Concetti Chiave

  • Il matrimonio si scioglie in caso di morte di un coniuge o di divorzio, con conseguente cessazione degli effetti civili.
  • Il divorzio può essere richiesto dopo dodici mesi di separazione personale o sei mesi se consensuale, oltre ad altre specifiche condizioni.
  • Il matrimonio cattolico può essere sciolto per le stesse cause, ma per la Chiesa resta indissolubile, mentre lo Stato scioglie ogni vincolo.
  • Il divorzio consensuale richiede prima la separazione, l'omologazione e un periodo di attesa prima di procedere con la causa di divorzio.
  • Il risarcimento del danno è possibile solo se la violazione dei doveri coniugali ha danneggiato l'onorabilità dell'altro coniuge.

Scioglimento del matrimonio

L’art. 149 del c.c. dispone che il matrimonio si scioglie o in caso di morte di uno dei due coniugi o in caso di divorzio: in entrambi i casi cessano gli effetti civili. Qualora uno dei due coniugi muoia, il coniuge ancora vivente può esperire l’azione di riduzione mediante cui può pretendere che gli venga assegnata parte del patrimonio; in caso di divorzio ha invece luogo la separazione legale, che scaturisce dall’emissione di una sentenza di divorzio da parte del giudice competente. Nel caso in cui la sentenza imputi a uno dei due coniugi la colpa o il dolo di aver determinato la separazione l’altro coniuge può richiedere il risarcimento del danno. L’ipotesi del risarcimento del danno non tiene conto della mera violazione del dovere coniugale, bensì delle conseguenze pregiudizievoli correlate alle modalità con cui si realizza la violazione.

Condizioni per il divorzio

Il divorzio può essere domandato da uno dei due coniugi quando:

- Siano trascorsi dodici mesi di separazione personale nel caso di separazione giudiziale o sei mesi nel caso di separazione consensuale o coniugata;

- ci sia stata condanna dell’altro coniuge anche per fatti commessi precedentemente al matrimonio;

- non ci sia stata la consumazione del matrimonio (il matrimonio rato e non consumato non può essere reso esecutivo dallo stato).

Divorzio e matrimonio cattolico

Può essere sciolto per gli stessi casi il matrimonio cattolico: in tal caso si parla di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per la Chiesa, che considera il matrimonio indissolubile, il rapporto matrimoniale continua; non è così per lo stato, che scioglie completamente ogni vincolo tra coniugi divorziati. Il giudice deve accertare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ripristinata.

Divorzio consensuale e risarcimento

Il nostro ordinamento non ammette il divorzio consensuale, cioè basato sulla volontà delle parti accertata dal giudice: i coniugi che vogliono divorziare devono prima separarsi consensualmente, ottenere l’omologazione della separazione e attendere prima di iniziare la causa di divorzio. Non tutte le violazioni dei doveri coniugali implicano termini sanzionatori. Il diritto al risarcimento viene riconosciuto nel caso in cui le modalità mediante cui il dovere è stato violato ledano l’interesse generale dell’altro coniuge (la sua onorabilità).

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono le condizioni necessarie per richiedere il divorzio?
  2. Il divorzio può essere richiesto dopo dodici mesi di separazione personale in caso di separazione giudiziale, sei mesi in caso di separazione consensuale, oppure in presenza di condanne penali dell'altro coniuge o se il matrimonio non è stato consumato (art. 149 c.c.).

  3. Come si differenzia il divorzio civile dal matrimonio cattolico?
  4. Mentre il divorzio civile scioglie completamente i vincoli tra i coniugi, la Chiesa considera il matrimonio cattolico indissolubile, continuando a riconoscere il rapporto matrimoniale, anche se gli effetti civili sono cessati (art. 149 c.c.).

  5. È possibile ottenere un risarcimento in caso di divorzio?
  6. Sì, il risarcimento può essere richiesto se la violazione dei doveri coniugali ha causato danni all'interesse generale dell'altro coniuge, ma non tutte le violazioni comportano automaticamente tale diritto (art. 149 c.c.).

Domande e risposte

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