risultano in contrasto con le norme costituzionali, come chiarito nel suo giudizio.
Sì, tramite la sentenza 1146 del 1988, la Corte estese il giudizio di legittimità anche alle leggi costituzionali, inclusi gli statuti speciali delle regioni e le leggi di revisione costituzionale, legittimando così il controllo su disposizioni di rilevanza costituzionale.