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Concetti Chiave

  • Il regolamento Ue 679/2016, noto come GDPR, mira a proteggere i cittadini, inclusi i lavoratori, garantendo un uso corretto e trasparente dei dati personali.
  • I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente, garantendo la loro integrità e riservatezza, come stabilito dall'articolo 5 del GDPR.
  • Per la raccolta dei dati lavorativi sulle presenze e assenze, non è necessaria né l'informativa né il consenso del dipendente, ma è obbligatorio fornire informazioni sul trattamento dei dati.
  • Provvedimenti precedenti al GDPR suggeriscono di limitare i controlli sugli accessi a internet e di non monitorare indiscriminatamente l'uso della posta elettronica o la geolocalizzazione dei dipendenti.
  • Il trattamento dei dati sensibili, come quelli relativi all'origine razziale, opinioni politiche o stato di salute, richiede tutele specifiche secondo l'articolo 9 del GDPR.

Innovazioni nella tutela della privacy

La disciplina nazionale sulla tutela della privacy è stata recentemente innovata dal regolamento Ue 679/2016. Esso si propone di tutelare ciascun cittadino, dunque anche il lavoratore, sotto il profilo del corretto uso delle informazioni che lo riguardano. Al giorno d’oggi, la gestione amministrativa del lavoro comporta l’acquisizione automatica di numerosi dati personali inerenti ai lavoratori. Pertanto, talvolta può esservi una gestione di dati personali pervenuti al datore di lavoro a prescindere dall’effettuazione di controlli ex legge 300/1970.

Principi del GDPR

Il regolamento Ue, definito «GDPR», prevede diversi principi generali di condotta in base ai quali, in particolare, i dati personali debbono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. I dati raccolti devono essere sempre trattati in modo da garantirne integrità e riservatezza. L’articolo 5 GDPR stabilisce che il trattamento dei dati personali è condizionato alla previa informativa e all’espressione del consenso da parte della persona cui essi si riferiscono (la quale ha, altresì, un diritto di accesso ai dati).

Eccezioni e obblighi informativi

Tuttavia, per la raccolta dei dati lavorativi concernenti le presenze e le assenze dei dipendenti non sono richiesti né l’informativa né il consenso. Diversamente, l’uso di strumenti che, pur giustificato da qualificate esigenze aziendali, consenta di operare un controllo a distanza, non necessita del consenso del lavoratore ma risponde al dovere di fornire a quest’ultimo l’informativa sul trattamento dei dati raccolti.

Provvedimenti anteriori al GDPR

Esistono anche diversi provvedimenti che, pur essendo anteriori all’entrata del GDPR, probabilmente manterranno rilevanza. Essi invitano le imprese:

- a privilegiare, sui controlli ex post sugli accessi a internet dei lavoratori, i dispositivi che bloccano l’accesso a siti estranei all’attività lavorativa;

- a non effettuare un monitoraggio prolungato e indiscriminato sull’uso della posta elettronica;

- a non sorvegliare i dipendenti in modo continuo tramite dispositivi che consentono la loro geolocalizzazione.

Tutele per i dati sensibili

Infine, richiede particolari tutele il trattamento dei dati sensibili, ossia quei dati rivolti a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita o l’orientamento sessuale (art. 9).

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Domande da interrogazione

  1. Qual è l'obiettivo principale del regolamento Ue 679/2016 sulla tutela della privacy?
  2. Il regolamento Ue 679/2016, noto come GDPR, si propone di tutelare i cittadini, inclusi i lavoratori, garantendo un uso corretto delle informazioni personali che li riguardano.

  3. Quali sono i principi fondamentali del GDPR riguardo al trattamento dei dati personali?
  4. Il GDPR stabilisce che i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente, garantendo integrità e riservatezza, e richiede informativa e consenso da parte dell'interessato (art. 5).

  5. Quali sono le eccezioni riguardanti la raccolta dei dati lavorativi secondo il GDPR?
  6. Per la raccolta dei dati sulle presenze e assenze dei dipendenti non è necessaria né l'informativa né il consenso, ma è obbligatorio fornire informativa per il controllo a distanza dei dati raccolti.

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