Concetti Chiave
- L'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori è lo strumento giuridico di reazione per le violazioni delle clausole nei contratti collettivi, azionabile solo dalle associazioni sindacali.
- Introdotto nel 1970, l'articolo 28 non consente ai singoli lavoratori di agire in giudizio, limitando la legittimazione alle sole associazioni sindacali.
- Il comportamento illecito in ambito sindacale è definito teleologicamente, punendo le condotte finalizzate a violare diritti e beni sindacali come il diritto di sciopero.
- La responsabilità per le violazioni delle norme sindacali ricade sul datore di lavoro, che può essere ritenuto responsabile anche per azioni di dipendenti o dirigenti.
- Il datore di lavoro può trovarsi in una posizione di responsabilità indiretta, anche se ignora le violazioni commesse dai suoi collaboratori.
Strumento giuridico di reazione
lo strumento giuridico di reazione rispetto alla violazione delle clausole contenute nei contratti collettive è l’articolo 28 Dello Statuto dei lavoratori. La norma ha un campo di applicazione molto ampio: essa non è direttamente azionabile dalle rappresentanze sindacali aziendali, anche se si tratta di uno strumento di tutela sindacale.
L’introduzione dell’articolo 28 risale al 1970, cioè all’anno di pubblicazione dello Statuto dei lavoratori. La legittimazione ad agire in giudizio non spetta ai singoli lavoratori, neppure a quelli iscritti al sindacato; essa spetta meramente alle associazioni sindacali.
Comportamento illecito e condotta sindacale
Il comportamento illecito che viene censurato e per il quale è possibile ricorrere in giudizio è un atteggiamento la cui fattispecie non viene descritta in modo esatto: lo la fattispecie illecita viene descritta lasciando indeterminati i comportamenti materiali, ma individuandone le finalità.
La condotta sindaco, dunque, viene descritta con una nozione teleologica e finalistica: sono antisindacali tutte quelle condotte omissive o commissione che hanno la finalità di violare i diritti e i beni di carattere sindacale: diritto di sciopero, libertà dei lavoratori, ecc.
Responsabilità del datore di lavoro
SI pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui un datore di lavoro impedisca fisicamente un’assemblea sindacale. L’antisindacalismo, quindi, può scaturire da un’azione o dal fatto di non aver messo in atto un atteggiamento che si sarebbe dovuto tenere. Il soggetto agente in violazione delle norme sindacali è il datore di lavoro. I suoi comportamenti omissivi o commissivi possono essere imputati.
La condotta, peraltro, può non essere da questi messa in atto in prima persona; possono rendersene protagonisti tutti i soggetti che, all’interno dell’impresa, agiscono in nome e per conto del datore di lavoro, ad esempio i dirigenti. Potrebbe quindi accadere che il datore sia all’oscuro di eventuali violazioni poste in essere da suoi dipendenti: in questo caso sul datore grava una responsabilità di natura indiretta.
Domande da interrogazione
- Qual è lo strumento giuridico di reazione per le violazioni delle clausole contrattuali?
- Come viene definito il comportamento illecito in ambito sindacale?
- Qual è la responsabilità del datore di lavoro in caso di violazioni sindacali?
Lo strumento giuridico di reazione è l'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, introdotto nel 1970, che consente alle associazioni sindacali di agire in giudizio per tutelare i diritti sindacali, anche se non è direttamente azionabile dai singoli lavoratori.
Il comportamento illecito è descritto in modo indeterminato, ma si basa su finalità antisindacali, come la violazione dei diritti di sciopero e della libertà dei lavoratori, sia attraverso azioni che omissioni.
Il datore di lavoro è responsabile per comportamenti antisindacali, sia diretti che indiretti, anche se le violazioni possono essere commesse da suoi dipendenti o dirigenti, gravando su di lui una responsabilità di natura indiretta.