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Concetti Chiave

  • Il vettore è responsabile per inadempimento contrattuale in caso di cancellazione del viaggio, ritardi o sinistri che causano danni ai passeggeri.
  • I danni subiti dai passeggeri possono essere fisici, patrimoniali e morali, con impatti significativi sulla vita personale e professionale.
  • Il danno morale viene calcolato da medici legali sulla base di una tabella del tribunale di Milano, con risarcimenti più elevati per i soggetti più giovani.
  • Il risarcimento per danni da stress è ammesso nel trasporto ferroviario, mentre nel trasporto aereo è limitato a lesioni fisiche.
  • La distinzione tra danni fisici e psichici è fondamentale per determinare la risarcibilità e le relative convenzioni internazionali applicabili.

Responsabilità del vettore

In via generale, il vettore di persone può essere chiamato a rispondere in tre ipotesi. Egli può essere ritenuto responsabile per inadempimento contrattuale:

- in caso di cancellazione del viaggio e di mancato raggiungimento della destinazione prevista;

- in caso di ritardo nel compimento del viaggio;

- in caso di sinistri occorsi alla persona del passeggero (l’espressione «sinistro» è utilizzata dal Codice civile, dal Codice della navigazione e dalle fonti internazionali). Viene definito «sinistro» qualunque evento sfavorevole che incide negativamente sul passeggero arrecando un danno allo stesso.

Tipologie di danni al passeggero

I danni che il passeggero può subire durante l’esecuzione del trasporto sono diversi. La dottrina distingue tra danni fisici (morte o lesioni personali) e danni patrimoniali (che determinano la diminuzione del patrimonio del passeggero). Ancora, il passeggero può subire danni morali, che attengono allo stato di sofferenza psichica che il passeggero può provare, a seguito del sinistro verificatosi, nel vedersi privata o annullata la propria vita personale o professionale.

Risarcimento del danno morale

Il danno morale è calcolato da medici legali sulla base di un’apposita tabella elaborata dal tribunale di Milano. L’entità del risarcimento è tanto più alta quanto più giovane è il soggetto danneggiato. Con riferimento al danno morale ci si chiede se il passeggero possa ottenere il risarcimento per i cosiddetti «danni da stress»: questa fattispecie riguarda soprattutto i passeggeri sopravvissuti ai disastri aerei. La convenzione internazionale che disciplina il trasporto aereo parla però esclusivamente di lesioni fisiche: ciò ha indotto la dottrina e la giurisprudenza ad escludere la risarcibilità del danno da «attacco di panico».

Viceversa, nel trasporto ferroviario, le convenzioni internazionali di riferimento parlano sia di danni fisici che di danni psichici: in questo caso è pertanto ammesso anche il risarcimento del danno da stress.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali responsabilità del vettore di persone?
  2. Il vettore può essere ritenuto responsabile per inadempimento contrattuale in caso di cancellazione del viaggio, ritardo nel compimento del viaggio o sinistri occorsi al passeggero, come definito dal Codice civile e dalle fonti internazionali.

  3. Che tipo di danni può subire un passeggero durante il trasporto?
  4. I passeggeri possono subire danni fisici (morte o lesioni personali), danni patrimoniali (diminuzione del patrimonio) e danni morali, che riguardano la sofferenza psichica causata da un sinistro.

  5. Come viene calcolato il risarcimento del danno morale?
  6. Il danno morale è calcolato da medici legali sulla base di una tabella del tribunale di Milano, con un risarcimento maggiore per i soggetti più giovani. Tuttavia, il risarcimento per danni da stress è escluso nel trasporto aereo, mentre è ammesso nel trasporto ferroviario.

Domande e risposte

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