Concetti Chiave
- Le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare informazioni in formato aperto, garantendo integrità, completezza e accessibilità.
- I dati personali non sensibili devono essere pubblicati online, consentendo indicizzazione e riutilizzo da parte di terzi.
- È obbligatoria la pubblicazione di atti e documenti relativi a organi di indirizzo politico e dirigenti, mantenendoli aggiornati.
- La sezione "Amministrazione trasparente" delle PA raccoglie i dati obbligatori, con possibilità di pubblicare solo collegamenti ipertestuali.
- In caso di omissione nella pubblicazione, è possibile richiedere l'accesso civico al responsabile della trasparenza dell'amministrazione.
Obblighi di pubblicazione delle PA
Le PA garantiscono integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità a originali, indicazione provenienza, riutilizzabilità delle informazioni da pubblicare obbligatoriamente.
Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, devono essere in formato aperto.
Dati personali, diversi da dati sensibili e giudiziari che sono obbligo di pubblicazione, comportano la diffusione attraverso siti web, consentendo indicizzazione e rintracciabilità da motori di ricerca e riutilizzo.
Dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e uffici o incarichi di diretta collaborazione, dirigenti titolari di organi amministrativi oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Possibile pubblicazione di dati, informazioni e documenti senza obbligo di pubblicazione nel rispetto delle leggi.
Se prevista pubblicazione di atti o documenti, non devono essere intelligibili i dati personali non pertinenti o sensibili o giudiziari non indispensabili.
Notizie riguardanti svolgimento delle prestazioni per funzioni pubbliche e valutazione oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Pubblicazione e aggiornamento
Documenti oggetto di pubblicazione obbligatorio sono pubblicati e mantenuti aggiornati tempestivamente sul sito.
Dati, informazioni e documenti sono pubblicati per 5 anni, dal 1 gennaio dell’anno successivo o fino quando atti producono effetti.
ANAC prevede quali dati possono essere oggetto di pubblicazione minore di 5 anni.
Sezione "Amministrazione trasparente"
Nelle pagine delle PA c’è sezione “Amministrazione trasparente”, contenente dati, informazioni e documenti di pubblicazione obbligatoria.
Per evitare eventuali duplicazioni possono essere collegamenti ipertestuali.
Le PA pubblicano i loro dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nelle banche dati apposite, se ciò avviene nella sezione “Amministrazione Trasparente” si può anche solo pubblicare il collegamento ipertestuale.
Nel caso in cui omessa pubblicazione di dati delle banche dati, richiesta di accesso civico rivolta a responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione.
Domande da interrogazione
- Quali sono gli obblighi di pubblicazione delle Pubbliche Amministrazioni (PA)?
- Qual è la durata della pubblicazione dei documenti obbligatori?
- Cosa deve contenere la sezione "Amministrazione trasparente" delle PA?
Le PA devono garantire l'integrità, l'aggiornamento, la completezza e la tempestività delle informazioni pubblicate, che devono essere in formato aperto e facilmente accessibili, come indicato nel testo.
I documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere pubblicati e mantenuti aggiornati per 5 anni, a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo, o fino a quando gli atti producono effetti.
La sezione "Amministrazione trasparente" deve contenere dati, informazioni e documenti di pubblicazione obbligatoria, e può includere collegamenti ipertestuali per evitare duplicazioni, come specificato nel testo.