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Concetti Chiave

  • Il codice penale Zanardelli del 1889 depenalizzava lo sciopero, ma continuava a considerarlo un inadempimento contrattuale legittimante il licenziamento.
  • Il Codice penale Rocco del 1930 ha introdotto una nuova disciplina, separando le norme per il settore privato e pubblico in capitoli distinti.
  • Le sanzioni per sciopero e serrata a fini contrattuali includevano multe e pene detentive raddoppiate per capi e promotori.
  • Le azioni per fini politici comportavano sanzioni più severe, con multe elevate e reclusione fino a un anno per la serrata.
  • Il reato di coazione alla pubblica autorità prevedeva reclusione fino a 2 anni per scioperi o serrate mirati a costringere l'autorità a prendere decisioni.

Evoluzione del codice penale

Il codice penale Zanardelli (1889) aveva depenalizzato lo sciopero e la serrata. Ciononostante, lo sciopero continuava a configurarsi come un inadempimento contrattuale che, anche se non perseguibile penalmente, legittimava il licenziamento in tronco.
La disciplina fu innovata dal successivo Codice penale: c.p. Rocco del 1930. Esso divise la materia in due diversi capitoli: uno relativo al settore privato (artt. 502 e s.s.); l’altro al settore dei pubblici servizi (artt. 330 e 333). La maggior parte di queste disposizioni è stata annullata, in tutto o in parte, dalla Corte costituzionale.

Sanzioni per fini contrattuali

Nel settore privato, l’art. 502 considerava la serrata e lo sciopero dei reati se sono indetti per fini contrattuali, cioè rispettivamente per imporre dall’alto e dal basso patti diversi da quelli stabiliti. Chi violava questa norma era punito con una multa, più alta per il datore che indiceva la serrata. L’art. 511 prevedeva tuttavia il raddoppio della pena per i capi e i promotori dell’azione illecita, affiancata dalla reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Sanzioni per fini politici

L’art. 503 disciplinava invece la serrata e lo sciopero promossi per fini politici. L’azione criminosa era la stessa prevista dall’articolo precedente, ma la sanzione era molto più rilevante: multa superiore a 1000€ e reclusione fino a un anno per la serrata; multa di circa 100€ e reclusione di 6 mesi per lo sciopero.

Coazione alla pubblica autorità

Serrata e sciopero erano puniti non solo quando attuati per un fine politico, ma anche quando erano promossi allo scopo di costringere l’autorità a dare o a omettere un provvedimento: questo reato è disciplinato dall’art. 504, intitolato proprio «coazione alla pubblica autorità». Stavolta la sanzione era unificata per le due fattispecie: reclusione fino a 2 anni. Sciopero e serrata, infine, possono aver luogo per ragioni di solidarietà, cioè per appoggiare rivendicazioni altrui, e per protesta. In questo caso la sanzione è quella prevista dall’art. 502.

Domande da interrogazione

  1. Quali erano le principali innovazioni introdotte dal Codice penale Rocco del 1930 rispetto al codice Zanardelli?
  2. Il Codice penale Rocco del 1930 ha innovato la disciplina dello sciopero e della serrata, dividendo la materia in due capitoli distinti: uno per il settore privato e l'altro per i pubblici servizi. Molte disposizioni sono state successivamente annullate dalla Corte costituzionale.

  3. Quali sanzioni erano previste per lo sciopero e la serrata indetti per fini contrattuali?
  4. L'art. 502 prevedeva sanzioni per scioperi e serrate indetti per fini contrattuali, con multe e pene più severe per i datori di lavoro. I capi e i promotori dell'azione illecita rischiavano una pena raddoppiata e reclusione da 6 mesi a 2 anni.

  5. Come venivano puniti gli scioperi e le serrate promossi per fini politici?
  6. Gli scioperi e le serrate per fini politici, disciplinati dall'art. 503, comportavano sanzioni più severe, con multe superiori a 1000€ e reclusione fino a un anno per la serrata, e pene minori per lo sciopero, ma comunque significative.

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