Ascolta
00:00 00:00

Concetti Chiave

  • Il lavoratore può essere perseguito per violazione di obblighi contrattuali tramite azione legale, ma questa è raramente intrapresa a causa dei tempi lunghi richiesti.
  • Il codice civile prevede la responsabilità disciplinare come forma alternativa di sanzione per il datore di lavoro, che esercita un potere disciplinare diretto.
  • Le sanzioni disciplinari possono essere applicate in caso di inadempimento degli obblighi principali di lavoro, inosservanza delle disposizioni aziendali o violazione dell'obbligo di fedeltà.
  • Solo se il lavoratore non rispetta almeno uno dei tre obblighi specifici è possibile che il datore di lavoro eserciti il potere disciplinare.
  • I presupposti per l'esercizio del potere disciplinare sono definiti dal codice civile e sono essenziali per giustificare eventuali sanzioni.

Responsabilità contrattuale e disciplinare

Nell’ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore che si sia reso responsabile della violazione di un obbligo di natura contrattuale può essere perseguito con un’azione in giudizio ex art. 1218 c.c.

L’esperimento di un’azione di questo tipo richiede però tempi ingestibili per la vita aziendale: per questo motivo essa è praticata solo in pochi casi.

Il codice civile ha previsto una forma di responsabilità parallela a quella contrattuale, definita «responsabilità disciplinare», cui corrisponde la titolarità di uno specifico potere in capo al datore di lavoro (appunto potere disciplinare).

Presupposti per il potere disciplinare

In sostanza, la legge (ex art. 2106 c.c.) prevede che il lavoratore inadempiente possa essere perseguito anche con l’irrogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di misure di contenuto afflittivo, dette sanzioni disciplinari. Quest’ipotesi può ricorrere nei tre casi previsti dagli artt. 2104 e 2105:

- quando l’inadempimento del lavoratore ha ad oggetto l’obbligo principale di lavorare (art. 2104 comma 1);

- quando il lavoratore non osserva disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro;

- quando l’inadempimento del lavoratore ha ad oggetto l’obbligo di fedeltà e di non concorrenza (art. 2105).

Solo in caso di inosservanza di uno dei tre suddetti obblighi è possibile esercitare il potere disciplinare: essi costituiscono pertanto i presupposti sostanziali per l’esercizio di tale prerogativa datoriale.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le differenze tra responsabilità contrattuale e responsabilità disciplinare nel rapporto di lavoro?
  2. La responsabilità contrattuale si riferisce a violazioni di obblighi contrattuali e può essere perseguita tramite azione legale, ma è raramente utilizzata per i tempi lunghi richiesti. La responsabilità disciplinare, invece, consente al datore di lavoro di irrogare sanzioni disciplinari direttamente in caso di inadempimento del lavoratore, come previsto dall'art. 2106 c.c.

  3. Quali sono i presupposti per l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro?
  4. Il potere disciplinare può essere esercitato solo in caso di inosservanza di specifici obblighi da parte del lavoratore, come l'obbligo principale di lavorare, il rispetto delle disposizioni impartite dal datore e l'obbligo di fedeltà e non concorrenza, come indicato negli artt. 2104 e 2105 c.c.

  5. Perché l'azione legale per responsabilità contrattuale è poco praticata nelle aziende?
  6. L'azione legale per responsabilità contrattuale richiede tempi ingestibili per la vita aziendale, rendendola poco praticabile; per questo motivo, le aziende preferiscono ricorrere a misure disciplinari dirette.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community