Concetti Chiave
- Il vettore è responsabile per inadempimento contrattuale in caso di cancellazione del viaggio, ritardi o sinistri che causano danni ai passeggeri.
- I danni subiti dai passeggeri possono essere fisici, patrimoniali e morali, con impatti significativi sulla vita personale e professionale.
- Il danno morale viene calcolato da medici legali sulla base di una tabella del tribunale di Milano, con risarcimenti più elevati per i soggetti più giovani.
- Il risarcimento per danni da stress è ammesso nel trasporto ferroviario, mentre nel trasporto aereo è limitato a lesioni fisiche.
- La distinzione tra danni fisici e psichici è fondamentale per determinare la risarcibilità e le relative convenzioni internazionali applicabili.
Responsabilità del vettore
In via generale, il vettore di persone può essere chiamato a rispondere in tre ipotesi. Egli può essere ritenuto responsabile per inadempimento contrattuale:
- in caso di cancellazione del viaggio e di mancato raggiungimento della destinazione prevista;
- in caso di ritardo nel compimento del viaggio;
- in caso di sinistri occorsi alla persona del passeggero (l’espressione «sinistro» è utilizzata dal Codice civile, dal Codice della navigazione e dalle fonti internazionali). Viene definito «sinistro» qualunque evento sfavorevole che incide negativamente sul passeggero arrecando un danno allo stesso.
Tipologie di danni al passeggero
I danni che il passeggero può subire durante l’esecuzione del trasporto sono diversi. La dottrina distingue tra danni fisici (morte o lesioni personali) e danni patrimoniali (che determinano la diminuzione del patrimonio del passeggero). Ancora, il passeggero può subire danni morali, che attengono allo stato di sofferenza psichica che il passeggero può provare, a seguito del sinistro verificatosi, nel vedersi privata o annullata la propria vita personale o professionale.
Risarcimento del danno morale
Il danno morale è calcolato da medici legali sulla base di un’apposita tabella elaborata dal tribunale di Milano. L’entità del risarcimento è tanto più alta quanto più giovane è il soggetto danneggiato. Con riferimento al danno morale ci si chiede se il passeggero possa ottenere il risarcimento per i cosiddetti «danni da stress»: questa fattispecie riguarda soprattutto i passeggeri sopravvissuti ai disastri aerei. La convenzione internazionale che disciplina il trasporto aereo parla però esclusivamente di lesioni fisiche: ciò ha indotto la dottrina e la giurisprudenza ad escludere la risarcibilità del danno da «attacco di panico».
Viceversa, nel trasporto ferroviario, le convenzioni internazionali di riferimento parlano sia di danni fisici che di danni psichici: in questo caso è pertanto ammesso anche il risarcimento del danno da stress.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali responsabilità del vettore di persone?
- Che tipo di danni può subire un passeggero durante il trasporto?
- Come viene calcolato il risarcimento del danno morale?
Il vettore può essere ritenuto responsabile per inadempimento contrattuale in caso di cancellazione del viaggio, ritardo nel compimento del viaggio o sinistri occorsi al passeggero, come definito dal Codice civile e dalle fonti internazionali.
I passeggeri possono subire danni fisici (morte o lesioni personali), danni patrimoniali (diminuzione del patrimonio) e danni morali, che riguardano la sofferenza psichica causata da un sinistro.
Il danno morale è calcolato da medici legali sulla base di una tabella del tribunale di Milano, con un risarcimento maggiore per i soggetti più giovani. Tuttavia, il risarcimento per danni da stress è escluso nel trasporto aereo, mentre è ammesso nel trasporto ferroviario.